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RECUPERO CREDITI DA LAVORO: RETRIBUZIONE E TFR

VI HANNO DETTO CHE LA BUSTA PAGA VE LA DANNO IL MESE PROSSIMO?

E’ SUCCESSO ANCHE IL MESE SCORSO?

Voi, allora, avete un problema!

Busta paga

Busta paga

A fine anno, lo stato di difficoltà delle aziende sta conducendo  operai ed impiegati verso  un orizzonte di incertezza e di rischio. Si, anche i lavoratori rischiano.

  • Cosa succederà se il datore di lavoro non ce la farà e verrà travolto dalla crisi e dai debiti?
  • Pagherà i crediti da lavoro prima dei debiti che garantisce personalmente con la propria casa?
  • Come farà allora questo dipendente, che non è stato pagato per più retribuzioni mensili e che avanza anche il TFR e le altre competenze di fine rapporto?

La soluzione è più semplice di quello che si può credere. Il lavoratore dipendente dovrà fare una semplice scelta psicologica e superare l’ostacolo mentale che gli hanno inculcato nella testa con l’imprinting del rapporto di lavoro: ovvero per una volta non dovrà obbedire e, invece, dovrà alzare la voce!! Si, dovrà far sentire la sua voce! Solo questo.

Bisogna capire che è ora di dire BASTA!! Basta rinunciare ai propri diritti, smettiamo di attendere come una grazia il giusto compenso per il proprio sudato lavoro.

E’ il momento di accettare il fatto che si ha il diritto di essere pagati e che questo diritto è garantito da un bel pò di norme e istituti giuridici. E, come si dice spesso: chi parte prima, meglio alloggia!!

Sembra solo un detto popolare ma, purtroppo, è l’amara realtà: solo i creditori più aggressivi verranno soddisfatti. Perchè quando un’azienda collassa non c’è sufficiente patrimonio per accontentare tutti i creditori. Dobbiamo perciò scegliere se vogliamo essere fra queli che saranno pagati o se ci va bene lo stesso di restare fra quelli che avranno la bocca asciutta.

Il recupero crediti rappresenta perciò un problema concreto che deve essere affrontato con oggettività: volete i vostri soldi o volete lasciare ad altri il gestire le vostre spettanze sperando nella fortuna?

Affidarsi ad uno studio legale (con avvocati del lavoro) può costituire la soluzione meno onerosa e più efficace, evitando  l’incombenza di dover procedere prima ad un’inutile fase bonaria con qualche fantomatica associazione pseudo-sindacale e poi, spesso, dopo l’esito negativo ed aver perso del tempo, ricorrere comunque ad un legale per arrivare alla riscossione coattiva del credito.

L’attività dell’avvocato, invece, prevederà subito una velocissima fase di recupero stragiudiziale e proseguirà, se necessario ed opportuno, alla fase giudiziale e successivamente a quella dell’esecuzione forzata (e anche dell’eventuale istanza fallimentare).

Dopo una prima verifica presso le banche dati informative ciascun caso sarà sottoposto ad un attento screening preventivo circa la possibilità di un effettivo recupero delle somme dovute.

A questo punto, negli studi con avvocati abilitati ed iscritti negli appositi elenchi dell’Ordine degli Avvocati, si verificherà se il dipendente ha diritto al gratuito patrocinio anche per le cause civili o se può essere di suo interesse anche l’utilizzo di strumenti compensativi forfetari come il patto di quota lite.

L’accesso al patrocinio a spese dello stato è consentito a tutti coloro che hanno un reddito annuo non superiore a € 10.628,16 per come indicati nell’ultima dichiarazione. Per tutti coloro che non rispettano i requisiti reddituali minimi, o che non hanno il tempo necessario all’ammissione al beneficio, vi sono però altri rimedi ancor più performanti.

Si, perchè il patto di quota lite o il compenso forfetario possono ben garantire risultati ancor più aggressivi ed economicamente soddisfacenti perchè consentono di proseguire comunque nel recupero del credito da lavoro senza dover sostenere costi aggiuntivi.

Ad ogni modo, in caso di recupero giudiziale, l’opportunità di affrontare i costi dell’attività processuale viene sempre valutata assieme al cliente in relazione all’ammontare del credito per cui si intende procedere.

In questo particolare settore alcuni avvocati hanno appunto cominciato ad operare con la  previa sottoscrizione di un patto di quota lite con i clienti che lo desiderano.

In tal caso il recupero dei crediti da retribuzione e TFR, in sofferenza, avviene senza rischi e riducendo al minimo il costo per spese legali in quanto la parcella verrà liquidata soltanto in caso di buon esito della pratica ed in proporzione alla somma effettivamente recuperata seguendo lo schema di attività per step qui sotto riportato, nel distinguo fra recupero giudiziale o recupero stragiudiziale del credito.

Schema recupero cedolino e tfr

Per comune utilità riportiamo qui sotto un esempio di patto di quota lite per il recupero integrale di retribuzioni e TFR:

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER RECUPERO CREDITI DA LAVORO

CON PATTO DI QUOTA LITE SENZA ANTICIPI


Con la presente il sig. ……………………………………….., nato a ………. il …………, C.F. …………, residente in ………………, via …………………………,

in proprio / quale legale rappresentante di ……………………………, con sede in ……………………, P. IVA …………………………, come da visura CCIAA che si allega al presente, o quale rappresentante di ……………… (persona fisica),

identificato dall’avv. Alberto Vigani a mezzo (documento) …………….. rilasciato da (autorità) ……………………… in data ….……….. di cui si allega copia,

ricevuta l’informativa e prestato consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge,

CONFERISCE / CONFERMA

all’avv. ………………… l’incarico senza anticipi di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza giudiziale/stragiudiziale contro l’ex datore di lavoro …………..……, avente ad oggetto per il recupero di crediti da lavoro (retribuzione – TFR – straordinari), ed avente valore ………………,

pattuisce

con il sottoscrivente professionista, che accetta, il compenso per le prestazioni professionali come segue:

  • nella misura percentuale del …… % del risultato finale se questo è raggiunto prima del giudizio (patto di quota lite stragiudiziale), oltre agli accessori di legge.
  • o nella misura percentuale del …… % del risultato finale se questo è ottenuto nel corso del giudizio (patto di quota lite giudiziale),  salvo quanto liquidato  in DI o Sentenza con distrazione a favore del procuratore e oltre gli accessori di legge.
  • solo all’esito del procedimento ed in esclusivo caso di mancato recupero dopo l’esecuzione, spese documentate (bolli, raccomandate, spese perizie, imposte – se dovute – e simili)  complssivamente affrontate.

Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per l’incarico professionale conferito nonchè frutto di una comparazione equilibrata dei rispettivi interessi.

L’avvocato è autorizzato dal cliente a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico di quest’ultima (e ciò nei limiti del compenso percentuale pattuito nel presente accordo) nonchè a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione delle parcelle emesse per tutta l’attività compiuta ai sensi dell’art. 44 del codice deontologico forense.

In caso di recesso rimane l’obbligo di corrispondere al professionista le spese sostenute ed il compenso dovuto per l’attività già svolta conformemente alle tariffe professionali di cui al DM 127/2004 ed alle tabelle per le spese sub all. 2).

Allegati:

  1. informativa privacy;
  2. tabelle spese particolari di Studio;
  3. copia documenti identificativi del cliente.

San Donà di Piave, ……………. 2010

Firma Cliente …………………………………..

Firma Avvocato Alberto Vigani.


All.1: Informativa ai sensi dell’art. 13 D. lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e D.lvo n.56/2004 (Normativa antiriciclaggio)

Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui lo Studio Legale in epigrafe entrerà in possesso con l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue:

1.Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in ambito professionale, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.

2.Modalità del trattamento dei dati. a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3.Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4.Rifiuto di conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

5.Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

6.Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7.Trasferimento dei dati all’estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.

8.Diritti dell’interessato. L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

9.Titolare del trattamento. Titolare del trattamento, è lo STUDIO LEGALE …………………… con sede in …………., via ……….., nelle persone degli avv………….

10. La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della normativa vigente in materia di antiriciclaggio, essendo il professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di cui al D.Lvo 56/2004.

Per ricevuta della suddetta comunicazione e per autorizzazione, a norma degli art. 23 e 26 T.U., al trattamento di tutti i miei/nostri dati personali comuni, sensibili e giudiziari:

San Donà di Piave, …………… 2010

Firma cliente …………………………………

*** *** ***

All.2 Tabelle spese particolari di Studio

  • Spesa lettera euro ..,00
  • Trasferta (rimborso chilometrico) euro ….,00
  • Fascicolazione euro ….,00

Altro …………

*** *** ***

All.3 Documenti identificativi

  • carta identità –passaporto – altro
  • visura CCIAA, fonte del potere rappresentativo….

Alberto Vigani è Consulente del Lavoro e Avvocato specializzato in Diritto del Lavoro ed in Procedure Arbitrali in Venezia, co-fondatore della Camera Arbitrale della Venezia Orientale. È iscritto agli “elenchi degli avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato dell’Ordine degli Avvocati di Venezia”.  È anche il segretario della Camera Avvocati di San Donà di Piave e il redattore di www.amministratoridisostegno.com, dove scrive in materia di ADS e questioni connesse.

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  1. 31 dicembre 2009 a 11:23 | #1

    Ottimo articolo, un vero supporto per tutti quelli che, in difficoltà con la busta paga a credito, non sanno più che pesci pigliare per scegliere che fare del loro rapporto di lavoro.
    Vic

  2. paola
    11 febbraio 2010 a 10:50 | #2

    Buon giorno ho letto il vostro articolo però devo dare la mia testimonianza: da ottobre 2008 devo prendere ancora n. 4 stipendi più il TFR. Dopo due pignoramenti, il terzo fatto al conto corrente bancario copre una piccola parte dell'ammontare. Il mio ex datore di lavoro si é anche irritato! Il mio avvocato sta inoltrando il quarto, l'azienda non è fallita anzi continua la sua attività in una nuova sede. CHE VERGOGNA.  Non mi sento tutelata da nessuna Legge, il mio avvocato mi dice sempre che prima o poi li prenderò, ma io lavoro per vivere. Se avete dei consigli in merito alla mia situazione sono i benvenuti. Grazie e scusate lo sfogo, Paola.

  3. 13 febbraio 2010 a 22:59 | #3

    Cara Paola, lei ha purtroppo la sorte di essere in buona compagnia. I tempi di recupero sono spesso davvero eterni se non si tenta l’uso delle terapie più aggressive. Sono certo che il collega che la assiste avrà fatto tutto quanto occorre. In ragionde del vincolo professionale non posso entrare nel merito di quanto svolto ma confido che di fronte ai prossimi atti (magari arrivando fino ad un’istanza di fallimento) il debitore verrà a miti consigli e paghi tutto. Vedi anche questo articolo: http://www.avvocatogratis.com/2009/12/crisi-economica-e-crediti-da-lavoro/ .
    In bocca al lupo.
    Avv. Alberto Vigani

  4. Cristina
    13 maggio 2010 a 9:52 | #4

    Buongiorno! Anch'io ho dei crediti da recuperare dal mio ex datore di lavoro che a quanto pare è un professionista in queste cose. Ho saputo che ha come abitudine quella di acquisire società in crisi per rivenderne solo gli assett in attivo e lasciare poi i dipendenti/collaboratori con un pugno di mosche.
    In particolare, avevo un contratto di collaborazione a progetto. Il contratto è stato interrotto senza preavviso da parte del datore. Devo ancora percepire il compenso di febbraio, marzo e sytando al contratto anche l'indennità di mancato preavviso. Ho mandato per due volte un sollecito di pagamento che però ritorna sempre a me in quanto destinatario sconosciuto (si stanno rendendo irreperibili!).
    Cosa posso fare a questo punto?
    La ringrazio
    Cordiali saluti
    Cristina

  5. 13 maggio 2010 a 23:29 | #5

    Salve Cristina, certo tu puoi agire per il recupero dei tuoi crediti lavorativi. Ti riporto qui di seguito due articoli che parlano di situazioni ed esempi che possono esserti di aiuto. Puoi guardare qui e qui.
    Spero di esserti stato di aiuto.
    Facci sapere.
    Cordialità.
    Avv. Alberto Vigani

  6. ALESSANDRA
    24 ottobre 2010 a 19:45 | #6

    Salve mi chiamo Alessandra, da gennaio 2010 sono stata licenziata e non mi sono state retribuite le paghe di dicembre, gennaio, tredicesima e liquidazione il tutto per un ammontare di circa 8000 euro.
    Mi sono rivolta ad un sindacato e dopo avere più volte tentato la conciliazione pacifica senza alcun successo, abbiamo assistita da un avvocato del lavoro presentato decreto ingiuntivo. Il titolare dell’azienda è stato condannato a pagare a settembre 2010 e tuttoggi non è arrivata alcuna opposizione. Pertanto stiamo provvedendo al pignoramento dei c/c bancari, ma io so già benissimo che la faccenda non si risolverà facilmente in quanto tutti i c/c intestati alla società hanno un saldo negativo e di parecchie migliaia di euro in totale circa sui 300.000,00. La mia domanda è questa: avrò mai il mio credito? E come si potrà risolvere?
    E, soprattutto, le banche oltre il loro scoperto che vorranno rientrato magari con istanze di fallimenti, terrano anche in conto il del mio saldo creditore? Grazie anticipatamente.
    Ale.

  7. 24 ottobre 2010 a 19:57 | #7

    Cara Alessandra ho letto della Sua situazione e Le segnalo che, qualora il suo credito non trovasse buon soddisfacimento con il pignoramento presso banche, puoi chiedere di essere ammessa al Fondo di Garnzia dell’INPS che le pagherà le ultime 3 mensilità e tutto il TFR. In ogni caso il suo credito privilegiato ai sensi dell’art. 2751 bis n. 1 del cod. civ.
    Le indico per miglior dettaglio la nostra “Guida Breve all’ammissione al Gratuito Patrocinio”; la trova QUI: http://www.avvocatogratis.com/2010/03/scarica-il-manuale-sul-gratuito-patrocinio/
    o la guida breve in materia di crediti da lavoro che trova cliccando QUI.
    Spero di esserLe stato utile.
    Puoi anche vedere questo articolo che descrive il problema in generale: “RECUPERO CREDITI DA LAVORO: RETRIBUZIONE E TFR. COME FARE?“.
    Avv. Alberto Vigani

  8. Giorgio
    25 ottobre 2010 a 15:55 | #8

    Salve,
    ho lavorato come docente di un corso di formazione con un contratto a progetto presso una societa’ cooperativa e non mi hanno ancora pagato nonostante i continui solleciti.
    Dal momento che era un contratto a progetto ho solo una copia del contratto firmato e non ho nessun cedolino comprovante il credito, posso comunque dimostrare che ho svolto completamente e in maniera professionale il mio lavoro.
    Quali sono gli strumenti piu’ efficaci e veloci per recuperare questo credito (5700 € lordi), mi sono rivolto per ora alla Direzione Provinciale del Lavoro per richiedere una diffida accertativa ma mi hanno detto che non trattandosi di lavoro subordinato non ci possono fare un granche’.
    Grazie anticipatamente pe qualsiasi consiglio
    Giorgio

  9. 25 ottobre 2010 a 16:06 | #9

    Gentile Giorgio, se vi sono i requisiti reddituali potrebbe agire in giudizio sommario con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
    Le indico per miglior dettaglio la nostra “Guida Breve all’ammissione al Gratuito Patrocinio”; la trova QUI: http://www.avvocatogratis.com/2010/03/scarica-il-manuale-sul-gratuito-patrocinio/
    Per il recupero del credito di lavoro la rinvio a questa nostra GUIDA BREVE in quella materia:“GUIDA AL RECUPERO CREDITI DI LAVORO”
    Spero di esserLe stato utile.
    Avv. Alberto Vigani

  10. Tosi Giorgio
    6 dicembre 2010 a 11:37 | #10

    Buongiorno a tutti,

    Sono un lavoratore a tempo indeterminato
    Vi scrivo perchè ho necessità di informare la seguente situazione lavorativa del sottoscritto, in merito alla quale avrei alcuni quesiti da sottoporvi:
    Facevo parte di un’azienda la quale era costituita da 2 soci titolari, questi si sono separati ed hanno costituito altre attività individuali.
    l’attività di questa azienda della quale ero alle dipendente dal 1997 è cessata nel giugno 2009, e sono stato riassunto da uno dei 2 soci, presso una nuova azienda. Attualmente, (DICEMBRE 2010), mi trovo ad affrontare una COMPLICATA situazione, poichè
    anche nell’attuale Azienda, dove presto servizio, la crisi si è fatta sentire, e si è prossimi ad una chiusura per mancanza di lavoro e debiti da risanare.
    Quindi, la mia situazione è questa: dalla veccia azienda chiusa ma non ancora in fallimento, attendo ancora: la LIQUIDAZIONE TOTALE, PIù 13ma MENSILITA’ 2008, STIPENDI DI APRILE 2009, MAGGIO 2009 che non ANCORA RICEVUTO.

    Dall’attuale attendo: STIPENDI DI SETTEMBRE 2010, OTTOBRE 2010, NOVEMBRE 2010 DICEMBRE 2010, 13ma MENSILITA’ 2010 ED EVENTUALE LIQUIDAZIONE DAL 06/2009 FINO A CHISURA DITTA.

    Faccio presente che il socio titolare della VECCHIA AZIENDA ha più di un’attività aperta attualmente,intestate a moglie e figlio o altri, ciò nonostante non mi ha corrisposto ancora nulla. nonostante i continui solleciti da parte mia ad entrambe i soci.
    I debiti , riguardano banche e fornitori, oltre al sottoscritto ed a un mio ex collega licenziato nel 06/2009, il quale ha fatto causa e percepisce ogni mese o quasi la propria liquidazione.
    Per quanto riguarda la nuova azienda , la totale mancanza di lavoro ha cominciato a ripercuotersi
    creando difficoltà economiche da affrontare, tanto e vero che i debiti a fornitori e unico dipendente (io) cominciano ad accumularsi in maniera consistente.
    Attualmente mi sono rivolto al sindacato di competenza ed attendo incontro con l’avvocato
    Detto ciò,la domanda che vi pongo è:
    Riuscirò a recuperare ciò che mi spetta dalle 2 aziende, o almeno da quella vecchia?

    grazie infinite per l’attenzione,
    Attendo gentile riscontro.
    Giorgio.

  11. 6 dicembre 2010 a 23:11 | #11

    Gentile Giorgio,
    ho letto il suo post ed il suo quesito. preso atto della situazione economica non posso che essere d’accordo con lei nel procedere con la più rapida velocità per il recupero dei suoi crediti di lavoro.
    Riporto QUI la Guida breve per il recupero Crediti da lavoro con il gratuito patrocinio.
    Le indico per miglior dettaglio la nostra “Guida Breve all’ammissione al Gratuito Patrocinio”; la trova QUI: http://www.avvocatogratis.com/2010/03/scarica-il-manuale-sul-gratuito-patrocinio/
    Spero di esserLe stato utile.
    Avv. Alberto Vigani

  12. 27 dicembre 2010 a 13:14 | #12

    Gentile Alberto,
    Le significo che anche il proecsso esecutivo nel recupero dei crediti può essere assistito con il gratuito patrocinio. Per l’ammissione al beneficio si deve essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e, pertanto, avere un reddito inferiore ad e 10.628,16.
    Come indicato nella Guida Breve al recupero crediti di lavoro con il gratuito patrocinio, si può provevdere anche a pignoramenti presso terzi, ovvero presso banche. Trova i riferimenti qui: http://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-recupero-crediti-di-lavoro/ .
    Al suo avvocato devono però essere indicati gli istituti presso i quali notificare il pignoramento.
    Per miglior dettaglio sulle condizioni di ammissibilità Le indico invece la nostra “Guida Breve all’ammissione al Gratuito Patrocinio”; la trova QUI: http://www.avvocatogratis.com/2010/03/scarica-il-manuale-sul-gratuito-patrocinio/
    Spero di esserLe stato utile.
    Cordialità.
    Avv. Alberto Vigani

  13. Alberto
    27 dicembre 2010 a 18:31 | #13

    Salve…
    vengo subito al sodo per non di lungarmi troppo: il mio ex datore di lavoro non mi ha versato il tfr e mi sono rivolto ad un legale il quale, prima ha inviato una lettera per un accordo (al quale non abbiamo avuto nessuna risposta), e poi ha provveduto a “confezionare il titolo” (sue testuali parole) presso il tribunale con relativa comunicazione all’interessato. Ad oggi (e sono diversi mesi) nessuno si e’ fatto vivo, e alle mie richieste (all’avvocato) di accedere ai conti correnti (visto che non possiede nient’altro che l’attivita’) questo mi dice che non e’ possibile “a meno che non conosca qualcuno che indichi il nr. di conto”(?!).
    Onestamente sono esterrrefatto da tutto questo e mi chiedo: e’ sbagliata la legge o sta sbagliando l’avvocato (o entrambi???)
    Aspetto con ansia una Vostra gentile risposta.
    Alberto

  14. MICHELE
    17 marzo 2011 a 18:42 | #14

    Buonasera! Carissimo avvocato questo è un robin hood dei siti, grazie per i vs consigli.io mi trovo in una situazione particolare: la mattina dopo una pesante giornata di lavoro sono rimasto bloccato nel letto e lecitamente ho chiamato il mio medico curante.Sono enrato in stato di malattia .Alla scadenza della prima settimana il mio datore mi chiama offendendomi con parole pesanti e reclamando le mie dimissioni; come se io avessi montato apposta la cosa. Da ulteriori indagini mediche è venuto fuori un bel problema alla colonna vertebrale che lui(datore di lavoro) dice e sostiene che io già avessi.La morale è che ad oggi non mi ha pagato febbraio 2011 e so che non vuole pagarmi anche se ufficialmente al telefono ha detto di stare senza soldi e di aspettare.Io da parte mia per analisi.risonanze,raggix,medicine ecc. ho già speso 600 euro e chissà quanti ne spenderò ancora. Ero intenzionato ad andare da un sindacato, ma un cugino avvocato mi dice che è meglio procedere personalmente.Oggi metà Marzo gli ho mandato una lettera di sollecito alla quale sò già che non risponderà.Successivamente mio cugino suggerisce di attaccare subito. Io adesso vi chiedo qual’è la strada migliore considerato che l’azienda ha appena cominciato un grosso cantiere pubblico al quale partecipavo ed ero dichiarato, che sono in malattia, e che lui forse ha già compensato con i contributi ,la parte che l’inps deve liquidarmi . L’azienda gode di ottimo stato di salute ma il titolare giovane ed arrogante si sente forte dei suoi soldi. Dire anche che assunto come autista di camion e pagato come autista ho quasi sempre svolto lavoro manuale pesante perchè a loro serve una figura tuttofare alquanto introvabile e che non a caso io sarei il terzo in tre anni che si alterna in questa azienda. Cosa fare? grazie per il consulto che vorrà accordarmi.

  15. 2 aprile 2011 a 12:17 | #15

    Gentile Michele salve,
    In presenza dei requisiti reddituali potrà accedere al patrocinio a spese dello Stato per chiedere tutela dei suoi diritti.
    Potrà quindi rivolgersi al competente Consiglio dell’Ordine Forense della sua città per conoscere gli elenchi degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio o farsi assistere da Suo cugino.
    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
    Spero di esserle stato utile. Se così fosse clicchi su “mi piace” sul link alla pagina Facebook di avvocatogratis.com.
    Cordialità.

    Avv. Alberto Vigani

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  16. FERRUCCIO LUSARDI
    1 giugno 2011 a 16:01 | #16

    Con accordo stragiudiziale ho ottenuto dalla mia azienda il
    riconoscimento
    dei contributi non versati e il TFR relativo. Ora l’azienda è in fase
    di fallimento posso fare richiesta di insinuazione al passivo degli
    importi versati all’Ufficio Vertenze del Sindacato e al legale che ha
    gestito l’azione di recupero (si tratta di alcune migliaia di euro)?
    Grazie per l’attenzione
    Ferruccio

  17. 1 giugno 2011 a 18:54 | #17

    Gentile Ferruccio salve,
    In presenza dei requisiti reddituali potrà accedere al patrocinio a spese dello Stato per chiedere tutela dei suoi diritti.
    Le ricordo però che la domanda di insinuazione al passivo fallimentare non tardiva non richiede obbligatoriamente il patrocinio di un avvocato. Può presentarla anche da solo.
    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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    Avv. Alberto Vigani

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  18. 3 giugno 2011 a 22:56 | #18

    Gentile Ferruccio,
    se il datore di lavoro è fallito può sempre chiedere l’insinuazione al passivo fallimentare per i crediti retributivi non percepiti. Non può però chiedere quanto ha già incassato, come lei scrive.

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  19. lorenza
    11 luglio 2011 a 21:34 | #19

    buon giorno avvocato,le scrivo x sapere alcune delucidazioni sul mio caso: il 6 maggio dello scorso anno ho mandato una raccomandata di licenziamento x giusta causa al mio datore di lavoro(ero commessa in un negozio di profumeria)e fin li tutto bene ,mi ha pagato cio ke doveva pagarmi dicendo ke x il mio tfr ci sarebbe voluto piu tempo,tenga conto ke i rapporti lavorativi sono andati avanti per 13 anni su per giu, il negozio nn stava andando piu bene risentendo della crisi avuta,dunque avvertendo tutti in tempo ho avvisato ke avrei cercato altro,e ke mi sarei trasferita a fuerteventura(tutt,ora dove io risiedo)lui mi ha chiesto un num di conto dove avrebbe potuto versarmi il totale del mio tfr,ma,a distanza di un anno e piu non ho piu ne sentito ne visto nulla…..ho preso contatti con un avvocato della mia citta (biella) mah tra tante parole fatte il tempo è passato ed io non ho ancora risolto niente???!!!!!sicuramente forte del fatto che risiedo alle canarie lui (il mio datore di lavoro)non si è piu fatto sentire e nn rispondendo neppure al telefono,ho saputo ke il negozio ha chiuso non so se dichirando fallimento o altro,so che aveva parecchi debiti e che non pagava i fornitori da parecchio tempo…..tra le altre cose a me manca l.ultima busta paga quella rigurdante il mio conteggio del tfr….le chiedo un consiglio perche non so piu cosa fare e a chi rivolgermi, aspetto una sua cortese risposta le porgo distinti saluti lorenza.

  20. 11 luglio 2011 a 23:07 | #20

    Gentile Lorenza salve,
    In presenza dei requisiti reddituali potrà accedere al patrocinio a spese dello Stato per chiedere tutela dei suoi diritti ed ottenre un titolo esecutivo nei confronti del’ex datore di lavoro.
    Potrà quindi rivolgersi al competente Consiglio dell’Ordine Forense della sua città per conoscere gli elenchi degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio della tua città.
    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
    Spero di esserle stato utile. Se così fosse clicchi su “mi piace” sul link alla pagina Facebook di avvocatogratis.com.
    Cordialità.

    Avv. Alberto Vigani

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  21. Letizia
    3 ottobre 2011 a 13:27 | #21

    Egregio avvocato, sto attendendo da oltre 7 mesi la corresponsione del tfr e del residuo ferie/permessi non goduti, il tutto successivamente ad un licenziamento. Malgrado il decreto ingiuntivo (in fase esecutiva da circa un mese) e la risposta, peraltro negativa, di solo una delle tre banche segnalate per il pignoramento presso terzi, ancora non ho visto un centesimo, con l’aggravante che ancora non ho trovato lavoro. La societa’ è in li quidazione e potrebbero esserci gli estremi per il fallimento. Tanto nell’uno quanto nell’altro caso, ci sono altre modalita’ con le quali potrei rientrare del mio credito? La ringrazio per la sua cortese risposta.

  22. 3 ottobre 2011 a 22:47 | #22

    Gentile Letizia, mi pare che abbia fatto tutto il possibile. Ricordi però che il beneficio del gratuito patrocinio deve esser stato chiesto preventivamente. L’efficacia non può infatti essere retroattiva.

    Per miglior dettaglio circa i requisiti reddituali ed il tetto di riferimento veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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  23. Mirco
    12 ottobre 2011 a 12:55 | #23

    Buongiorno, a dicembre 2010 la ditta per cui lavoravo ha chiuso a seguito di un’ ingiunzione da parte di Equitalia per debiti non pagati.
    Non mi sono stati pagati la 13à mensilità, l’indennità di mancato preavviso e il TFR.
    Con i colleghi ci siamo rivolti al sindacato che dopo averci fatto perdere mesi in attesa, ci ha finalmente messo in contatto con un avvocato. E’ stata fatta la vertenza e si è arrivati ad un accordo temporaneo. Abbiamo ottenuto un’ipoteca su un immobile di loro proprietà e concesso loro 2 mesi di tempo per recuperare il denaro necessario a liquidarci.
    Allo scadere dei 2 mesi, all’udienza a cui ha presieduto solo il ns.avvocato, sono stati concessi altri 2 mesi. L’avvocato dice che è meglio tenere la richiesta di fallimento come ultima possibilità, ma intanto il tempo passa.
    Mi è stato detto che se vendono qualche loro proprietà e alla data del fallimento sono passati 6 mesi da tale vendita, non abbiamo più nessun diritto su quel ricavato. E’ vero?
    Qualcuno ha recuperato il proprio credito facendo alla ditta un decreto ingiuntivo.
    Mi sapete spiegare cosa è meglio fare ?
    Grazie
    Mirco

  24. 12 ottobre 2011 a 13:41 | #24

    Gentile Mirco,

    può proporre istanza di fallimento anche con il gratuito patrocinio. Se la pagano può poi rinunciare a detta istanza depositando desistenza alla procedura fallimentare.

    Per miglior dettaglio circa i requisiti reddituali ed il tetto di riferimento veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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  25. David Bogani
    24 ottobre 2011 a 11:53 | #25

    Buongiorno avvocato, io ho lavorato tutto il 2010 in una casa editrice con un contratto a progetto di un anno a 800 euro al mese, pagamento ogni 20 del mese.
    A ottobre 2010, dopo 10 mesi di lavoro mi erano stati pagate solo le prime 2 mensilità e, come ho scoperto poi, il primo mese di contributi.
    Nella stessa situazione un mio collega, io grafico, lui responsabile commerciale.
    Dopo l’ennesima nostra lamentela e richiesta degli stipendi arretrati o almento di dell’ultimo, ci siamo sentiti rispondere “chi non crede nel progetto se ne può andare”.
    Ce ne siamo andati.
    Ci siamo rivolti subito all’spettorato del lavoro che ha rilevato l’invalidità del nostro contratto e ha aperto una pratica contro la casa editrice.
    L’ispettorato ha prima tentato un incontro ma la casa editrice non si è presentata, poi ha inviato un ispettore in sede, dove il mio ex datore di lavoro non ha mostrato alcun documento dicendo che gli avrebbe portati dopo le ferie d’agosto 2011, ma ancora non si è presentato all’ispettore.
    L’ispettore ci ha detto che non presentandosi la casa editrice verrà punita penalmente, e che la pratica passava ora a un’altra procura.
    Si.. Ma io e il mio ex collega cosa dobbiamo fare?
    Mi son dimenticato di dire che siamo seguiti dalla CGIL che ci ha detto ad aprile 2011 di aspettare le azioni dell’ispettorato del lavoro e poi non abbiamo più sentito nessuno.
    Il sindacato ci aveva detto che dovevamo provare a dimostrare che il nostro era un contratto da dipendente a tutti gli effetti, (e l’abbiamo fatto all’ispettorato del lavoro) e poi fare causa o chiedere il tfr all’inps. Ma la causa dato che la casa editrice ha cambiato ragione sociale e tutti i beni del titolare hanno cambiato beneficiario ci è stata sconsigliata.
    Lei ha qualche consiglio da darci avvocato?
    La ringrazio e mi scuso per essere molto confusionario.

  26. 26 ottobre 2011 a 17:00 | #26

    Gentile David,
    in presenza dei requisiti reddituali Lei potrà chiedere di essere assistito con il patrocinio a spese dello Stato per ottenere tutela dei suoi diritti.
    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
    Spero di esserle stato utile. Se così fosse clicchi su “mi piace” sul link alla pagina Facebook di avvocatogratis.com.
    Cordialità.

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  1. 27 dicembre 2009 a 20:07 | #1
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