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	<title>Commenti a: CONSULENZA STRAGIUDIZIALE CON IL GRATUITO PATROCINIO. OGGI IN ITALIA SI PUO&#8217;?</title>
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	<description>Hai bisogno di un avvocato? Trovalo GRATIS on line!!</description>
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		<title>Di: admin</title>
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		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:48:19 +0000</pubDate>
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		<description>Salve, l&#039;art. 6 del TU 115/2002 statuisce come segue: 



&lt;blockquote&gt;ART. 6 (L)
(Remissione del debito)

1. Se l&#039;interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà.
2. Se l&#039;interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell&#039;articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
3. La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall&#039;interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso.&lt;/blockquote&gt;

Puoi dettagliare il tuo quesito in riferimento alla norma?
Grazie mille.
Cordialità.
Avv. Alberto Vigani</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, l&#8217;art. 6 del TU 115/2002 statuisce come segue: </p>
<blockquote><p>ART. 6 (L)<br />
(Remissione del debito)</p>
<p>1. Se l&#8217;interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà.<br />
2. Se l&#8217;interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell&#8217;articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.<br />
3. La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall&#8217;interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso.</p></blockquote>
<p>Puoi dettagliare il tuo quesito in riferimento alla norma?<br />
Grazie mille.<br />
Cordialità.<br />
Avv. Alberto Vigani</p>
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		<title>Di: Maria</title>
		<link>http://www.avvocatogratis.com/2009/11/consulenza-stragiudiziale-con-il-gratuito-patrocinio-si-puo/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:55:41 +0000</pubDate>
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		<description>A quale organo va posta l&#039;istanza di liquidazione spese per consulenze precontenziose, ai sensi dell&#039;art. 6, comma 2?
Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A quale organo va posta l&#39;istanza di liquidazione spese per consulenze precontenziose, ai sensi dell&#39;art. 6, comma 2?<br />
Grazie</p>
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