GRATUITO PATROCINIO, REDDITO E ASSEGNO DI MANTENIMENTO: COSA FARE?
DOPO IL DIVORZIO, O LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI , COME CALCOLO IL MIO REDDITO?
Ogni qual volta parliamo di gratuito patrocinio ci troviamo anche ad affrontare la questione della determinazione del reddito. Questo perché, come abbiamo già detto qui, il requisito fondamentale è il rispetto dei parametri reddituali.
Perciò, anche se è un aspetto che pochi considerano da subito, bisogna sempre capire cosa si deve computare nella quantificazione del proprio reddito: Tu allora mi chiederai: ma …
- l’assegno che incasso o pago a seguito del divorzio o della separazione, lo devo tenere in conto?
Hai ragione; è la domanda giusta! E’ infatti davvero importante capire cosa fare dell’assegno perché in questa materia fiscale ogni errore porta a commettere una violazione anche di carattere penale.
Allora la risposta è: quando ricevi o versi un assegno di separazione o divorzio questo SEMPRE è rilevante ai fini della determinazione del Tuo reddito imponibile (qui illustrato dalla stessa circolare dell’Agenzia delle Entrate).
Come è da calcolare?
Si fa così:
- l’assegno è deducibile dal reddito imponibile (se lo paghi);
- l’assegno è reddito imponibile se invece lo incassi.
Cosa vuol dire che è deducibile?
Vuol dire che lo si deve sottrarre dal reddito imponibile, ovvero dal reddito su cui dovrai calcolare le imposte da versare allo stato.
Per questo motivo, se il tuo reddito imponibile è pari a 12.000 € ma hai 2000 € di oneri deducibili (assegno di mantenimento al coniuge, contributi previdenziali per lavoratori autonomi etc.), le Tue tasse le devi computare in percentuale dopo avere tolto dal reddito imponibile quanto è deducibile, e nell’esempio di poco, su 10.000 €, e non su 12.000 (ovvero 12.000 – 2.000 = 10.000).
Detto questo puoi capire subito che, posto che l’attuale limite massimo di reddito per il gratuito patrocinio civile è di € 10.628,16, pur avendo 12.000 euro di reddito si rientra nel beneficio quando si hanno oneri deducibili come nell’esempio: togliendo 2000 euro dai 12.000 di imponibile si rientra automaticamente nella soglia di ammissibilità.
Come già immagini, il contrario Ti accadrà qualora Tu invece riceva l’assegno di separazione o di divorzio: e su quello ci pagherai anche le tasse!!!
Ricorda poi che bisogna distinguere gli oneri deducibili dalle spese detraibili (spese mediche, interessi passivi su mutui, spese funerarie, costi ristrutturazione 36%, etc.): i secondi non influiscono sul reddito imponibile e quindi sono irrilevanti alla base di computo del requisito all’ammissibilità al patrocinio a spese dello stato (vengono semplicemente a sottrarsi all’imposta già ricavata in percentuale sul reddito imponibile e non variano quest’ultimo).
Quanto fin qui spiegato vale per il solo assegno di mantenimento per il coniuge, sia in separazione che in divorzio.
E’ quindi chiaro che l’assegno di mantenimento deve appunto essere conseguenza del decreto di omologa della separazione o della sentenza di divorzio o di separazione (qualora la seconda sia giudiziale e non consensuale).
Ricorda però che, per verificare se questa componente (positiva o negativa) del reddito imponibile (ovvero da sommarsi o da sottrarsi) debba essere tenuta effettivamente in conto, si deve sempre controllare cosa statuisce il provvedimento del giudice che ha disposto in merito.
Fallo sempre, perché un errore potrebbe avere conseguenza di rilevanza sia fiscale che penale. Lo ho spiegato qui.
Come sopra accennato questo vale per l’assegno per il mantenimento del coniuge. Lo ripeto: solo per il mantenimento del coniuge.
Totalmente opposta è invece la disciplina che riguarda l’assegno per il mantenimento dei figli.
Quest’ultimo:
- non è deducibile dal reddito di chi lo paga;
- non costituisce reddito imponibile per chi lo incassa.
Per questo motivo è sempre importante verificare, nel decreto o nella sentenza che dispongono della vita dei coniugi (che sia separazione o divorzio) cosa sia specificato circa l’importo dell’assegno e la sua destinazione: al coniuge o ai figli. Diversamente, in assenza di dettagliata specificazione, l’importo complessivo non potrà che essere imputato metà a testa: ovvero metà al coniuge e metà ai figli, con ogni conseguenza sul reddito imponibile.
Confido di aver contribuito a fare una qualche chiarezza su un argomento molto importante e che riguarda tantissime persone separate e divorziate. Siamo infatti tornati a scrivere di requisito reddituale per il gratuito patrocinio perchè molti lettori ci hanno chiesto precisazioni e dettagli nelle tantissime e mail che ci arrivano.
Per sicurezza, tieni a mente che è sempre opportuno far verificare ad un commercialista od un avvocato abilitato la consistenza del tuo reddito imponibile. Questo sia perché è importante non sbagliare ma anche perchè ogni anno cambiano i parametri di imputazione delle componenti reddituali e non ci si può fidare dei ricordi delle passate dichiarazioni dei redditi.
Ad ogni modo, sono sicuro che con questo breve riepilogo, avrai gli elementi minimi per organizzare la verifica dei requisiti necessari all’ammissione al gratuito patrocinio. Per ogni precisazione, lascia un commento qui sotto.
Avv. Alberto Vigani
Consulente del Lavoro e Avvocato specializzato in Diritto del Lavoro ed in Procedure Arbitrali in Venezia, è co-fondatore della Camera Arbitrale della Venezia Orientale. È iscritto agli “elenchi degli avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato dell’Ordine degli Avvocati di Venezia” e autore della “Guida Breve al Gratuito Patrocinio”. È anche il segretario della Camera Avvocati di San Donà di Piave e il redattore di www.amministratoridisostegno.com, dove scrive in materia di ADS e questioni connesse.
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Buona lettura!









Vi ringrazio per avermi risposto, inoltrerò il link al mio avvocato, il quale sostiene che l'assegno per il mantenimento del figlio, vada indicato, come fonte di reddito, qualora che venga versato dal coniuge.
Cordialità.
Sabrina.
Buona sera..
Sono una “vittima ” del Gratuito patrocinio.. Mi trovo a vivere al di sotto della soglia di povertà ma con un reddito superiore ai famosi E. 10628,16 A causa delle innumerevoli citazioni fattemi prima dalla mia ex e poi, al raggiungimento dei 18 anni, anche da mio figlio. Tutte fatte con il gratuito patrocinio e tutte bollate dai miei Avvocati come cause temerarie .. Tutte si sono concluse con la mia vittoria ma il giudice ha `compensato le spese`… Le mie spese purtroppo, non sono esigue come quelle dello stato… In 5 anni, ho pagato mediamente 10000 Euro annui di Avvocati ..e ho ancora 6 cause in corso.. Ora .. chiedo .. ma chi vigila sulle citazioni che vengono intentate utilizzando i soldi dei contribuenti ?
Nessuno controlla che vengono ripetute le stesse accuse nelle varie citazioni..
Prima la madre chiede fantomatici danni… poi gli stessi li richiede il figlio.. e cosi` avanti per mesi e anni da un tribunale all ` altro.. e intanto io sono costretto ad alienare i miei beni per sostenere spese legali a 3 zeri. Chi controlla la deontologia di certi Avvocati che soffiano sul fuoco per alimentare liti giudiziali, e costringermi a fare il `CONVENUTO` ??? La mia vita e` diventata un inferno.. Nella stessa graticola, hanno coinvolto anche mia madre e mia sorella facendo citazioni a tutti e tre contemporaneamente… e sempre grazie al “GRATUITO PATROCINIO” . Un giorno dissi a mio figlio che era ora di smetterla di depauperare soldi inutilmente in Avvocati, e lui mi disse che… “TANTO NOI NON PAGHIAMO” Come posso arginare questa emorragia che mi portera’ alla rovina ? Dato che non potro’ mai beneficiare del gratuito patrocinio in quanto posseggo redditi x E. 40000 Lordi, e che, tra Mantenimento moglie|figlio , Mutuo , affitto ,spese legali, Mi rimane giusto qualche centinaio di euro in tasca …. COME POSSO USCIRE DA QUESTA TRAPPOLA GIUDIZIALE?????
Sarei grato a chi mi puo’ aiutare..
Cordiali saluti Silvano
Caro Silvano,
ho letto del Tuo caso. E’ veramente incredibile: confido che qualcuno possa portare la sua esperienza ed esserTi di aiuto.
Cordialità.
Staff.
Buonasera,
sono divorziata da due anni e il mio ex lavora e vive all’estero (paese asiatico), volevo chiedere se c’è un modo per conoscere le sue entrate visto che il suo reddito è solo estero.
E’ solo una curiosità.
Grazie e buon lavoro
Gentile Roberta, salve.
Ho letto del suo quesito e le rispondo precisando che è necessario verificare la legittimità del provvedimento, esaminandolo e vagliandone la correttezza. Se vi sono i requisiti reddituali, suo fratello potrà essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato per impugnarlo in sua tutela. Per poter invece trovare un avvocato abilitato a cui conferire incarico consiglierei di contattare il competente Ordine Forense cremonese (Ordine degli Avvocati di Cremona) che custodisce e aggiorna l’elenco degli iscritti abilitati.
Spero di esserle stato utile.
Cordialità.
Avv. Alberto Vigani
Buonasera, ho un problema, mio fratello, separato, doveva versare l’assegno di mantenimento per la figlia, non potendo e comunque sbagliando, ha versato per poco tempo, ora il tribunale dei minori gli ha intimato di versare la somma mancante rivalendosi sullo stipendio, non nella misura del quinto ma togliendoli completamente per due mesi dalla busta paga… è legale? A chi posso rivolgermi per un consulto gratuito?
Abito nella provincia di Cremona…. Grazie per le risposte
Roberta
Buongiorno, vorrei sapere se un “contributo badante” regionale costituisce reddito imponibile per fruire del gratuito patrocinio.
Viene erogato mensilmente ma con somme ogni volta differenti (dipende dallo stanziamento sregionale) e può essere interrotto ( per mancanza di fondi) unilaterlmente dalla regione.
Non è oggetto di nessuna dichiarazione ai fine irpef.
Questa signora, che con il contributo badante riesce a pagarsi la badante regolarmente assunta, è stata depauperata dai suoi figli e vorrebbe agire in giudizio contro di loro.
Non ha soldi, tranne che la pensione di invalidità e l’uncio mezzo di tutela sarebbe il gratuito patrocinio.
Grazie.
Alessia
Gentile Alessia,
il caso che Lei segnala è quantomai atipico: applicando i criteri generali mi verrebbe da dire che è comunque da computarsi ai fine della determinazione del tetto di ammssione, ma la peculiarità dell’introito mi consiglia di suggerire un interpello all’agenzia delle entrate competente che successivamente dovrebbe decidere se vi è stata o meno violazione.
Per trovare poi il professionista che fa al caso suo potrà rivolgersi al competente Consiglio dell’Ordine Forense della sua città e lì consultare gli elenchi degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio della sua città.
Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
Spero di esserle stato utile. Se così fosse clicchi su “mi piace” sul link alla pagina Facebook di avvocatogratis.com.
Cordialità.
Avv. Alberto Vigani
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