DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEL SOSTITUTO
SE L’AVVOCATO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO VUOLE FARSI SOSTITUIRE IN UDIENZA, PUO’ FARSI PAGARE DALL’ERARIO?
Le Sezioni Unite precisano che, anche in materia di gratuito patrocinio, l’avvocato della persona ammessa al beneficio può nominare, a norma dell’articolo 102 Cpp, un sostituto per tutte le attività per le quali la sostituzione è consentita, nell’esercizio del mandato oltre quella di investigazione difensiva, cui fa riferimento l’articolo 101 Dpr 115/02.
Il sostituto non deve essere necessariamente scelto tra gli iscritti negli elenchi dell’articolo 80 dello stesso Dpr ed all’avvocato sostituito compete, in ogni caso, il compenso per l’attività difensiva svolta dal sostituto.
Cassazione – Sezioni Unite penali – sentenza 30 giugno-13 luglio 2004, n. 30433
Presidente Marvulli – Relatore Rotella
Ricorrente Pg in proc. Turrisi

