GRATUITO PATROCINIO: OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALL’AVVOCATO

INDICAZIONE DEI CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI NEL GRATUITO PATROCINIO

Ogni qual volta provvede alla liquidazione dei compensi professionali ai difensori, il giudice di merito ha l’obbligo di indicare il criterio seguito nella liquidazione; in particolare, in riferimento alla partecipazione alle udienze, il Giudice non può indiscriminatamente applicare i parametri di cui alla tabella n. 5 senza diversificazione tra le attività di patrocinio svolte concretamente.

(Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza 4 gennaio 2008, n 36)

OPPOSIZIONE DEL DIFENSORE – APPLICABILITÀ DELL’ART. 75 D.P.R. N.115 DEL 2002 –

All’esito del procedimento per cui la persona interessata è stata ammessa al gratuito patrocinio, o al cessare dell’attività prestata dall’avvocato prima della fine del procedimento, vi può essere la liquidazione del compenso dell’avvocato in misura difforme da quanto richiesto.

In tale frangente, il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può proporre opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia) e in tale sede agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nell’ambito delle “eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse” di cui all’art. 75 del menzionato d.P.R..

Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (artt. 91 e 92, commi 1° e 2°, cod. proc. civ.).

Corte di Cassazione, sez. Unite penali, sentenza 26 giugno 2008, n. 25931

OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI E DIVIETO DI “REFORMATIO IN PEIUS”

In caso di opposizione al decreto di liquidazione delle spese per il patrocinio dei non abbienti, promossa dall’avvocato, vale sempre il divieto di “reformatio in peius”. Per l’effetto è illegittimo il decreto del Presidente della Corte d’Appello che, decidendo sull’opposizione, abbia revocato il decreto di liquidazione impugnato per la mancanza della prova dell’iscrizione del difensore nell’elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato. Ciò nonostante l’iscrizione del difensore nell’albo speciale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 81 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) costituisca presupposto necessario ed indefettibile per l’assunzione dell’incarico e per la conseguente liquidazione del compenso.

Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza 14 gennaio 2008, n 1686


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