Home > Avvocato gratuito, Gratuito patrocinio > SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI: PERCHE’ E’ UTILE IL GRATUITO PATROCINIO??

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI: PERCHE’ E’ UTILE IL GRATUITO PATROCINIO??

DOPO IL MATRIMONIO ARRIVA LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI:

L’UTILITA’ DEL GRATUITO PATROCINIO

Tribunale che vai, usanze che trovi. Sembra una battuta, ma è la verità.

La certezza del diritto ed il valore generale ed astratto della norma giuridica si fermano quando incontrano le prassi dei Tribunali in materia di separazione consensuale o divorzio dei coniugi.

Si passa da Castiglione delle Stiviere a Montichiari, o magari da Monzambano a Pozzolengo e, cambiato il circondario del tribunale, da Mantova a Brescia – ed ecco che il diritto di famiglia trova nuova veste.

Ciò vale in particolare per la separazione consensuale che, in ragione del tribunale di comptenza, assume connotati ben distinti, con percorsi ed costi più o meno onerosi.

Infatti per coloro che sono residenti in provincia di Brescia, o magari Treviso, la separazione può essere richiesta con ricorso promosso dai soli coniugi separandi mentre altrove è necessario avvalersi del patrocinio di un difensore.

Capita quindi che spostandosi di pochi chilometri vari l’interpretazione della norma da parte dei magistrati, in particolar modo da parte del presidente del Tribunale di competenza, e cambia il costo che una coppia che vuole separarsi deve sopportare. Eh si, perché come tutti sappiamo gli avvocati si fanno pagare.

Almeno la maggior parte delle volte.

Abbiamo così lo stesso matrimonio che può essere oggetto di ricorso per separazione senza avvocato in una città mentre diventa obbligatorio con avvocato da un’altra parte. Eppure si tratta dello stesso tipo di procedura, dello stesso diritto allo scioglimento di un vincolo non più voluto.

La scelta dell’avvocato certo può ben esser utile, se non fondamentale, in tutti quei casi in cui la vicenda coniugale si stai consumando con ostile sofferenza e magari vi sia la necessità di regolare particolare rapporti patrimoniali o riguardanti i figli minori. Altrove però non è certo prescritta dal medico e non tutti si trovano nelle disponibilità di sostenere la spesa a cuor leggero, magari anche visti i costo comunque da sopportarsi quando si deve trovare casa nuova e far fronte alla prpria vita senza più la certezza di due stipendi.

Ricapitolando: in molti tribunali italiani la prassi obbliga i coniugi che vogliono separasi a munirsi del patrocinio di almeno un difensore abilitato per la presentazione del ricorso per la separazione consensuale anche se moglie e marito hanno già raggiunto ogni accordo sul dividersi e sulle condizioni della separazione (assegnazione della casa coniugale, divisione dei beni, affidamento dei figli).

Questo purtroppo vale anche nei casi in cui non c’è nulla da discutere (perchè mancano beni , casa di proprietà o figli minori) e la volontà di dividersi è congiunta e serena.

La stranezza consegue ad una recente riforma (Dl 35/05). A partire dal marzo dell’anno nel codice di procedura civile si dice che la comparizione dei coniugi per la separazione deve avvenire «con l’assistenza del difensore» mentre in epoca precedente la norma recitava «senza assistenza del difensore».

In realtà tutto nasce da un’ambiguità relativa alla distinzione fra separazione consensuale e separazione giudiziale. La norma non fa differenza ma è vero che è sempre stato certo che la seconda prevedeva sempre l’obbligo di munirsi di difensore abilitato.

Purtroppo questo equivoco permane e i tribunali vanno ad interpretare la norma, ricordando o meno il passaggio precedente, senza unità.

Il costo è spesso perciò da tenersi in conto in tutti quei tribunali che leggono la norma per come oggi scritta. Come fare?

Gli avvocati sostengono l’utilità del loro intervento, che evita errori e e difficoltà, e ricordano che per tutti coloro che hanno i requisiti reddituali esiste l’istituto del gratuito patrocinio che permette di fruire dei loro servigi senza dover fare fronte alla lor parcella.

In effetti anche la separazione consensuale dei coniugi può essere richieste con il patrocinio a spese dello stato e l’avvocato, che verrà pagato alla metà del minimo degli onorari di tariffa, nonchè verrà soddisfatto dalla Repubblica Italiana. Questo almeno per tutti coloro che hanno un reddito compatibile con le fasce indicate dalla legge: ovvero un reddito imponibile lordo di 10.628,16 euro all’anno (oltre a incrementi in ragione del numero dei familiari).

Del resto, come dice il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Brescia : «La separazione personale dei coniugi è un atto molto delicato, e quand’anche consensuale resta complesso perché definisce una volta per tutte le responsabilità della vicenda coniugale (anche solo non evidenziandole) e in quel frangente si decide l’assegnazione della casa, di beni, e soprattutto l’affidamento dei bambini. Si ricordi poi che bisogna evitare che chi, fra marito e moglie, è economicamente più forte prevalga sull’altro».

Per questi motivi l’avvalersi del gratuito patrocinio può esser la scelta più saggia per evitare che l’inesperienza o la debolezza di una delle parti conduca a commettere errori pericolosi e forieri di futuri problemi economici e familiari.


Creative Commons License

This work by http://www.avvocatogratis.com is licensed under a Creative Commons Attribution-No Derivative Works 2.5 Italy License.

Non perdere il manuale “Guida Breve al Gratuito Patrocinio” e scaricalo gratis adesso in formato E- book (PDF) cliccando QUI.

Related posts:

  1. GRATUITO PATROCINIO E TUTELA DELLE FASCE DEBOLI: IL PERCHE’ DI UNA CONTRADDIZIONE DI STATO. A volte si parla di regia occulta, altre di semplice...

Articoli correlati elaborati dal plugin Yet Another Related Posts.

  1. Anna
    21 gennaio 2010 a 14:47 | #1

    Salve, sono Annarita e abito a Latina. Ho in corso la separazione giudiziale. Ho chiesto di essere assitita con il Patrocinio gratuito ad un avvocato e lei ha accettato. Nell'arco di piu' di un anno ci sono state varie udienze e sono stata sempre rappresentata da collaboratrici del suo studi. Purtroppo fino ad ora non ho ottenuto ancora nulla di concreto! In pratica: nella prima udienza, fatta il 6 Novembre 2008, il giudice ha stabilito che il mio ex marito deve versare euro 600,00 mensili per alimenti, io sono senza lavoro ma la casa è affidata a me, lui puo' vedere i figli ogni 15 giorni e nelle festivita'.
    Nonostante questo, fino ad oggi il mio ex non mi ha versato nulla per gli alimenti!
    Ogni mese faccio 1 denuncia ai Carabinieri per mancato versamento degli alimenti.
    Qualche giorno fa' mi ha chiamato il mio avvocato dicendo che io non sono stata ammessa al Patrocinio gratuito perche' sono comproprietaria di 1 immobile con il mio ex marito e quindi non mi spetta  . Tutto cio' lo dice a distanza di un anno !!!
    Io e miei figli stiamo vivendo con delle piccole somme che versano i miei genitori.
    E giusto che un avvocato si comporti in questo modo? Ho diritto al Patrocinio gratuito ? Non so' piu' cosa fare ,sono senza soldi Sn disperata!
    Datemi un aiuto!
    Grazie.
    ANNA

  2. 22 gennaio 2010 a 15:27 | #2

    Carissima Anna, capisco alcuni passaggi ma non tutti. Mi spiego: l’ammissione al patrocinio a spese dello stato nei processi civili deve essere richiesta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tuo circondario di Tribunale prima dell’inizio del procedimento, o lameno prima dello svolgimento dell’attività per cui si chiede l’ammissione.
    Orbene, la collega avrà perciò proposta istanza per la Tua ammissione almeno prima dell’ottobre 2008. Il Consiglio interpellato avrà risposto entro alcune settimane.
    Questi sono passaggi utili che mi pare opportuno verificare.
    Come avrai letto nel sito, si può essere ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello stato quando si ha un reddito inferiore a € 10.628,16: da ciò pertanto consegue che non conta che tu abbia un immobile o meno ma che questo immobile non faccia conseguire un reddito (rendita catastale) di entità superiore a tale importo.
    Per questo motivo riterrei opportuno verificare anche quanto hai dichiarato nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio che avrai sottoscritto prima della presentazione al Consiglio dell’Ordine. Se non ne hai copia a tue mani la potrai richiedere al tuo avvocato o al Consiglio stesso.
    Spero di esser stato utile.
    Resto a disposizione.
    avv. Alberto Vigani

  3. Anna
    22 gennaio 2010 a 16:23 | #3

    La ringrazio della Sua risposta ! l'udienza del 6 Novembre 2008 ,sono stata rappresentata da 1 altro avvocato -,che purtroppo nn faceva i miei interessi e che comunque non potevo piu' pagare - Cosi sono andata alla ricerca di 1 nuovo avvocato e nel mese Marzo richiedendo se fosse possibile il Patrocinio gratuito al nuovo avvocato , a distanza di quasi 1 mese ,mi ha risposto che potevo averlo dato che nn avevo reddito ! Si , e' vero ho la prima casa in comproprieta' con il mio ex marito - Fa' reddito la casa ??? ma se non nulla oltre la casa ,nn ho nessun reddito, non lavoro - come vivo ? come do' da' mangiare i miei figli ?Lui sta' solo pagando il mutuo a questa casa ! Anche il certificato ISEE , risulto reddito 00000 – Se nn posso avere il patrocinio gratuito ,come pago 1 avvocato ? La legge DICE che tutela i bambini _ _ _ i miei figli chi me li tutela ? Chiedo scusa , ma davvero non capisco questa legge , anche perche' se l'ex marito non da' alimenti (e gli spettano ) , perche la legge non fa' nulla ?
    Grazie.
    Anna.

  4. 23 gennaio 2010 a 13:46 | #4

    Mia cara Anna capisco quano scrive. Preso atto della successione di legali che la hanno assitita, Le consiglio di acquisire copia delle domande di ammissione al patrocinio a spese dello stato che sono state depositate e delle correlate risposte dell’ordine competente. Da lì si potrà capire cosa manca o cosa non è compatibile con la sua posizione.
    Vive cordialità.
    avv. Alberto Vigani

  5. Anna
    27 gennaio 2010 a 18:39 | #5

    Gentilissimo Avv. Vigani, ho seguito il suo consiglio quello di andare in Tribunale e acquisire la copia della domanda di ammissione al patrocinio. Poi, purtroppo, ho saputo che il mio Avvocato non ha mai fatto richiesta perchè fossi ammesso al gratuito patrocinio!!!

    Ho spiegato tutto ciò che mi era successo a questo Avvocato e della telefonata in cui mi diceva che non potevo ottenere il patrocinio (a distanza di 1 anno). Questo perche’ ero in comproprietaria di un immobile. Ora ho anche saputo che l’immobile NON FA’ REDDITO!
    Cosi’ mi hanno fatto compilare la domanda per ottenere il patrocinio e mi hanno consigliato un altro Avvocato iscritto nella lista degli avvocati abilitati. Adesso, dovrò far revocare il mandato al vecchio Avvocato e comunque denunciare il Suo comportamento all’ordine degli Avvocati. Questo anche perche’, mi hanno detto, che e’ successo altre volte!
    La ringrazio infinitamente dei Suoi consigli e di avermi “assistita” on line.
    Accetto qualunque altro consiglio – GRAZIE ;-)
    Anna.

  6. 27 gennaio 2010 a 22:35 | #6

    Salve Anna, mi spiace sentire delle sue disavventure. Le consiglio comunque di cercare un chiarimento con il collega che la ha assistita e spero possa comporre ogni equivoco senza strascichi contenziosi, che danno comunque ben poche soddisfazioni.

    Non ho capito esattamente la successione dei fatti, confido però che possa trovare la miglior consulenza sul gratuito patrocinio presso il competente Consiglio dell'Ordine.

    Buon lavoro.

    Avv. Alberto Vigani

  7. Anna
    18 febbraio 2010 a 10:31 | #7

    Buon giorno Avv Vigani – Vorrei sapere cosa fare per ottenere l'annullamento del matrimonio , quali sono le condizioni ,i tempi , costi – Grazie

  8. 18 febbraio 2010 a 23:06 | #8

    Salve Anna,
    come è citato nella nostra pagina facebook esiste anche l’ammissione al gratuito patrocinio avanti i tribunali regionali ecclesiastici: ritengo che il suo quesisto infatti si riferisca al matrimonio religioso di rio cattolico. In quel caso però non vi è un limite reddituale determinato a cui fare riferimento.
    Si dovrà esaminare caso per caso prendendo contatto con la diocesi, che indicherà i professionisti abilitati.
    In riferimento alle vicende sostanziali e processuali di causa non posso che rinviare all’esame della sua posizione da parte del legale di sua fiducia. Come ben sà qui trattiamo di patrocinio a spese dello stato e non di materie tecnicamente appartenenti ad altre specialità.
    Vive cordialità.
    Avv. Alberto Vigani

  9. MARY
    23 aprile 2010 a 10:26 | #9

    Salve, ho in corso una separazione giudiziale dove il mio ex marito vuole l'affidamento della figlia minore.
    Io non percepisco reddito ma gia' due giudici hanno affidato a me la bambina e fatto corrisponderle un giusto assegno di mantenimento. Pultroppo lui non vuole firmare la consensuale e mi obbliga così a spendere in avvocati.
    Grazie a questo sito posso richiedere il gratuito patrocinio almeno!
    Ma se non e' troppo disturbo vorrei chiedervi una cosa urgente.
    Dovete sapere che ad oggi io non risiedo nella casa coniugale perche' era di proprieta' del fratello e ho in uso una delle vetture intestate al mio ex marito per seguire la bambina nei suoi spostamenti scolastici e non.. Il problema è che lui vuole che io effettui subito un passaggio di proprietà e l'assicurazione di tale vettura a mie spese altrimenti se la riprenderà con la forza..cosa devo fare? Tendo a precisare che non dispongo di adeguati mezzi propri per far fronte a tali spese e che non si tratta di un’ordinanza del giudice. Grazie in anticipo.
    Distinti saluti.
    Maria

  10. 25 aprile 2010 a 15:41 | #10

    Salve Maria,
    proponga al legale che la assiste con il gratuito patrocinio di formulare istanza al giudice affinchè le assegni anche uno dei veicoli.
    Si faccia consigliare dal collega che già la rappresenta su come meglio formulare la richiesta al magistrato affinchè le dia un provevdimento temporaneo.
    Cordialità.
    Avv. Alberto Vigani

  1. 15 settembre 2009 a 21:44 | #1
  2. 17 settembre 2009 a 15:12 | #2
  3. 24 settembre 2009 a 16:54 | #3
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes