
Gratuito patrocinio per la difesa della parte civile non abbiente
COSA CAMBIA NELLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEL DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO?
Niente compenso dimezzato. Si ha infatti l’esclusione dell’applicazione dei limiti previsti dall’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 al difensore della parte civile con patrocinio a spese dello stato.
Al momento della sentenza che conclude il processo penale, il Giudice che condanna l’imputato alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, provvede alla liquidazione degli onorari di competenza dell’all’avvocato difensore di quest’ultima senza alcun vincolo ai limiti previsti per la liquidazione dei medesimi onorari dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato nell’art. 82 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia.

Gratuito patrocinio per la difesa dei non abbienti
La direttiva Comunitaria 2003/8/CE prevede non solo la copertura delle spese di giustizia dei non abbienti ma anche la consulenza nella fase precontenziosa che precede le controversie civile e commerciali.
Ciò è ora assicurato e si aggiunge alla già pacifica assistenza legale gratuita per l’azione civile avanti i tribunali nonché alla rappresentanza processuale gratuita avanti agli stessi e all’esenzione dalle spese processuali.
Tale innovazione è quindi da recepirsi a breve da parte degli stati membri, come in effetti ha già provveduto la Repubblica Italiana.
Con il Dlgs. n. 116 del 27 maggio 2005 ove ha approvato e disciplinato l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere garantendo il patrocinio gratuito a spese dello stato nei processi civili anche per le controversie commerciali.
Falsità e omissioni in dichiarazioni sostitutive ed in altre successive (e non) comunicazioni sul limite di reddito: quali conseguenze penali??

Gratuito patrocinio per la difesa dei non abbienti
Cosa accade quando si è dichiarato un reddito inferiore al massimo consentito per l’ammissione al gratuito patrocinio?
O se si è omesso di comunicare lo sconfinamento oltre la soglia dopo aver ottenuto il patrocinio ed il processo è durato più anni??
La Corte di Cassazione Penale a Sezioni Unite ha statuito che integrano il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 sia le false indicazioni o lche le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio. (Rigetta, App. Palermo, 2 Aprile 2007)

Gratuito patrocinio
A quanto descritto consegue l’illegittimità della revoca dell’ammissione e della liquidazione dei compensi per l’opera prestata dal difensore in caso di espletamento dell’incarico già avvenuto, quando si riscontri successivamente che l’iscrizione del predetto professionista negli appositi elenchi (di cui agli artt. 80 e 81 d.P.R. citato) sia avvenuta postuma alla nomina e alla liquidazione del compenso da parte del giudice.
Ciò è statuito nonostante l’iscrizione del difensore nell’albo speciale di cui all’art. 81 rappresenti il presupposto necessario per l’assunzione dell’incarico e la liquidazione del compenso (cfr. Cass. penale nn. 25105/2004, 34290/2007), e che tale requisito appaia ispirato ad interesse di ordine pubblico.
Resta invece revocabile d’ufficio il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando lo stato di abbienza risulti dall’esito della vicenda processuale, anche in relazione all’imputazione per cui è intervenuta condanna.
È disponibile solo per le persone o anche per le società e le associazioni?

Patrocinio a spese dello stato
La risposta è, come spesso accade in diritto, “bisogna vedere”, ovvero bisogna distinguere fra processo civile e penale. Il tribunale di Milano è intervenuto sull’argomento precisando che il diritto all’assistenza di una difesa sostenuta dallo stato (il patrocinio a spese dello stato) vale anche per gli enti senza fine di lucro ove questi intendano costituirsi parte civile nei processi penali in cui esercitano l’azione civile a cui sono legittimati.
Diversamente agli stessi enti no profit non è consentito, in quanto manca espressa previsione di legge, accedere al gratuito patrocinio durante la fase delle indagini preliminari: ciò in quanto non è ammessa la costituzione di parte civile fino al momento dell’apertura dell’udienza preliminare.
La Corte Costituzionale ha sancito il riconoscimento in capo all’imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, del diritto di nomina di un proprio interprete con il patrocinio a spese dello stato.

Patrocinio a spese dello stato
Ciò in quanto la nomina di un interprete necessaria a comprendere o svolgimento del processo non può, in virtù dei principi accettati dal nostro ordinamento, soffrire alcuna limitazione.
La partecipazione personale e consapevole dell’imputato al procedimento, mediante il riconoscimento del diritto in capo all’accusato straniero che non comprenda la lingua italiana di fare ricorso all’ausilio di un interprete di parte, figura che differisce sia da quella del consulente di parte sia da quella dell’interprete nominato dal giudice, rientra, osserva il giudice delle leggi, nella garanzia costituzionale del diritto di difesa nonché nel diritto al giusto processo, in quanto l’imputato deve poter comprendere, nella lingua da lui conosciuta, il significato degli atti e delle attività processuali, ai fini di un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa (art. 24, comma secondo, della Costituzione).
L’orientamento della Corte di cassazione è nel senso che solo legittimato al reclamo ex articolo 99 Dpr 115/02 è l’interessato ma a condizione che egli sia l’indagato o l’imputato.
Ciò secondo la testuale indicazione della norma, in base alla quale il provvedimento in tema di ammissione al gratuito patrocinio e la decisione sull’eventuale reclamo avanzato avverso il decreto del giudice procedente vengono comunicati o notificati al solo interessato, il quale può anche proporre – egli solo, se è l’indagato o l’imputato – ricorso per cassazione per violazione di legge contro l’ordinanza decisoria del reclamo. In questo unico caso, in alternativa, lo può proporre il suo difensore senza procura speciale. E negli altri?
DAL 2009 LE VITTIME DEL REATO SONO DIFESE GRATIS DALLO STATO: VEDIAMO COME.
La recente riforma (cd. Decreto Antistupro) ha previsto per le vittime il patrocinio a spese dello stato indipendentemente dai limiti di reddito: il decreto legge del 20 febbraio 2009 n. 11 (convertito con la Legge 23 aprile 2009, n. 38), ha sancito l’ammissione al gratuito patrocinio per le vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo (artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale) a prescindere dalla presenza di condizioni reddituali di non abbiente (€ 10.628,16).
La Repubblica Italiana ha quindi scelto di scendere in campo a favore delle “persone offese dal reato”, questa è la terminologia del codice, per garantire loro una difesa che consenta la costituzione come parte civile nei processi contro gli stupratori ed i molestatori.