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COME SCRIVERE LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO?

Gratuito patrocinio

Gratuito patrocinio

ISTRUZIONI PER L’USO

Spesso non si sa come attivare un servizio a cui si ha diritto e non si riesce a beneficiarne solo perchè non si trovano le istruzioni minime per evitare che la pubblica amministrazione risponda con incomprensibili divieti o rifiuti privi di ogni buon senso.

A volte può capitare anche con l’ammissione al gratuito patrocinio (o, con la dizione aggiornata, “Patrocinio a spese dello stato”).

Al fine di scongiurare giri a vuoto e riuscire nell’attivazione immediata dell’istituto, vediamo assieme come preparare la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, a chi inviarla e come schivare errori che impedirebbero il pagamento delle spese di lite da parte dello stato.

Per facilitare la comprensione del percorso esaminiamo uno ad uno i punti salienti rispondendo alle domande più frequenti (FAQ).

1. Chi può proporre la domanda di ammissione al gratuito patrocinio? Chi può sottoscriverla?

Esclusivamente l’interessato ovvero chi vuole beneficiare del patrocinio a spese dello stato. La sottoscrizione da parte  dell’avente diritto è a pena di inammissibilità e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda.

La domanda di ammissione deve essere quindi solo scritta. Non è perciò ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.


2. Chi può presentare la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

Dopo che l’interessato ha sottoscritto la domanda, il medesimo, o il suo difensore, può presentare la domanda o inviarla anche con raccomandata postale. Per la validità della domanda non si può farla inviare o depositare a soggetti diversi dall’avvocato incaricato della difesa con gratuito patrocinio, salvo che l’invio o il deposito non avvengano da parte dello stesso interessato.

3. Quando si presenta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

Prima dell’inizio del giudizio (processo) o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono solo dalla domanda: le attività di difesa giudiziale svolte prima della presentazione della domanda di ammissione resteranno perciò a carico dell’assistito e non potranno essere addebitate al patrocinio a spese dello stato.

4. A chi si presenta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

Nei giudizi penali: la domanda va depositata alla cancelleria del giudice, oppure va presentata al giudice in udienza; la domanda va presentata invece al direttore del carcere, se l’interessato è detenuto o all’ufficiale di polizia giudiziaria, quando l’interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura.

Negli altri giudizi (civile, amministrativo etc.): al consiglio dell’ordine degli avvocati cui è iscritto il legale cui si intende affidare la difesa.

5. Come si scrive la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l’indicazione del processo cui si riferisce; le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi. Si deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito totale. Occorre anche impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda.

La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile. I cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, inoltre, devono indicare quali redditi possiedono all’estero.

La domanda deve essere firmata dall’interessato e la firma deve essere autenticata dall’avvocato o dal funzionario dell’ufficio che la riceve. Nei giudizi extrapenali: si devono anche descrivere i fatti e i motivi della causa che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che si vogliono chiedere.

6. Quali documenti devono allegarsi alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

I cittadini italiani non devono allegare alcuna documentazione  in quanto possono autocertificare l’esistenza dei requisiti di legge (vi sarà una successiva verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate).

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese d’origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso all’autocertificazione qualora si provi l’impossibilità di documentarlo.

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare. Successivamente alla presentazione della domanda, il giudice o il consiglio dell’ordine possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione.

7. In quanto tempo viene decisa l’ammissione al gratuito patrocinio?

Nei processi penali: l’ammissione è decisa immediatamente, se l’istanza è presentata in udienza, o entro dieci giorni dal momento della presentazione, negli altri casi. Il ritardo nella decisione comporta la nullità assoluta degli atti successivi.

Negli altri giudizi: l’ammissione è decisa entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza.

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  1. Anna
    18 novembre 2009 a 12:42 | #1

    Aggiornate le informazioni alle norme dettate dal pacchetto sicurezza entrato in vigore pochi mesi fa

  2. 18 novembre 2009 a 23:35 | #2

    A breve scriveremo un articolo sul punto.

    Intanto le segnalo che è stata modificata la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nella parte dei requisiti di ammissione.

    Esclusi dal beneficio tutti i soggetti condannati per gravi reati, come associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione a fine di spaccio di stupefacenti, associazione a fine di contrabbando, spaccio di stupefacenti, reati commessi per agevolare l’attività di associazioni mafiose.
    Il giudice è obbligato a tener conto nella valutazione delle condizioni economiche di chi richiede il gratuito patrocinio anche delle risultanze del casellario giudiziale.
    La richiesta non potrà essere presentata in udienza e il giudice non dovrà più decidere immediatamente.
    Cordialità.

    Avv. Alberto Vigani

  3. 5 gennaio 2010 a 11:12 | #3

    Ciao,
    sono Giovanna. Io convivo da tre anni, viviamo a lodi.
    Nel 2007 il mio compagno ha acquistato la casa e io ho fatto solo da garante, i mobili li ha comprati la madre e la mia famiglia non ha contribuito in nessuna spesa.
    C’è da dire che io lavoravo nel 2007, almeno fino a febbraio 2008, poi sono stata in maternita fino a dicembre 2008; e dal 7 gennaio 2009 ho iniziato la malattia per problemi alla schiena: avevo un tumore; sono stata operata a luglio 2009 e dovevo ritornare a lavoro a settembre solo che non ce la facevo e mi hanno licenziato.
    Ogni qualvolta che litighiamo, lui fa le scenate e mi tira qualsiasi cosa che ha davanti o se la prende con la piccola Sofia: ogni volta mi rinfaccia che la casa e sua e me ne posso anche andare se mi sono scocciata. Oppure mi dice che non ho voglia di lavorare e lui mi mantiene: quando però stavo in malattia mi pagavano ed è vero che non ho mai contribuito alle spese del mutuo pero al resto si.
    Non riesco piu a sopportare gli insulti e quant altro; come posso fare per andarmene da questa casa e portarmi mia figlia?
    Ciao e grazie anticipatamente.
    Giovanna.

  4. 5 gennaio 2010 a 12:25 | #4

    Ciao, innazitutto grazie per averci scritto.
    Credo che, se la tua intenzione è quella di porre fine alla convivenza, sia opportuno verificare con un collega lo stato integrale della posizione. Mi pare che tu possa avere diritto al patrocinio a spese dello stato per chiedere l’affido condiviso. In questo caso il suo reddito non dovrebbe cumularsi.
    Mi pare comunque importante verificare la tua documentazione in live e quindi non credo opportuno dare a queste poche righe un valore di esaustività.
    L’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello stato lo trovi presso ogni Consiglio dell’Ordine presente in ogni circondario di tribunale italiano.
    In bocca al lupo.
    Vive cordialità.
    Avv. Alberto Vigani

  5. 15 gennaio 2010 a 8:19 | #5

    Buongiorno, vorrei sapere se mia mamma ha il diritto al gratuito patrocinio: vive con la reversibilità di mio padre €400,00 , in più ha la sociale e l'accompagnamento di mio fratello disabile di €1000,00, per un tolale di €1.400,00 mensili.
    Volevo sapere viene conteggiata nel reddito quella di mio fratello?
    Perchè mia mamma nel dicembre 2008 è caduta sul ghiaccio, riportando un danno permanente alla cervicale. L'avv (un amico di famiglia)  ha inviato la richiesta di risarcimento, l'assicurazione del comune ha risposto che non ne ha diritto.
    L'avv ha proposto di tentare una causa (nn e sicuro di vincerla), è poi e una cosa lunga, ci ha chiesto dei soldi per iniziare. Abbiamo chiesto il gratuito patrocinio ha risposto che nn si può avere perchè supera il reddito: Ma la pensione è l'accompagnamento di mio fratello viene conteggiata? Ringrazio chiunque mi può rispondere quanto prima, perchè se ha ragione l'aw, noi lasciamo perdere il tutto, anche se nn è giusto che nn venga risarcita.
    Grazie ancora per la risposta

  6. 16 gennaio 2010 a 11:06 | #6

    Salve, da un primo esame mi risulta che vi siano i presupposti. Ci faccia sapere se ha a disposizione la documentazione per poterla verificare. In che distretto di Corte d’Appello ha la residenza?
    Aspettiamo di leggerla.
    Avv. Alberto Vigani

  7. giuls
    16 gennaio 2010 a 14:37 | #7

    Buongiorno, 


    scrivo per avere un paio di informazioni. prima di tutto spiego in breve la mia situazione: sono una studentessa fuori sede di 23 anni originaria e ancora residente ad Arezzo ma domiciliata a Roma dove vivo e studio da 4 anni. I miei genitori sono divorziati da diverso tempo e da quando ho finito la scuola dell'obbligo mio padre ha smesso di dare l'assegno mensile di mantenimento a mia madre con l'accordo di occuparsi da quel momento in poi del pagamento della mia retta universitaria (università privata scelta da lui) e di contribuire al mio mantenimento a roma. per il primo anno non ci sono stati problemi dal secondo invece i soldi non sono stati sempre versati in maniera regolare, motivo che ha scatenato ovviamente diversi litigi e che ha portato alla situazione attuale in cui io non ricevo più un centesimo da lui da ormai diversi mesi. 


    Siccome mia madre non è in grado di sostenere da sola tutte le spese che riguardano il mio mantenimento universitario, intendo procedere legalmente per riavere quanto mi spetta, anche perchè gli studi che sto facendo dipendono da una decisione di mio padre e, se avessi saputo di non poter  contare sul suo mantenimento non mi sarei di certo ne iscritta a un'università privata ne tanto meno mi sarei spostata in una città cara come roma. 


    Sinceramente non conoscevo il servizio del patrocinio gratuito e procederò quanto prima a verificare la mia idoneità per accedere al servizio. Detto questo però avrei alcune domande da sottoporvi:  risultando io residente ad arezzo con mia madre, devo inoltrare per forza questa richiesta al tribunale di arezzo o posso eventualmente usufruire del servizio anche a roma? visto e considerato il contenuto della mia richiesta ed essendo io una studentessa chiaramente disoccupata e priva di reddito, laddove quello di mia madre mi impedisse di accedere al patrocinio gratuito esistono altri enti o servizi a cui io mi possa rivolgere evitando di pagare cifre astronomiche? in ogni caso vorrei sapere quale sarebbe la migliore procedura da seguire e soprattutto la più rapida perchè se non riavrò presto accesso al mantenimento da mio padre sarò costretta ad abbandonare gli studi. 


    Grazie mille e resto in attesa di una vostra cordiale risposta.
    Giuls

  8. 16 gennaio 2010 a 21:14 | #8

    Salve Giuls.
    la ringrazio per averci scritto in merito ad un argomento di interesse come quello degli alimenti non corrisposti. Innazitutto credo necessario precisare che il titolare dell’assegno di mantenimento è colui che può azionare il mancato versamento degli importi concordati o per cui è stata condanna. Sarà quindi necessario verificare il dispositivo del decreto di omologazione della separazione o della sentenza di divorzio per verificare chi sia il soggetto leso.
    Se questi è Lei, non vedrei nulla che osti alla sua ammissione al gratuito patrocinio (tecnicamente ricordo definirsi “patrocinio a spese dello stato”). Se è Sua madre bisognerà verificare se il suo reddito è superiore a quello definito nel decreto ministeriale del 20 gennaio 2009, ovvero € 10.628,16.
    Si dovrà poi verificare se il nucleo familiare comprende solo il soggetto richiedente o anche altre persone ed in questo secondo caso si dovranno sommare i redditi.
    Preciso poi che il mantenimento durante gli studi è un diritto dei figli e lo stesso esercitabile nei confronti di entrambi i genitori.
    Spero di esser stato utile.
    Cordiali saluti.
    Avv. Alberto Vigani
    http://www.avvocati.venezia.it

  9. carla
    19 gennaio 2010 a 20:07 | #9

    Salve, vi porgo una domanda: se l' avvocato non vuole chiedere il gratuito patrocinio cosa fare?
    Grazie mille.
    Carla

  10. Giovanni
    19 gennaio 2010 a 22:12 | #10

    Salve,
    ho commesso un furto aggravato. Sono maggiorenne, non ho un lavoro ma ho il domicilio e la residenza presso i miei nonni. Prima convivevo con mia madre e basta (i miei genitori sono separati). Vorrei sapere se ho diritto al gratuito pratocinio.
    Se non mi sbaglio ho letto che devo tener conto della somma dei redditi di tutti i conviventi e che essa non deve essere superiore a euro 10.628,16 (+  euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi). Potreste confermarmi ciò? Devo tenere conto della somma dei redditi dei miei nonni o di mia madre?
     
    Vi ringrazio.

  11. 20 gennaio 2010 a 0:19 | #11

    Salve, hai perfettamente inteso il dettato normativo. Per l’identificazione dei soggetti i cui redditi cumulare devi fare riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi ed al nucleo familiare allora esistente.
    Spero di esser stato utile.
    Cordialità.
    Avv. Alberto Vigani

  12. 20 gennaio 2010 a 10:10 | #12

    Salve Carla,
    Le rispondo semplicemente: se il collega non è disponibile o non è in grado, perchè non abilitato al gratuito patrocinio, non lo incarichi nemmeno.
    Contatti subito l’Ordine degli Avvocati del suo circondario e chieda di avere gli elenchi dei colleghi abilitati. Poi scelga un legale di suo gradimento.
    Spero di esserle stato utile.
    Cordiali saluti.
    Avv. Alberto Vigani
    http://www.avvocati.venezia.it

  13. Giovanni
    26 gennaio 2010 a 16:22 | #13

    La ringrazio.
    In pratica mi sono trasferito dopo che ho commesso il furto.
    Quindi per nucleo familiare allora esistente quale devo calcolare? Quello di mi madre, con cui convivevo fino al giorno del furto o quello dei miei nonni con cui convivo ora?
    Saluti.
    Giovanni.

  14. 26 gennaio 2010 a 18:56 | #14

    Salve Giovanni,
    Le preciso che la dichiarazione dei redditi da considerare ed il periodo di riferimento sono quelli dell’ultima annualità fiscale, ovvero quella del 2009.
    Per formulare l’istanza di ammissione al “Patrocinio a spese dello Stato”, Lei dovrà quindi fare riferimento al Suo reddito del 2009 ed a quello dei familiari con lei conviventi in quel perido.
    Cordiali saluti.
    avv. Alberto Vigani

  15. leonardo
    11 febbraio 2010 a 3:11 | #15

    Gent. Avv.,
    mi chiamo leonardo, ho 33 anni, mi sono sposato il 1 luglio 2007 e il 19 giugno 2008 è nato un figlio. Dopo questo evento il matrimonio è naufragato abbastanza in fretta.
    Nel maggio 2009 mia moglie ha chiesto la separazione, inizialmente consensuale, ma poi il 4 agosto 2009 la ha trasformata in giudiziale: prende il bambino di appena 1 anno e 2 mesi e lo porta a vivere a casa dei suoi genitori da dove non ha mai spostato la sua residenza. Premetto che lei lavora part-time ma con un buon reddito.
    Durante il processo, lei ha presentato domanda per avvalersi del patrocinio gratuito e a dicembre 2009 le è stato approvato. Ora io mi devo pagare tutte le spese e sono ormai disperato mentre lei continua a giocare sulla situazione. Tuttavia c'è qualche conto che non mi torna: lei ha presentato evidentemente il cud del 2008 quando era in maternità e quindi è rientrata nella cifra ammissibile per un soffio.
    Ma il suo reddito non fa cumulo con quello dei genitori visto che abita in casa con loro??
    Preciso che i suoi genitori lavorano entrambi in regola e con dei buoni stipendi. In oltre a breve mia moglie avrà il cud 2009 dove supererà abbondantemente la cifra ammissibile senza contare la regola del cumulo dei redditi dei genitori: cosa posso fare per dimostrare che lei non sarebbe stata idonea al patrocinio gratuito??
    Grazie mille.
    Leonardo

  16. 13 febbraio 2010 a 22:56 | #16

    Salve Leonardo. Come ho già scritto in risposta ad alcuni commenti Lei ha ragione: il reddito si cumula con quello di tutti i familiari conviventi.
    Purtroppo non lei non è legittimato a ottenere avanti l’Ordine degli Avvocati il rigetto del Patrocinio a spese dello Stato di colei che è oggi la sua controparte.
    Vi è solo un interesse al corretto funzionamento della PA e quindi, se vi sono elementi di sua conoscenza, può segnalarli al Giudice che dovrà liquidare il compenso del legale, poichè l’ammissione ha solo un’efficacia provvisoria che deve essere verificata ex post.
    Preciso che l’ammissione vede il compenso liquidato all’esito del procedimento e pagato dopo anni dall’ammissione.
    Spero di esser stato utile.
    Cordialità.
    Avv. Alberto Vigani

  17. leonardo
    15 febbraio 2010 a 22:45 | #17

    Gent Avv. Vigani,
    sono ancora Leonardo, le ho scritto in data 11/02/10. Non vorrei approfittare della sua gentilezza ma le vorrei porre un'altra domanda: Dopo 2 mesi dal mio matrimonio sono venuto a sapere che mia moglie aveva un debito in banca di 5000 euro + 2 carte di credito a scalare completamente vuote da 1000 e 2000 euro. Totale del debito: 8000 euro. A fronte di questo problema, non avendo a disposizione tale somma, in accordo con mia moglie, ho chiesto l'aiuto ai miei genitori che, in buona fede, ci hanno dato i soldi necessari per poter chiudere tutti i debiti esistenti. I soldi sono stati dati tutti in contanti e senza nessuna carta scritta. L'accordo prevedeva di restituire i soldi ai miei genitori poco per volta, e infatti nei mesi successivi sono stati restituiti 2000 euro, ma poi, a seguito della separazione ne io, ne i miei genitori abbiamo più visto nulla. A seguito di una raccomandata del mio legale dove si chiedeva la restituzione del debito mancante, mia moglie ha risposto che non deve più soldi a nessuno eccetto prova contraria. Il mio legale dice che se non c'è nessuna carta scritta, non ho prove per la restituzione del debito e che quindi è inutile andare per vie legali. Lei cosa ne pensa?? Non è forse vero che comunque mia moglie dove giustificare in qualche modo dove ha preso i 5000 euro per risanare il buco in banca (versati tutti in un'unica trance) e gli altri 3000 euro per chiudere le 2 carte di credito?? Preciso che queste operazioni sono state effettuate tutte in mia presenza.
    La ringrazio ancora per la pazienza e per l'aiuto che mi sta dando. Arrivederci.

  18. 17 febbraio 2010 a 22:30 | #18

    Caro Leonardo, non posso che rinviarla al suo legale: come sa non posso sovrappormi a lui e non sarebbe eticamente corretto dire altro.
    Confido che, in presenza dei requisiti per l’ammissione al gratuito patrocinio, possa ottenere chiarezza nell’accertamento della vicenda.
    Buon lavoro.
    Avv. ALberto Vigani

  19. DANIELA
    1 marzo 2010 a 17:44 | #19

    Buonasera, scrivo per conto di mia sorella che vive a Genova: mio cognato da circa 1 anno o forse più lavora in sicilia, da circa due mesi le cose tra loro sono precipitate, abbiamo sentore della presenza di un'altra donna, (presente e/o passato non sappiamo) che lui ovviamente non ammette  e alla fine dieci giorni fa decide che non può andare avanti così che non prova più niente per mia sorella, che non amministra bene lo stipendio, ecc…
    mia sorella non ha mai lavorato se non qualche ora come addetta alle pulizie ora che i figli sono più grandi (17 e 12 anni) pertanto non ha soldi da parte, poichè a mio avviso la separazione è molto vicina puà godere del gratuito patrocinio? è anche per le cause di separazione? a Genova dove può rivolgersi?
    GRazie mille
    Daniela

  20. 1 marzo 2010 a 22:58 | #20

    Salve Daniela.
    Il suo problema, o meglio quello di Sua sorella, è purtroppo molto diffuso. Proprio per questo motivo il legislatore ha previsto l’ipotesi in cui i familiari conviventi possano trovarsi in conflitto fra loro.
    In questo caso i redditi dei soggetti che, pur convivendo, hanno una controversia non si cumulano. Lo dice l’art. 76 del DPR 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia).
    Riporto il passo che le interessa:

    Condizioni per l’ammissione.

    1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.

    2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

    3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

    4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

    Come noterà il 4 comma statuisce che si tiene conto del solo reddito personale quando il richiedente l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato ha interessi in conflitto con quelli di altri familiari.
    Preciso poi che il beneficio si estende anche a tutte le cause civili e, pertanto, anche alle vertenze aventi obiettivo la separazione personale dei coniugi (sia consensuale che giudiziale).
    Da ultimo preciso che per reperire avvocati abilitati al gratuito patrocinio può chiedere al competente Ordine Forense del Distretto di Corte d’Appello di Genova, preposto a conservare gli appositi Elenchi degli Avvocati in possesso dell’abilitazione civilistica.
    Spero di esserle stato utile.
    Cordialità.

    Avv. Alberto Vigani

  21. Antonio
    8 marzo 2010 a 22:22 | #21

    Buonasera, avrei bisogno di un chiarimento.
    Una persona che vive in una famiglia dove non ha nessun rapporto di parentela (ad esempio un amico di lunga data) è anche lui considerato come membro della famiglia e quindi deve fare riferimento ai parametri imposti dalla legge per accedere al gratuito patrocinio, oppure non è vincolato dai redditi della famiglia e fa quindi riferimento solo al suo di reddito?

    La ringrazio in anticipo.
     
    Antonio

  22. 10 marzo 2010 a 10:33 | #22

    Salve Antonio,

    Lei purtroppo ha affrontato un problema da sempre oggetto di particolari difficoltà: la norma e la giurisprudenza ritengono che il reddito complessivo di cui tenere conto sia quello del nucleo familiare inteso in senso allargato: ovvero computando anche i conviventi non familiari.

    Questa posizione è consolidata.

    Mi spiace.
    Cordiali saluti.

    Avv. Alberto Vigani

  23. Paolo
    30 marzo 2010 a 19:00 | #23

    Salve,
    se il beneficiario cambia residenza ai primi del 2010, antrando a far parte di un nucleo familiare che supera i limiti previsti dalla legge, ma nel 2009 era in altro nucleo familiare che invece non li superava, ha comunque diritto al gratuito patrocinio?
    In ogni caso il certificato di stato di famiglia che si deve allegare all'istanza farà riferimento al nuovo indirizzo con componenti "non indigenti", come si deve fare?

    Grazie per l'attenzione.
    Paolo

  24. 30 marzo 2010 a 22:51 | #24

    Salve Paolo, per certo bisogna indicare lo stato famiglia attuale. Per quanto concerne invece lo stato reddituale si tratta di autocertificazione e si fa riferimento al reddito da ultimo dichiarato.
    Solo quest’ultimo infatti è il dato che può essere censito mancando ogni altra rilevazione per l’anno fiscale in corso: infatti, i familairi odierni potranno computare i loro redditi, esistenti o meno, al momento del temrine dell’esercizio e non prima; fino a quella data si potranno generare anche redditualità ad oggi non prevedibili.
    Cordiali saluti.
    Avv. Alberto Vigani

  25. Max
    24 aprile 2010 a 19:25 | #25

    Buongiorno, è possibile richiedere il patrocinio a spese dello stato per una causa che si vuole intentare in sede civile prima di iniziarla, onde evitare di pagare di tasca propria le prime spese? Leggendo il punto 5 purtroppo non sembrerebbe…
     
    5. Come si scrive la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?
    La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l’indicazione del processo cui si riferisce

    Distinti saluti.
    Massimo

  26. 25 aprile 2010 a 11:59 | #26

    Salve Massimo,

    La posso rassicurare che per le cause civili è possibile chiedere l’ammissione al ptrocinio a spese dello Stato prima di iniziare il contenzioso processuale.

    Anzi: Le segnalo che non è solo possibile, bensì opprotuno: infatti, tutte le attività professionali che si svolgono prima dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio non possono essere addebitate a questo e devono essere pagate direttamente dal cliente. Mi spiego più chiaramente: il lavoro dell’avvocato, inteso come attività svolta in via processuale, non viene rifuso dal patrocinio a spese dello stato se non dopo l’ammissione al beneficio stesso. Come vuole anche la logica: l’istituto produce i suoi effetti dopo che è stato attivato e non retroattivamente.

    Spero di esser stato utile.

    Cordiali saluti.

    Avv. ALberto Vigani

  27. Max
    25 aprile 2010 a 14:35 | #27

    Egregio Avvocato La ringrazio. La cosa mi rassicura molto, grazie ancora.
    Distinti saluti.
    Max

  28. giuls
    30 aprile 2010 a 14:58 | #28

    Buongiorno, ho deciso di intraprendere un’azione legale nei confronti di mio padre che da ormai sei mesi ha smesso, per sua iniziativa, di contribuire al mio mantenimento.
    Avevo già scritto un post qualche tempo fa con la descrizione della situazione e la mia intenzione di richiedere il patrocinio gratuito e colgo l'occasione per ringraziarla per la risposta.
    Vivo a roma da qualche anno ma sinceramente non conosco nessuno studio legale. mi può dare qualche suggerimento, qualche nome a cui mi posso rivolgere?
    Nel caso preferisse rispondermi in privato le lascio il mio indirizzo email: giuls_giuly@hotmail.it
    Grazie mille.
    Giulia

  29. 1 maggio 2010 a 14:48 | #29

    Cara Giulia, puoi controllare se ci sono colleghi abilitati al “Patrocinio a spese dello Stato” iscritti all’ordine romano verificando il nostro elenco pubblicato qui; se non ci fosse ancora qualche avvocato romano, confido che leggendo questa Tua richiesta si rivolgano direttamente a te.
    Cordialità.
    Avv. Alberto Vigani

  30. Gualtiero
    25 maggio 2010 a 19:35 | #30

    Aiutatemi per favore oggi 25 Maggio mi è arrivata una Comunicazione dell Ater di Roma – Ufficio alloggi V Zona, procedimento per la condizione di cui all’art. 13,lettera E, delia L.R. 6 agosto 1999, n. 12 in quanto negli anni 2007 e 2008 mio figlio ha fatto la residenza a casa mia in quanto lavorava ed abitava a Terracina ma il comune di Borgo Hermana per qualche motivo non ha accettato il cambio residenza da Roma.
    Pertanto con il censimento ater ho dichiarato che nello stato di famiglia cera anche mio figlio che ovviamente non abitava e ne metteva soldi in casa.
    Aiutatemi a dimostrare che era solo una prassi burocratica ma che in realtà nella casa popolare eravamo solo io (pensionato) e mia moglie che lavora part time presso un istituto di suore come addetta alle pulizie.
    Se tra 15 giorni non dimostro che non ho superato la soglia del reddito che mi da titolo alla casa popolare mi cacciano via. Sono disperato ho bisogno di sapere cosa devo fare. Vi ringrazio fin da ora per qualsiasi ragguaglio possiate darmi Grazie grazie tanto.
    Gualtiero

  31. 26 maggio 2010 a 21:52 | #31

    Salve Gualtiero,
    ho letto del suo caso ma manca ogni riferimento al fatto che lei possieda i requisiti per essere assistito con il patrocinio a spese dello Stato. Qualora Lei potesse goderne potrà contattare i colleghi abilitati che sono limitrofi alla sua residenza o prendere comunicazione con il Consiglio dell’ordine romano per consultare l’elenco degli avvocati romani con l’abilitazione al patrocinio gratuito.
    Cordialità
    Staff.

  32. Alessia
    10 giugno 2010 a 9:41 | #32

    Buongiorno Avvocato,
    potrebbe cortesemente farmi capire se una persona che gode OGGI del gratuito patrocinio, accettato dal Tribunale perchè in possesso di tutti i requisiti richiesti, va in causa e naturalmente, come spesso accade, i tempi sono sempre infiniti, così passano gli anni e la vita di questa persona cambia, trova un lavoro e quindi supera il reddito per poter godere del gratuito patrocinio, questo decade? E’ possibile?
    La ringrazio
    Cordialmente
    Alessia

  33. 13 giugno 2010 a 22:29 | #33

    Gentile Alessia,
    devo segnalare che una delle condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello stato è inerente proprio l’impegno a comunicare eventuali variazioni del reddito in corso di causa. Pertanto se vi fosse un incremento nel terzo anno di causa si dovrebbe darne immediata segnalazione all’Organo che ha disposto l’ammissione al beneficio, Per quell’annualità non vi potrà essere rifusione delle spese qualora si siano superati i limiti di legge.
    Sperto di esser stato utile.
    Cordialità.
    Avv. Alberto Vigani

  34. FABIOLA
    29 luglio 2010 a 22:02 | #34

    Avv. Buon giorno, spulciando internet mi sono ritrovata in questa pagina, e mi chiedevo se potevate essermi di chiarimento alla mia al quanto difficile situazione familiare, sarò + chiara, sono sposata da 13 anni, ma è sempre stata una convivenza difficile x la particolarità di mio marito, che da sempre mi ha tradita, non rispettando il nostro rapporto.
    Abbiamo 2 bambini di 6 e 12 anni, che spesso si ritrovano a vivere situazioni di litigi e ricatti morali, non vivono un clima tranquillo, siamo giunti molte volte a pensare alla separazione ma non la abbiamo mai avviato, sbagliando, nella convinzione che si potesse risolvere il tutto….oggi mi ritrovo x l’ennesima volta in lacrime x i continui ricatti morali che mi fà lui, e che mi stanno logorando soprattutto psicologicamente.
    Avrei bisogno di un legale capace di darmi una mano nella mia situazioni al quanto complessa, viviamo in una villetta di proprietà del padre, che giustamente non vuole escludere nessuno pur riconoscendo quanto possa essere marcio il figlio, quindi il continuo ricatto che devo essere io ad andarmene xkè la casa è di suo padre, io sono un fisioterapista ed il mio reddito non supera i 10.000 euro, potrei avvalermi del gratuito patrocinio?
    Avendo la separazione dei beni, bisogna far cumulo tra i componenti il nucleo fam?
    Lui ha le possibilità economiche e si fà padrone del mondo proprio xkè consapevole che io non posso disporre di somme di denaro sufficienti a mandarlo a quel paese x di + che devo cmq considerare i bambini ed escluderli dalle ns liti…..mi sento disperata, vorrei poter mollare tutto e riprendermi la mia dignità ma non posso farlo….costretta a vivere da pecora….gentilmente se mi potete aiutare a riprendere la via vita ….grazie x avermi ascoltata.
    Cordialità.
    Fabi

  35. 29 luglio 2010 a 22:22 | #35

    Salve,
    ho letto il Tuo commento e rilevo che la Tua situazione è quella di molte donne in condizioni similari. Hai fatto bene a scrivere qui perchè Ti posso sottolineare che tutti coloro che hanno un reddito inferiore ai 10.628,16 euro possono ottinere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
    Nel caso di conflitto con i familiari non si va a cumulare quanto guadagnato dal coniuge in conflittualità d’interessi.
    Per miglio dettaglio puoi scaricare da QUESTO LINK la Guida Breve alla Separazione ed al Divorzio con il gratuito patrocinio.
    Restiamo a disposizione per ogni integrazione ti fosse ancora utile.
    Cordialità.
    Avv. Alberto Vigani

  1. 7 ottobre 2009 a 16:41 | #1
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