COME SCRIVERE LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO?

GRATUITO PATROCINIO: ISTRUZIONI PER L’USO

Gratuito patrocinio

Gratuito patrocinio

Spesso non si sa come attivare un servizio a cui si ha diritto e non si riesce a beneficiarne solo perchè non si trovano le istruzioni minime per evitare che la pubblica amministrazione risponda con incomprensibili divieti o rifiuti privi di ogni buon senso.

A volte può capitare anche con l’ammissione al gratuito patrocinio (o, con la dizione aggiornata, “Patrocinio a spese dello stato”).

Al fine di scongiurare giri a vuoto e riuscire nell’attivazione immediata dell’istituto, vediamo assieme come preparare la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, a chi inviarla e come schivare errori che impedirebbero il pagamento delle spese di lite da parte dello stato.

Per facilitare la comprensione del percorso esaminiamo uno ad uno i punti salienti rispondendo alle domande più frequenti (FAQ).

1. Chi può proporre la domanda di ammissione al gratuito patrocinio? Chi può sottoscriverla?

Esclusivamente l’interessato ovvero chi vuole beneficiare del patrocinio a spese dello stato. La sottoscrizione da parte  dell’avente diritto è a pena di inammissibilità  e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda.

La domanda di ammissione deve essere quindi solo scritta. Non è perciò ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.


2. Chi può presentare la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

Dopo che l’interessato ha sottoscritto la domanda, il medesimo, o il suo difensore, può presentare la domanda o inviarla anche con raccomandata postale. Per la validità  della domanda non si può farla inviare o depositare a soggetti diversi dall’avvocato incaricato della difesa con gratuito patrocinio, salvo che l’invio o il deposito non avvengano da parte dello stesso interessato.

3. Quando si presenta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

Prima dell’inizio del giudizio (processo) o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono solo dalla domanda: le attività di difesa giudiziale svolte prima della presentazione della domanda di ammissione resteranno perciò a carico dell’assistito e non potranno essere addebitate al patrocinio a spese dello stato.

4. A chi si presenta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

Nei giudizi penali: la domanda va depositata alla cancelleria del giudice, oppure va presentata al giudice in udienza; la domanda va presentata invece al direttore del carcere, se l’interessato è detenuto o all’ufficiale di polizia giudiziaria, quando l’interessato è  in detenzione domiciliare o in luogo di cura.

Negli altri giudizi (civile, amministrativo etc.): al consiglio dell’ordine degli avvocati cui è iscritto il legale cui si intende affidare la difesa.

5. Come si scrive la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l’indicazione del processo cui si riferisce; le generalità  (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi. Si deve dichiarare, sotto la propria responsabilità , che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito totale. Occorre anche impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda.

La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile. I cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, inoltre, devono indicare quali redditi possiedono all’estero.

La domanda deve essere firmata dall’interessato e la firma deve essere autenticata dall’avvocato o dal funzionario dell’ufficio che la riceve. Nei giudizi extrapenali: si devono anche descrivere i fatti e i motivi della causa che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che si vogliono chiedere.

6. Quali documenti devono allegarsi alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

I cittadini italiani non devono allegare alcuna documentazione  in quanto possono autocertificare l’esistenza dei requisiti di legge (vi sarà  una successiva verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate).

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese d’origine che confermi la veridicità  del reddito dichiarato, salvo il ricorso all’autocertificazione qualora si provi l’impossibilità  di documentarlo.

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà  personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare. Successivamente alla presentazione della domanda, il giudice o il consiglio dell’ordine possono chiedere di provare la verità  delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità , con ulteriore autocertificazione.

7. In quanto tempo viene decisa l’ammissione al gratuito patrocinio?

Nei processi penali: l’ammissione è decisa immediatamente, se l’istanza è presentata in udienza, o entro dieci giorni dal momento della presentazione, negli altri casi. Il ritardo nella decisione comporta la nullità  assoluta degli atti successivi.

Negli altri giudizi: l’ammissione è decisa entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza.

8. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio serve anche per chiedere la rifusione delle spese legali in caso di soccombenza?

NO! Lo Stato deve pagare solo il difensore per cui vi è stata ammissione al gratuito patrocinio civile mentre, se la parte assistita con il patrocinio a spese dello Stato perde la causa anche con la condanna a rifondere le spese legali all’avversario, queste restano a carico del soggetto assistito con il beneficio statale che dovrà sostenerle in proprio.

Non vi è quindi alcun obbligo dello Stato in merito al sostenere le spese di soggetti terzi.

Art. 24 Cost. – GRATUITO PATROCINIO

www.gratuitopatrocinio.com

117 Comments

  1. Aggiornate le informazioni alle norme dettate dal pacchetto sicurezza entrato in vigore pochi mesi fa

  2. A breve scriveremo un articolo sul punto.

    Intanto le segnalo che è stata modificata la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nella parte dei requisiti di ammissione.

    Esclusi dal beneficio tutti i soggetti condannati per gravi reati, come associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione a fine di spaccio di stupefacenti, associazione a fine di contrabbando, spaccio di stupefacenti, reati commessi per agevolare l’attività di associazioni mafiose.
    Il giudice è obbligato a tener conto nella valutazione delle condizioni economiche di chi richiede il gratuito patrocinio anche delle risultanze del casellario giudiziale.
    La richiesta non potrà essere presentata in udienza e il giudice non dovrà più decidere immediatamente.
    Cordialità.
    Alessio Alberti
    Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  3. Ciao,
    sono Giovanna. Io convivo da tre anni, viviamo a lodi.
    Nel 2007 il mio compagno ha acquistato la casa e io ho fatto solo da garante, i mobili li ha comprati la madre e la mia famiglia non ha contribuito in nessuna spesa.
    C’è da dire che io lavoravo nel 2007, almeno fino a febbraio 2008, poi sono stata in maternita fino a dicembre 2008; e dal 7 gennaio 2009 ho iniziato la malattia per problemi alla schiena: avevo un tumore; sono stata operata a luglio 2009 e dovevo ritornare a lavoro a settembre solo che non ce la facevo e mi hanno licenziato.
    Ogni qualvolta che litighiamo, lui fa le scenate e mi tira qualsiasi cosa che ha davanti o se la prende con la piccola Sofia: ogni volta mi rinfaccia che la casa e sua e me ne posso anche andare se mi sono scocciata. Oppure mi dice che non ho voglia di lavorare e lui mi mantiene: quando però stavo in malattia mi pagavano ed è vero che non ho mai contribuito alle spese del mutuo pero al resto si.
    Non riesco piu a sopportare gli insulti e quant altro; come posso fare per andarmene da questa casa e portarmi mia figlia?
    Ciao e grazie anticipatamente.
    Giovanna.

  4. Ciao, innazitutto grazie per averci scritto.
    Credo che, se la tua intenzione è quella di porre fine alla convivenza, sia opportuno verificare con un collega lo stato integrale della posizione. Mi pare che tu possa avere diritto al patrocinio a spese dello stato per chiedere l’affido condiviso. In questo caso il suo reddito non dovrebbe cumularsi.
    Mi pare comunque importante verificare la tua documentazione in live e quindi non credo opportuno dare a queste poche righe un valore di esaustività.
    L’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello stato lo trovi presso ogni Consiglio dell’Ordine presente in ogni circondario di tribunale italiano.
    In bocca al lupo.
    Vive cordialità.
    Alessio Alberti
    Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  5. Buongiorno, vorrei sapere se mia mamma ha il diritto al gratuito patrocinio: vive con la reversibilità di mio padre €400,00 , in più ha la sociale e l'accompagnamento di mio fratello disabile di €1000,00, per un tolale di €1.400,00 mensili.
    Volevo sapere viene conteggiata nel reddito quella di mio fratello?
    Perchè mia mamma nel dicembre 2008 è caduta sul ghiaccio, riportando un danno permanente alla cervicale. L'avv (un amico di famiglia)  ha inviato la richiesta di risarcimento, l'assicurazione del comune ha risposto che non ne ha diritto.
    L'avv ha proposto di tentare una causa (nn e sicuro di vincerla), è poi e una cosa lunga, ci ha chiesto dei soldi per iniziare. Abbiamo chiesto il gratuito patrocinio ha risposto che nn si può avere perchè supera il reddito: Ma la pensione è l'accompagnamento di mio fratello viene conteggiata? Ringrazio chiunque mi può rispondere quanto prima, perchè se ha ragione l'aw, noi lasciamo perdere il tutto, anche se nn è giusto che nn venga risarcita.
    Grazie ancora per la risposta

  6. Buongiorno, 


    scrivo per avere un paio di informazioni. prima di tutto spiego in breve la mia situazione: sono una studentessa fuori sede di 23 anni originaria e ancora residente ad Arezzo ma domiciliata a Roma dove vivo e studio da 4 anni. I miei genitori sono divorziati da diverso tempo e da quando ho finito la scuola dell'obbligo mio padre ha smesso di dare l'assegno mensile di mantenimento a mia madre con l'accordo di occuparsi da quel momento in poi del pagamento della mia retta universitaria (università privata scelta da lui) e di contribuire al mio mantenimento a roma. per il primo anno non ci sono stati problemi dal secondo invece i soldi non sono stati sempre versati in maniera regolare, motivo che ha scatenato ovviamente diversi litigi e che ha portato alla situazione attuale in cui io non ricevo più un centesimo da lui da ormai diversi mesi. 


    Siccome mia madre non è in grado di sostenere da sola tutte le spese che riguardano il mio mantenimento universitario, intendo procedere legalmente per riavere quanto mi spetta, anche perchè gli studi che sto facendo dipendono da una decisione di mio padre e, se avessi saputo di non poter  contare sul suo mantenimento non mi sarei di certo ne iscritta a un'università privata ne tanto meno mi sarei spostata in una città cara come roma. 


    Sinceramente non conoscevo il servizio del patrocinio gratuito e procederò quanto prima a verificare la mia idoneità per accedere al servizio. Detto questo però avrei alcune domande da sottoporvi:  risultando io residente ad arezzo con mia madre, devo inoltrare per forza questa richiesta al tribunale di arezzo o posso eventualmente usufruire del servizio anche a roma? visto e considerato il contenuto della mia richiesta ed essendo io una studentessa chiaramente disoccupata e priva di reddito, laddove quello di mia madre mi impedisse di accedere al patrocinio gratuito esistono altri enti o servizi a cui io mi possa rivolgere evitando di pagare cifre astronomiche? in ogni caso vorrei sapere quale sarebbe la migliore procedura da seguire e soprattutto la più rapida perchè se non riavrò presto accesso al mantenimento da mio padre sarò costretta ad abbandonare gli studi. 


    Grazie mille e resto in attesa di una vostra cordiale risposta.
    Giuls

  7. Salve Giuls.
    la ringrazio per averci scritto in merito ad un argomento di interesse come quello degli alimenti non corrisposti. Innazitutto credo necessario precisare che il titolare dell’assegno di mantenimento è colui che può azionare il mancato versamento degli importi concordati o per cui è stata condanna. Sarà quindi necessario verificare il dispositivo del decreto di omologazione della separazione o della sentenza di divorzio per verificare chi sia il soggetto leso.
    Se questi è Lei, non vedrei nulla che osti alla sua ammissione al gratuito patrocinio (tecnicamente ricordo definirsi “patrocinio a spese dello stato”). Se è Sua madre bisognerà verificare se il suo reddito è superiore a quello definito nel decreto ministeriale del 20 gennaio 2009, ovvero € 10.628,16.
    Si dovrà poi verificare se il nucleo familiare comprende solo il soggetto richiedente o anche altre persone ed in questo secondo caso si dovranno sommare i redditi.
    Preciso poi che il mantenimento durante gli studi è un diritto dei figli e lo stesso esercitabile nei confronti di entrambi i genitori.
    Spero di esser stato utile.
    Cordiali saluti.
    Alessio Alberti
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  8. Salve, vi porgo una domanda: se l' avvocato non vuole chiedere il gratuito patrocinio cosa fare?
    Grazie mille.
    Carla

  9. Salve,
    ho commesso un furto aggravato. Sono maggiorenne, non ho un lavoro ma ho il domicilio e la residenza presso i miei nonni. Prima convivevo con mia madre e basta (i miei genitori sono separati). Vorrei sapere se ho diritto al gratuito pratocinio.
    Se non mi sbaglio ho letto che devo tener conto della somma dei redditi di tutti i conviventi e che essa non deve essere superiore a euro 10.628,16 (+  euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi). Potreste confermarmi ciò? Devo tenere conto della somma dei redditi dei miei nonni o di mia madre?
     
    Vi ringrazio.

  10. Salve Carla,
    Le rispondo semplicemente: se il collega non è disponibile o non è in grado, perchè non abilitato al gratuito patrocinio, non lo incarichi nemmeno.
    Contatti subito l’Ordine degli Avvocati del suo circondario e chieda di avere gli elenchi dei colleghi abilitati. Poi scelga un legale di suo gradimento.
    Spero di esserle stato utile.
    Cordiali saluti.
    Alessio Alberti
    Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  11. La ringrazio.
    In pratica mi sono trasferito dopo che ho commesso il furto.
    Quindi per nucleo familiare allora esistente quale devo calcolare? Quello di mi madre, con cui convivevo fino al giorno del furto o quello dei miei nonni con cui convivo ora?
    Saluti.
    Giovanni.

  12. Salve Giovanni,
    Le preciso che la dichiarazione dei redditi da considerare ed il periodo di riferimento sono quelli dell’ultima annualità fiscale, ovvero quella del 2009.
    Per formulare l’istanza di ammissione al “Patrocinio a spese dello Stato”, Lei dovrà quindi fare riferimento al Suo reddito del 2009 ed a quello dei familiari con lei conviventi in quel perido.
    Cordiali saluti.
    Alessio Alberti
    Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  13. Gent. Avv.,
    mi chiamo leonardo, ho 33 anni, mi sono sposato il 1 luglio 2007 e il 19 giugno 2008 è nato un figlio. Dopo questo evento il matrimonio è naufragato abbastanza in fretta.
    Nel maggio 2009 mia moglie ha chiesto la separazione, inizialmente consensuale, ma poi il 4 agosto 2009 la ha trasformata in giudiziale: prende il bambino di appena 1 anno e 2 mesi e lo porta a vivere a casa dei suoi genitori da dove non ha mai spostato la sua residenza. Premetto che lei lavora part-time ma con un buon reddito.
    Durante il processo, lei ha presentato domanda per avvalersi del patrocinio gratuito e a dicembre 2009 le è stato approvato. Ora io mi devo pagare tutte le spese e sono ormai disperato mentre lei continua a giocare sulla situazione. Tuttavia c'è qualche conto che non mi torna: lei ha presentato evidentemente il cud del 2008 quando era in maternità e quindi è rientrata nella cifra ammissibile per un soffio.
    Ma il suo reddito non fa cumulo con quello dei genitori visto che abita in casa con loro??
    Preciso che i suoi genitori lavorano entrambi in regola e con dei buoni stipendi. In oltre a breve mia moglie avrà il cud 2009 dove supererà abbondantemente la cifra ammissibile senza contare la regola del cumulo dei redditi dei genitori: cosa posso fare per dimostrare che lei non sarebbe stata idonea al patrocinio gratuito??
    Grazie mille.
    Leonardo

  14. Salve Leonardo. Come ho già scritto in risposta ad alcuni commenti Lei ha ragione: il reddito si cumula con quello di tutti i familiari conviventi.
    Purtroppo non lei non è legittimato a ottenere avanti l’Ordine degli Avvocati il rigetto del Patrocinio a spese dello Stato di colei che è oggi la sua controparte.
    Vi è solo un interesse al corretto funzionamento della PA e quindi, se vi sono elementi di sua conoscenza, può segnalarli al Giudice che dovrà liquidare il compenso del legale, poichè l’ammissione ha solo un’efficacia provvisoria che deve essere verificata ex post.
    Preciso che l’ammissione vede il compenso liquidato all’esito del procedimento e pagato dopo anni dall’ammissione.
    Spero di esser stato utile.
    Cordialità.
    Alessio Alberti
    Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  15. Gent Associazione,
    sono ancora Leonardo, le ho scritto in data 11/02/10. Non vorrei approfittare della sua gentilezza ma le vorrei porre un'altra domanda: Dopo 2 mesi dal mio matrimonio sono venuto a sapere che mia moglie aveva un debito in banca di 5000 euro + 2 carte di credito a scalare completamente vuote da 1000 e 2000 euro. Totale del debito: 8000 euro. A fronte di questo problema, non avendo a disposizione tale somma, in accordo con mia moglie, ho chiesto l'aiuto ai miei genitori che, in buona fede, ci hanno dato i soldi necessari per poter chiudere tutti i debiti esistenti. I soldi sono stati dati tutti in contanti e senza nessuna carta scritta. L'accordo prevedeva di restituire i soldi ai miei genitori poco per volta, e infatti nei mesi successivi sono stati restituiti 2000 euro, ma poi, a seguito della separazione ne io, ne i miei genitori abbiamo più visto nulla. A seguito di una raccomandata del mio legale dove si chiedeva la restituzione del debito mancante, mia moglie ha risposto che non deve più soldi a nessuno eccetto prova contraria. Il mio legale dice che se non c'è nessuna carta scritta, non ho prove per la restituzione del debito e che quindi è inutile andare per vie legali. Lei cosa ne pensa?? Non è forse vero che comunque mia moglie dove giustificare in qualche modo dove ha preso i 5000 euro per risanare il buco in banca (versati tutti in un'unica trance) e gli altri 3000 euro per chiudere le 2 carte di credito?? Preciso che queste operazioni sono state effettuate tutte in mia presenza.
    La ringrazio ancora per la pazienza e per l'aiuto che mi sta dando. Arrivederci.

  16. Buonasera, scrivo per conto di mia sorella che vive a Genova: mio cognato da circa 1 anno o forse più lavora in sicilia, da circa due mesi le cose tra loro sono precipitate, abbiamo sentore della presenza di un'altra donna, (presente e/o passato non sappiamo) che lui ovviamente non ammette  e alla fine dieci giorni fa decide che non può andare avanti così che non prova più niente per mia sorella, che non amministra bene lo stipendio, ecc…
    mia sorella non ha mai lavorato se non qualche ora come addetta alle pulizie ora che i figli sono più grandi (17 e 12 anni) pertanto non ha soldi da parte, poichè a mio avviso la separazione è molto vicina puà godere del gratuito patrocinio? è anche per le cause di separazione? a Genova dove può rivolgersi?
    GRazie mille
    Daniela

  17. Salve Daniela.
    Il suo problema, o meglio quello di Sua sorella, è purtroppo molto diffuso. Proprio per questo motivo il legislatore ha previsto l’ipotesi in cui i familiari conviventi possano trovarsi in conflitto fra loro.
    In questo caso i redditi dei soggetti che, pur convivendo, hanno una controversia non si cumulano. Lo dice l’art. 76 del DPR 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia).
    Riporto il passo che le interessa:

    Condizioni per l’ammissione.

    1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.

    2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

    3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

    4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

    Come noterà il 4 comma statuisce che si tiene conto del solo reddito personale quando il richiedente l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato ha interessi in conflitto con quelli di altri familiari.
    Preciso poi che il beneficio si estende anche a tutte le cause civili e, pertanto, anche alle vertenze aventi obiettivo la separazione personale dei coniugi (sia consensuale che giudiziale).
    Da ultimo preciso che per reperire avvocati abilitati al gratuito patrocinio può chiedere al competente Ordine Forense del Distretto di Corte d’Appello di Genova, preposto a conservare gli appositi Elenchi degli Avvocati in possesso dell’abilitazione civilistica.
    Spero di esserle stato utile.
    Cordialità.

    Alessio Alberti
    Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  18. Buonasera, avrei bisogno di un chiarimento.
    Una persona che vive in una famiglia dove non ha nessun rapporto di parentela (ad esempio un amico di lunga data) è anche lui considerato come membro della famiglia e quindi deve fare riferimento ai parametri imposti dalla legge per accedere al gratuito patrocinio, oppure non è vincolato dai redditi della famiglia e fa quindi riferimento solo al suo di reddito?

    La ringrazio in anticipo.
     
    Antonio

  19. Salve Antonio,

    Lei purtroppo ha affrontato un problema da sempre oggetto di particolari difficoltà: la norma e la giurisprudenza ritengono che il reddito complessivo di cui tenere conto sia quello del nucleo familiare inteso in senso allargato: ovvero computando anche i conviventi non familiari.

    Questa posizione è consolidata.

    Mi spiace.
    Cordiali saluti.

    Alessio Alberti
    Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  20. Salve,
    se il beneficiario cambia residenza ai primi del 2010, antrando a far parte di un nucleo familiare che supera i limiti previsti dalla legge, ma nel 2009 era in altro nucleo familiare che invece non li superava, ha comunque diritto al gratuito patrocinio?
    In ogni caso il certificato di stato di famiglia che si deve allegare all'istanza farà riferimento al nuovo indirizzo con componenti "non indigenti", come si deve fare?

    Grazie per l'attenzione.
    Paolo

  21. Salve Paolo, per certo bisogna indicare lo stato famiglia attuale. Per quanto concerne invece lo stato reddituale si tratta di autocertificazione e si fa riferimento al reddito da ultimo dichiarato.
    Solo quest’ultimo infatti è il dato che può essere censito mancando ogni altra rilevazione per l’anno fiscale in corso: infatti, i familairi odierni potranno computare i loro redditi, esistenti o meno, al momento del temrine dell’esercizio e non prima; fino a quella data si potranno generare anche redditualità ad oggi non prevedibili.
    Cordiali saluti.
    Alessio Alberti
    Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  22. Buongiorno, è possibile richiedere il patrocinio a spese dello stato per una causa che si vuole intentare in sede civile prima di iniziarla, onde evitare di pagare di tasca propria le prime spese? Leggendo il punto 5 purtroppo non sembrerebbe…
     
    5. Come si scrive la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?
    La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l’indicazione del processo cui si riferisce

    Distinti saluti.
    Massimo

  23. Salve Massimo,

    La posso rassicurare che per le cause civili è possibile chiedere l’ammissione al ptrocinio a spese dello Stato prima di iniziare il contenzioso processuale.

    Anzi: Le segnalo che non è solo possibile, bensì opprotuno: infatti, tutte le attività professionali che si svolgono prima dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio non possono essere addebitate a questo e devono essere pagate direttamente dal cliente. Mi spiego più chiaramente: il lavoro dell’avvocato, inteso come attività svolta in via processuale, non viene rifuso dal patrocinio a spese dello stato se non dopo l’ammissione al beneficio stesso. Come vuole anche la logica: l’istituto produce i suoi effetti dopo che è stato attivato e non retroattivamente.

    Spero di esser stato utile.

    Cordiali saluti.

    Alessio Alberti
    Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  24. Egregio Avvocato La ringrazio. La cosa mi rassicura molto, grazie ancora.
    Distinti saluti.
    Max

  25. Buongiorno, ho deciso di intraprendere un’azione legale nei confronti di mio padre che da ormai sei mesi ha smesso, per sua iniziativa, di contribuire al mio mantenimento.
    Avevo già scritto un post qualche tempo fa con la descrizione della situazione e la mia intenzione di richiedere il patrocinio gratuito e colgo l'occasione per ringraziarla per la risposta.
    Vivo a roma da qualche anno ma sinceramente non conosco nessuno studio legale. mi può dare qualche suggerimento, qualche nome a cui mi posso rivolgere?
    Nel caso preferisse rispondermi in privato le lascio il mio indirizzo email: giuls_giuly@hotmail.it
    Grazie mille.
    Giulia

  26. Aiutatemi per favore oggi 25 Maggio mi è arrivata una Comunicazione dell Ater di Roma – Ufficio alloggi V Zona, procedimento per la condizione di cui all’art. 13,lettera E, delia L.R. 6 agosto 1999, n. 12 in quanto negli anni 2007 e 2008 mio figlio ha fatto la residenza a casa mia in quanto lavorava ed abitava a Terracina ma il comune di Borgo Hermana per qualche motivo non ha accettato il cambio residenza da Roma.
    Pertanto con il censimento ater ho dichiarato che nello stato di famiglia cera anche mio figlio che ovviamente non abitava e ne metteva soldi in casa.
    Aiutatemi a dimostrare che era solo una prassi burocratica ma che in realtà nella casa popolare eravamo solo io (pensionato) e mia moglie che lavora part time presso un istituto di suore come addetta alle pulizie.
    Se tra 15 giorni non dimostro che non ho superato la soglia del reddito che mi da titolo alla casa popolare mi cacciano via. Sono disperato ho bisogno di sapere cosa devo fare. Vi ringrazio fin da ora per qualsiasi ragguaglio possiate darmi Grazie grazie tanto.
    Gualtiero

  27. Salve Gualtiero,
    ho letto del suo caso ma manca ogni riferimento al fatto che lei possieda i requisiti per essere assistito con il patrocinio a spese dello Stato. Qualora Lei potesse goderne potrà contattare i colleghi abilitati che sono limitrofi alla sua residenza o prendere comunicazione con il Consiglio dell’ordine romano per consultare l’elenco degli avvocati romani con l’abilitazione al patrocinio gratuito.
    Cordialità
    Staff.

  28. Buongiorno Avvocato,
    potrebbe cortesemente farmi capire se una persona che gode OGGI del gratuito patrocinio, accettato dal Tribunale perchè in possesso di tutti i requisiti richiesti, va in causa e naturalmente, come spesso accade, i tempi sono sempre infiniti, così passano gli anni e la vita di questa persona cambia, trova un lavoro e quindi supera il reddito per poter godere del gratuito patrocinio, questo decade? E’ possibile?
    La ringrazio
    Cordialmente
    Alessia

  29. Gentile Alessia,
    devo segnalare che una delle condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello stato è inerente proprio l’impegno a comunicare eventuali variazioni del reddito in corso di causa. Pertanto se vi fosse un incremento nel terzo anno di causa si dovrebbe darne immediata segnalazione all’Organo che ha disposto l’ammissione al beneficio, Per quell’annualità non vi potrà essere rifusione delle spese qualora si siano superati i limiti di legge.
    Sperto di esser stato utile.
    Cordialità.
    Alessio Alberti
    Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  30. Avv. Buon giorno, spulciando internet mi sono ritrovata in questa pagina, e mi chiedevo se potevate essermi di chiarimento alla mia al quanto difficile situazione familiare, sarò + chiara, sono sposata da 13 anni, ma è sempre stata una convivenza difficile x la particolarità di mio marito, che da sempre mi ha tradita, non rispettando il nostro rapporto.
    Abbiamo 2 bambini di 6 e 12 anni, che spesso si ritrovano a vivere situazioni di litigi e ricatti morali, non vivono un clima tranquillo, siamo giunti molte volte a pensare alla separazione ma non la abbiamo mai avviato, sbagliando, nella convinzione che si potesse risolvere il tutto….oggi mi ritrovo x l’ennesima volta in lacrime x i continui ricatti morali che mi fà lui, e che mi stanno logorando soprattutto psicologicamente.
    Avrei bisogno di un legale capace di darmi una mano nella mia situazioni al quanto complessa, viviamo in una villetta di proprietà del padre, che giustamente non vuole escludere nessuno pur riconoscendo quanto possa essere marcio il figlio, quindi il continuo ricatto che devo essere io ad andarmene xkè la casa è di suo padre, io sono un fisioterapista ed il mio reddito non supera i 10.000 euro, potrei avvalermi del gratuito patrocinio?
    Avendo la separazione dei beni, bisogna far cumulo tra i componenti il nucleo fam?
    Lui ha le possibilità economiche e si fà padrone del mondo proprio xkè consapevole che io non posso disporre di somme di denaro sufficienti a mandarlo a quel paese x di + che devo cmq considerare i bambini ed escluderli dalle ns liti…..mi sento disperata, vorrei poter mollare tutto e riprendermi la mia dignità ma non posso farlo….costretta a vivere da pecora….gentilmente se mi potete aiutare a riprendere la via vita ….grazie x avermi ascoltata.
    Cordialità.
    Fabi

  31. Salve,
    ho letto il Tuo commento e rilevo che la Tua situazione è quella di molte donne in condizioni similari. Hai fatto bene a scrivere qui perchè Ti posso sottolineare che tutti coloro che hanno un reddito inferiore ai 10.628,16 euro possono ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
    Nel caso di conflitto con i familiari non si va a cumulare quanto guadagnato dal coniuge in conflittualità d’interessi.
    Per miglio dettaglio puoi scaricare da QUESTO LINK la Guida Breve alla Separazione ed al Divorzio con il gratuito patrocinio.
    Restiamo a disposizione per ogni integrazione ti fosse ancora utile.
    Cordialità.
    Alessio Alberti
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  32. Salve,
    mia figlia 20 anni disoccupata da 1 anno (vive in famiglia) è rimasta incinta di un uomo di 40 anni sposato con figli che ha conosciuto in una breve vacanza.
    Ha deciso di tenere il bimbo, mail signore in questione ovviamente ha rifiutato qualunque aiuto anche solo morale, dicendo chiaramente che mai avrebbe riconosciuto il bambino.
    La nostra e una famiglia modesta, sono casalinga e lavora solo mio marito.
    Non abbiamo possibilità di intentare lunghe cause e pagare un legale.
    Mi viene una domanda: ma quest’uomo si può rifiutare di riconoscere il bimbo?
    Le spese legali sono a carico di mia figlia?
    Per avere il gratuito patrocinio si fa riferimento al reddito di mio marito? Oppure ai 2anni che la ragazza ha lavorato come apprendista facendo reddito per conto proprio?
    Grazie se vorrete dedicarmi un pò del vostro tempo.
    Lucia

  33. Gentile Lucia,
    capisco la necessità di far riconoscere il bimbo e le segnalo che l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato nel civile è consentita a tutti coloro che hanno reddito inferiore a € 10.628,16 sommati tutti i redditi del nucleo familiare. Ciò con riferimento al momento in cui viene introdotta la causa civile in questione.
    Le indico per miglior dettaglio la nostra “Guida Breve all’ammissione al Gratuito Patrocinio”; la trova QUI: https://www.avvocatogratis.com/2010/03/scarica-il-manuale-sul-gratuito-patrocinio/
    Spero di esser stato utile.
    Cordialità.
    Alessio Alberti
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  34. Gentile Dott. Vigani,
    ho scaricato e letto le guide brevi, quella generale e quella relativa alla separazione e al divorzio. In relazione a questa, se è la moglie a chiedere l’ammissione al patrocinio gratuito in una causa di separazione o divorzio, fa monte solo il suo reddito complessivo anche se genitore di un bimbo di 6 anni cieco dalla nascita per una forte prematurità e titolare per questo dell’indennità di invalidità + l’assegno di accompagnamento? Bimbo i cui tutori sono i genitori
    Grazie mille in anticipo per la Sua cortese attenzione
    Saluti
    Daniela

  35. Salve Daniela,
    il diritto all’accesso ad ottenere una difesa processuale (Gratuito Patrocinio) è regolato dall’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: la norma pone un requisito reddituale come abbiamo già scritto qui. Oggi puoi avere il diritto ad ottenere l’assistenza di un legale se hai un reddito inferiore a € 10.628,16 come da DM del 20 gennaio 2009.
    L’esistenza dei requisiti reddituali è condizione necessaria all’ammissione al beneficio di legge. Ricordi che l’ammissione si può avere solo per l’assistenza legale da prestarsi nel corso di un processo mentre non è consentita per la consulenza extragiudiziale.
    L’agenzia delle Entrate precisa che il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dalla parte III del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che, all’art. 76, comma 1, prevede, quale condizione per l’ammissione al patrocinio gratuito il possesso “di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro a € 10.628,16.
    “Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante”(art. 76, comma 2). Vedi qui. https://www.avvocatogratis.com/2009/10/gratuito-patrocinio-definizione-di-reddito-imponibile/

    L’agenzia delle Entrate, nel fornire tale parere, orientato ad un’interpretazione strettamente letterale della norma, fa presente tra l’altro che, l’art. 3 del Tuir, nel disciplinare la base imponibile ai fini fiscali, prevede che “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10”.
    E’ quindi necessario utilizzare il CUD e sommandovi tutti i redditi ulteriori.

    Tale indirizzo interpretativo è stato più volte confermato dalla Corte di legittimità laddove si è statuito che “Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione: ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l’imposizione fiscale è stata esclusa” (ex plurimis, Cass. IV, 451 59\05, Bagarella; cfr. anche Corte Cost. sent. n. 144 del 1992).

    Le indico per miglior dettaglio la nostra “Guida Breve all’ammissione al Gratuito Patrocinio”; la trova QUI: https://www.avvocatogratis.com/2010/03/scarica-il-manuale-sul-gratuito-patrocinio/

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  36. Salve, mi chiamo Stefano volevo porvi una domanda riguardo ad una richiesta di recupero crediti. Immagino che non ci siano problemi se si trattasse del territorio Italiano, mentre per l’estero? Ci sono possibilità d’intevento? Il mio caso nello specifico é un insoluto da parte di una casa editrice Americana, in quanto illustratore (disegnatore) dal novembre 2009, ho collaborato con “questa” editoria fino al giugno 2010, percependo solo una minima percentuale sul lavoro svolto, quindi la mia domanda sarebbe “é possibile rivolgermi a voi per ottenere il saldo da un’azienda Californiana? La somma che mi spetta non supera i 1.500 dollari.
    Grazie per l’eventuale risposta, distinti saluti.
    Stefano

  37. Gentile Stefano, nulla osta ad accedere al beneficio del gratuito patrocinio anche per il recupero di un credito da lavoro verso un debitore statunitense. Lei ha solo la necessità di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi. ovvero il requisito reddituale e la previa valutazione di non manifesta infondatezza della causa da parte del competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
    Le indico per miglior dettaglio la nostra “Guida Breve all’ammissione al Gratuito Patrocinio”; la trova QUI: https://www.avvocatogratis.com/2010/03/scarica-il-manuale-sul-gratuito-patrocinio/
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  38. Buon giorno,
    mi chiamo Stefania e vivo a Bologna, l’11 novembre del 2001 ho esposto denuncia nei confronti di un odontotecnico che, spacciandosi per dentista, mi ha, piu’ che “curato”, finito per danneggiarmi un dente.
    Tutto ciò accadeva nel mio paese natale giu’ in puglia; in tale denuncia, che ho presentato in caserma, mi sono costituita parte civile chiedendo, inoltre, la punizione dello stesso e costituendomi anche nei suoi confronti, tenuto conto del fatto che ho perso dei soldi per la guarigione del mio dente.
    A distanza di anni è possibile che non si sia mosso nulla?
    A chi posso rivolgermi per informazioni in merito al mio caso?
    Posso chiedere l’aiuto al gratuito patrocinato?
    Cordiali saluti, Stefania.

  39. Gentile Stefania,
    credo che il processo possa esser stato archiviato. Lei potrebbe chiedere un informativa ex art. 335 cpp alla procura del Tribunale della sua città per sapere se il procedimento è ancora pendente.
    In merito al risarcimento del danno, Le preciso che può introdurre azione per responsabilità professionale nel termine prescrizionale di legge; quest’ultimo potrebbe essere decennale, se considerato per l’azione nascente dal contratto, mentre era quinquennale per quanto concerneva il fatto illecito penale.
    Per l’azione risarcitoria potrà godere del beneficio del patrocinio a spese dello Stato se possiede i requisiti oggettivi e soggettivi; in particolare se ha un reddito di riferimento inferiore ad € 10.628,16 (e ciò computando anche le redditualità dei suoi conviventi).
    Le indico per miglior dettaglio la nostra “Guida Breve all’ammissione al Gratuito Patrocinio”; la trova QUI: https://www.avvocatogratis.com/2010/03/scarica-il-manuale-sul-gratuito-patrocinio/
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  40. Salve,
    sono un papà separato dal 2004. Purtroppo mi rendo conto che ho firmato cose di solo solo adesso capisco la portata negativa. Ho sbagliato, e vorrei rimediare agli sbagli.
    Siccome tra le tante cose che non mi girano ci sta anche il mio redditp; non prendo piu’ lo stipendio da 6 anni fa. E altro ancora.
    Come posso mettermi in contatto con voi per saperne di più?
    Grazie di tutto.
    Erik.

  41. Gentile Erik,
    l’associazione ART. 24 e questo suo blog non erogano servizi legali ma solo supporto per l’accesso al gratuito patrocinio. Qui può trovare informazioni e consigli per l’ammissione al beneficio di Stato.
    Le indico per miglior dettaglio la nostra “Guida Breve all’ammissione al Gratuito Patrocinio”; la trova QUI: https://www.avvocatogratis.com/2010/03/scarica-il-manuale-sul-gratuito-patrocinio/
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    Alessio Alberti
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  42. Salve.
    Non credevo che mi mi sarei mai trovata in queste circostanze, nè per la ricerca di un avvocato ed ancor meno di un avvocato gratuito. Ma la vita spesso fa dei brutti scherzi.
    Cerco di spiegare in breve la mia situazione;
    Nel 2008 ho affittato una casa, avevo un negozio e tutto andava bene.
    Poi come tanti commercianti sono andata sotto: il negozio ha chiuso e sono cominciati problemi con l’affitto (all’inizio del 2010).
    Il proprietario ha incaricato suo fratellodi occuparsi della questione in quanto lui lavora lontano.
    Il fratello purtroppo non è una persona gentile e garbata, anzi …. ma non è lui dal lato del torto, e allora non posso dir nulla.
    A fine di luglio abbiamo fatto un accordo verbale per il quale io avrei lasciato l’appartamento per fine ottobre (come detto da lui la casa serviva al proprietario sposato da un mese) lui mi rilascia foglio con scritto “nulla pretendo” e in più non vuole soldi arretrati.
    Io mi organizzo per cercare un nuovo alloggio e intanto faccio un versamento di 400 euro (perchè non volevo approfittare, e almeno quanto potevo lo mandavo).
    Purtroppo mi è arrivata una lettera dai suoi avvocati che dice che avrò una causa di sfratto per morosità: il giorno della citazione mi reco al tribunale ma la causa è stata rinviata al 10/12/2010.
    Adesso: io ho già “una nuova casa”, sono straniera e non ho una famiglia che mi puo aiutare, sono disoccupata (lavoro ogni tanto “a nero”) devo affrontare una causa senza avvocato perchè non mi posso permettere le spese giudiziarie.
    La causa sarà fra incirca due settimane, conoscendo la burocrazia anche se facessi la domanda per Patrocino Gratuito…non farei a tempo ad ottenerlo.
    La mia domanda è: che fine farò?
    Come mi devo comportare?
    Cosa puo accadere?
    Non voglio fare la vittima o la furba raccontando in tribunale il comportamento sgarbato di fratello del proprietario, ma sulla lista dei fitti mancanti c’e un errore…mancano altri 400 euro che lui ha preso…ma non sono messi sulla nota.
    Ho due fotocopie degli assegni e di un versamento fatto da me, il resto è solo una ricevuta di affitto scritta dal suo pugno dalla quale si puo risalire al fatto che c’e un errore.
    Ormai per me un 400 euro in più o meno non fa la differenza…io non ho nulla!
    Grazie per l’attenzione e per qualsiasi risposta
    Cordiali saluti
    Agnese.

  43. Gentile Agnese,
    in presenza dei requisiti reddituali lei può ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio anche per la sola opposizione al decreto ingiuntivo per i pretesi canoni non pagati. Questo verrà emesso solo dopo l’udienza del 10 dicembre 2010 e potrà essere opposto entro i 40 giorni dalla sua successiva notifica. In udienza veda se è opportuno già rilasciare spontaneamente l’immobile che non le è più necessario.
    Ha perciò tutto il tempo per ottenere l’ammissione al beneficio di Stato: faccia comunque verbalizzare in udienza la sua opposizione alla quantificazione del credito vantato dal locatore, magari già contattando l’avvocato che la assisterà poi nella ventura opposizione.
    Può all’uopo rivolgersi all’Ordine Forense della Sua città e consultare gli elenchi degli avvocati abilitati.
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    Alessio Alberti
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  44. Buonasera,
    vorrei sapere per piacere come mi debbo comportare per questa situazione: lo scorso anno ho avuto un reddito di 4.433,50 euro, quest’anno ho lavorato in pratica solo 20 giorni, non riesco a trovare lavoro e mi è arrivata da parte del comune di Poggioreale (Tp) la richiesta di pagare la tassa della spazzatura di 450 euro.
    Lo scorso anno era di 200 euro e in pratica, in un anno, l’hanno più che raddoppiata.
    Ho 2 bambine e moglie a carico che non lavora: onestamente non so come pagare questa assurda (per me ) bolletta …ho sempre pagato tutto nel passato ma adesso a 45 anni e con una famiglia sulle spalle non so propio come fare…aiutatemi per favore.
    Grazie.
    Giuseppe.

  45. Gentile Giuseppe,
    Le posso solo consigliare il verificare la legittimità dell’aumento con l’ausilio di un avvocato abiliutato al gratuito patrocinio e, se del caso, impugnare la cartella che chiede l’importo ilelgittimo. Pare che lei abbia i requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e quindi, se l’aumento tariffario risultasse non divuto, potrebbe fare opposizione con l’ausilio del benficio.

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  46. Caro Avvocato, Lei è stato più che gentile
    Adesso procedo come da Lei suggerito, però ho sempre un piccolo dubbio…..Ma io devo presentarmi per forza con mio avvocato?
    Se vado da sola cambia molto?
    Grazie della sua pazienza e disponibilità
    La saluto cordialmente
    Agnese.

    ps
    appena finita la causa Le farò sapere come andata a finire.

  47. Gentile Agnese,
    ritengo che il bricolage processuale (leggasi: fai da te) sia sempre poco sicuro e pieno di rischi. Comunque si ritenga libera di scegliere quello che preferisce conoscendo i problemi a cui va incontro: quanto dedotto in verbale dell’udienza di convalida dello sfratto può essere fondamentale per l’esito della seguente opposizione a decreto ingiuntivo.
    Cordialità.
    Alessio Alberti
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  48. Buongiorno,
    con la presente per richiederVi se il reddito a cui ci si riferisce è quello
    dedotto dal Cud oppure al reddito ISEE.
    Cordiali saluti

    Manuela Sezzi

  49. Gentile Manuela,
    il reddito di riferimento per la determinazione dell’ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato è quello imponibile: va quindi utilizzato quanto risulta dal CUD e ad esso vanno poi sommati tutti i redditi ulteriori come specificato nella circolare del’Agenzia delle Entrate che trovi citata QUI: https://www.avvocatogratis.com/2009/10/gratuito-patrocinio-definizione-di-reddito-imponibile/
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  50. Rieccomi qui per ringraziarla,

    la mia causa è fra 8 giorni e non mi presento da sola, ma come da Lei suggerito con un avvocato abilitato.
    Grazie per la suo aiuto e suoi suggerimenti qui sul sito in pubblico,ma devo dire che lei ha dovuto sopportarmi anche in privato 🙂
    Le sono veramente grata per suo prezioso aiuto e per il blog.

    Cordiali saluti.

    Agnese.

  51. Buongiorno,
    Vi scrivo perchè da due sono separata consensualmente e il mio ex marito da un anno non versa il mantenimento di 200 euro per i miei due figli. Ho esposto denuncia ma è come se non l’avessi fatto. Come devo comportarmi?
    Nell’attesa di una Vostra risposta Vi ringrazio anticipatamente.
    Carmelina.

  52. Gentile Carmelina,
    in presenza dei requisiti per l’ammissione al gratuito patrocinio potrai procedere per il recupero giudiziale degli importi dovuti in ragione del mancato pagamento dell’assegno di mantenimento. Puoi trovare QUI un articolo che parla appunto di questo.
    Puoi anche trovare cliccando QUI la “Guida Breve alla Separazione e al Divorzio con il Gratuito Patrocinio” che parla anche di modifica delle condizioni di separazione e recupero dei crediti inerenti.

    Le indico per miglior dettaglio la nostra “Guida Breve all’ammissione al Gratuito Patrocinio”; la trova QUI: https://www.avvocatogratis.com/2010/03/scarica-il-manuale-sul-gratuito-patrocinio/
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  53. @admin

    Gentile Staff Associazione,
    la ringrazio intanto per avermi risposto.
    La sua sicuramente è una bella soluzione, forse però devo aggiungere una precisazione; il mio ex marito, per questioni di fallimento di un negozio di sua proprietà e con un enorme debito, ha pensato di dichiararsi nulla tenente ovviamente agendo prima di dichiarare il fallimento.
    Ancora oggi continua a non aver nulla a suo carico per cui come faccio a procedere col recupero giudiziale?

  54. Gentile avvocato
    Le scrivo per un consiglio.
    Giorni fa mi sono vista recapitare una lettera raccomandata da un legale al quale si è rivolta una mia conoscente perchè su una pagina di un net work aveva letto un commento scritto da me a una mia amica.
    L’avvocato scrive che questo commento risulta diffamatorio della reputazione della sua cliente, la quale appare riconoscibile anche se mai nominata.
    Mi invita pertanto a tenere un contegno adeguato e a non diffondere notizie che possano danneggiare la reputazione della cliente.
    Premetto che il commento fatto era semplicemente un consiglio che io davo a questa mia amica del Network per un alterco avuto con questa mia conoscente.
    Cosa mi consiglia avvocato?E’ il caso che mi rivolga anch’io a un legale per tutelarmi?

  55. Gentile Maria,
    l’attività di replica ad una diffida è considerata attività extragiudiziale e come tale non può essere assistita con il Patrocinio a spese dello Stato, che è limitato alla sola attività processuale.
    Mi spiace.
    Non mi pare tuttavia che la lettera da lei descritta preveda un seguito processuale e quindi mi sembra che lei stessa dia atto della conclusione della vicenda.
    Per miglior dettaglio Le indico la nostra “Guida Breve all’ammissione al Gratuito Patrocinio”; la trova QUI: https://www.avvocatogratis.com/2010/03/scarica-il-manuale-sul-gratuito-patrocinio/
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    Cordialità.
    Alessio Alberti
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  56. Salve.
    Vorrei gentilmente avere informazioni sull’eventuale diritto di mia Nonna al Gratuito Patrocinio.
    Premetto che mia Nonna è rimasta vedova dalla fine di Ottobre e gli è stata riconosciuta una pensione sociale di € 467.00.
    Ora, la questione per cui scrivo è che il decesso di mio nonno sembra attribuibile a episodio di malasanità e, visti i presupposti, la nonna vorrebbe intraprendere azione legale per venirne a capo circa eventuali responsabilità. Le ha però ha paura a muoversi perchè crede di non riuscire a sostenere eventuali spese.
    Anticipatamente ringrazio.
    Distinti saluti.
    Dennis.

  57. Gentile Dennis, salve.
    Lei chiede se sua Nonna ha diritto all’ammissione al gratuito patrocinio con una pensione di € 467 al mese.
    Orbene, per la determinazione degli esatti requisiti reddituali bisogna fare riferimento al DPR 115/2002 ed ai decreti di aggiornamento del tetto reddituale di riferimento che vengono promulgati ogni due anni.
    Ad oggi, il reddito annuo massimo per essere ammessi al beneficio è di € 10.628,16: pertanto, se l’interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 10.628,16 euro.

    Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell’ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc.
    Se l’interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi non parenti (ad es. convivente more uxorio).
    Si considera invece solo il reddito personale dell’interessato quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
    Per quanto riguarda l’ammissione al gratuito patrocinio veda anche questa “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
    Spero di esserle stato utile. se così fosse clicchi su “mi piace” sul link alla pagina Facebook di https://www.avvocatogratis.com.
    Cordialità.
    Alessio Alberti
    Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  58. Salve,
    ho in corso dei procedimenti penali c/o l’Ufficio del Giudice di Pace per delle controversie con la mia ex vicina di casa, ci sono 4 cause (1 sono imputato e 3 parte offesa) ho fatto richiesta del gratuito patrocinio per ogni procedimento e sono stati accettati, ma nel presentare la domanda mi sono basato solo sul concetto di “reddito imponibile ai fini IRPEF”, poi vedendo invece che vengono conteggiati anche “tutti” gli altri redditi non rientro più, anche se per poco, nelle condizioni di potere avere il gratuito patrocinio.
    Come devo comportarmi?
    Devo fare una richiesta di annullamento e/o revoca del gratuito patrocinio?
    Ho cambiato residenza nel giugno del 2010, ora risulto solo nello stato di famiglia,in questo caso non supero la soglia di € 10.628,16 come reddito, quindi posso chiedere il gratuito patrocinio in futuro per i procedimenti già in corso?
    Grazie
    Cordiali Saluti
    Rino

  59. Gentile Rino, sicuramente in futuro potrà ripresentare in ogni momento la domanda per ogni procedimento e la stessa produrrà i suoi effetti a partire dall’ammissione al beneficio.
    Per il passato Le consiglierei di verificare con il suo avvocato cosa ha efefttivamente dichiarato e così provvederei ad accertare se lei ha reso una dichiarazione falsa o se vi è un errore scusabile. Ad ogni modo, fatta la verifica ed accertata l’eventuale falsità, rinuncerei al patrocinio a spese dello stato e mo consulterei con un penalista per palesare il fatto nel migliore alle autorità competenti.
    Cordialità.
    Alessio Alberti
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  60. Salve,
    il mio reddito annuo è dio circa 15000 euro ma ho mia moglie disoccupata a carico piu di figli minori a carico, ho diritto al gratuito patrocinio ripartendo il reddito globale?
    Saluti.
    Giuseppe.

  61. Gentile Giuseppe salve.
    L’ammissione è riservata a chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, e qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.
    Se l’interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 10.628,16 euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni ).
    Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell’ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti dall’Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d’accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, nonché delle somme ricevute dal richiedente a titolo di liberalità (gratuitamente) ma con carattere continuativo da familiari non conviventi e da terzi.
    Se l’interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi non parenti (ad es. convivente more uxorio).
    Al contrario, si considera solo il reddito personale dell’interessato quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (ad es. non si terrà conto del reddito del coniuge nel caso di separazione e/o divorzio oltre che nei procedimenti inerenti i figli).
    In tale caso è sempre opportuno specificare nell’istanza il nome ed il cognome della controparte: l’indicazione serve ad evitare errori nel corso delle verifiche effettuate al momento dell’ammissione.
    Nel giudizio penale: il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.

    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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    Alessio Alberti
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  62. Gentile avvocato, sono imputato in 1 processo.
    Ora quell che vorrei saper se posso rientrar nei benefici del gratuito patrocinio.
    Io abito con 1 amica, vorrei capir perche’ devo aggiungere il mio reddito a lei?
    Se cosi fosse non rientrerei nei canoni tengo a precisar che il mio reddito 2010 e’ di soli 3338euro.
    Quindi che faccio cambio residenza?
    O cosa?
    Grazie in anticipo per l’eventuale risposta.
    Domenico.

  63. Gentile Domenico salve,
    la norma istitutiva del gratuito patrocinio e la costante giurisprudenza italiana affermano che vanno cumulati i redditi di tutti i conviventi. Pertanto, sarà necessario tenere anche conto delle somme percepite dalla sua compagna, se convivente.

    (L) Condizioni per l’ammissione.
    1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.
    2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
    3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
    4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

    Ogni variazione di stato vale per il futuro: ne tenga conto al momento di ogni eventuale dichiarazione.
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  64. Salve, cercherò di porre il mio problema in maniera più chiara possibile cercando di limitare errori di parole tecniche specifiche utili per la comprensione del quesito.
    Mio padre ha 2 figli, e ha effettuato delle donazioni presso un notaio.
    La Prima donazione consiste in un terreno di 10000 metri quadrati destinati al figlio A.
    La seconda donazione consiste in un terreno di 2000 metri quadrati confinante per gran parte con i 10000 metri quadrati destinati sempre al figlio A.
    La terza donazione consiste in un magazzino per uso agricolo posto nel bel mezzo dei 2000 metri quadrati della seconda donazione e destinato al figlio B.
    Fatte le donazioni e’ stata fatta una scrittura privata dove si dichiara che quando il figlio A costruirà una casa ( nei 10000 metri quadrati di terreno in suo possesso) con l’ avvenuta certificazione di abitabilità della stessa rilasciata dal comune si impegna a titolo gratuito a consegnare i 2000 metri quadrati di terreno al figlio b.
    I lavori di costruzione della casa sono iniziati poco dopo le donazioni ma da 8 anni i lavori sono fermi e la casa non e’ conclusa ne tanto meno si ha un’ idea di quando possa essere finita.
    La mia domanda e’ quando il figlio B (quindi io) potrà riavere i 2000 metri quadrati di terreno?
    Che tipo di vie legali si possono avviare?
    Premetto che i 2000 metri quadrati sono mantenuti, curati e coltivati da ma non giuridicamente in mio possesso, giuridicamente non avrei neanche il permesso di passeggiare intorno al magazzino visto che si trova nel bel mezzo di questi 2000 metri quadrati.
    Ho domandato a delle agenzie di vendermi il magazzino ma mi hanno detto che e’ invendibile visto i problemi.
    Non so che fare che mi consigliate?
    Grazie

  65. Gentile Luca, l’assistenza legale con il gratuito patrocinio si può ottenere in tutte le controversie civili ed amministrative che sfocino in un procedimento giudiziale purché sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi di legge. In particolare Le segnalo che é necessario che il richiedente abbia un reddito inferiore ad euro 10.628,16 previa sommatoria anche del reddito dei familiari conviventi.

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  66. Buonasera, spero di ricevere anch’io un consiglio e ringrazio in anticipo per la disponbilità. Ho prestato 50.000 Euro a titolo personale a una coppia di amici con regolare scrittura privata sottoscritta da entrambi, per aiutarli nella loro nuova attività. Mi sono stati corrisposti gli interessi fino a poche settimane fa, dopodiché sono stata informata a cose fatte che la società, intestata a uno solo dei due, è in scoglimento/liquidazione (data iscrizione 13/6/2011) e che in pratica non dispongono di un solo centesimo per effettuare la restituzione. Mi hanno riferito di aver messo in vendita la loro abitazione, e credo sia vero in quanto ho trovato l’annuncio on-line. Da oltre un mese non ho più contatti. Ho inviato ad entrambi una raccomandata a.r. a fronte della quale non ho avuto alcuna risposta, quindi vorrei procedere per vie legali. Sono disoccupata da circa 5 anni. Come posso muovermi? Grazie ancora.

  67. Gentile Mari salve,
    in presenza dei requisiti reddituali lei può farsi assistere con il gratuito patrocinio nel recupero del proprio credito agendo con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ed ipotecando la casa dei debitori.
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  68. Buon giorno.
    Cortesemente vorrei sapere, per una causa di lavoro, premetto che il mio avv. con il gratuito patrocinio, essendo disoccuppato da due anni, sta presentando il ricorso in cassazione per il mio licenziamento.
    Vorrei sapere l’importo del contributo unificato da pagare, prima del ricorso, e se con un reddito di 6400 € sono costretto a pagarlo.
    Vi chiedo ancora scusa un ultima domanda, che tempo ci vuole che la cassazione, ci chiami per il giudizio, sul mio ricorso, presentandolo oggi nel mese di Agosto?
    Grazie, della vostra cortesia, e professionalità
    Cordialmente.
    Umberto Romano

  69. Gentile Gianni salve,
    Lei non deve pagare contributo unificato se è stato ammesso al gratuito patrocinio.
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    Per il ricorso e i suoi tempi deve sentire il suo avvocato.
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    Alessio Alberti
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  70. Buongiorno,
    l’anno scorso sono stato ammesso al gratuito patrocinio a causa del basso reddito.

    Quest’anno ho un reddito più alto, ho da poco ritirato il 730. Cosa devo fare? Esiste un modello da compilare e da depositare in cancelleria ove dichiaro che sono cambiate le condizioni di reddito e che quindi voglio rinunciare da questo momento in poi al gratuito patrocinio?

    grazie saluti

  71. Gentili Gianni e Sissi,è necessario dare comunicazione della variazione di reddito nel processo ed alla competente agenzia delle entrate. Non ho visto un formulario ad hoc fra quelli disponibili e quindi ritengo possa essere appropriata una comunicazione in carta semplice.
    Per miglior dettaglio circa i requisiti reddituali ed il tetto di riferimento veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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  72. Gent.mo avvocato,

    L’anno scorso mi è stato notificato un avviso di garanzia e assegnato un legale d’ufficio.
    Ho subito detto di essere in difficoltà economiche e chiesto di potermi avvalere del gratuito patrocinio. Il legale ha scartato subito la mia richiesta perché sono in possesso di una casa di proprietà. Ho approfondito per i fatti miei la questione ed ho scoperto che era il reddito a fare testo e non la proprietà o meno di una casa (se si paga il mutuo, è come essere in affitto a livello economico). Infatti, facendo i calcoli risultavo idoneo a fare la domanda e sono stato ammesso al gratuito. Gli incontri con l’avvocato e l’interrogatorio si sono svolti alcuni giorni prima dell’ammissione ufficiale al gratuito patrocinio e nulla mi è stato infatti addebitato. Ora, a distanza di un anno la mia situazione economica fortunatamente è un Po migliorata ed infatti non appena ho ritirato la nuova dichiarazione dei redditi ho fatto presente all’avvocato il cambiamento e la necessita di chiedere la revoca del beneficio. Ora l’avvocato però mi chiede i soldi per i colloqui e l’interrogatorio svolti qualche gg prima dell’ammissione ufficiale al gratuito. Chiedo: secondo lei è un comportamento corretto? Se la perdita del beneficio del gp non ha efficacia retroattiva, perché mi vengono chiesti soldi per prestazioni di oltre un anno fa? Grazie.

  73. Gentile Amedeo, chieda al legale di farsi liquidare la parcella dall’ordine competente segnalando che Lei era stato ammesso al patrocinio a Spese dello Stato. In tal modo potrà avere la verifica di quanto le viene conteggiato. Successivamente chieda la conciliazione avanti l’apposita commissione del medesimo Ordine forense.

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  74. Buongiorno.
    ho dato una letta alla guida ma non ho trovato risposta alla mia domanda:
    vivo da 1 anno con una donna con cittadinanza straniera (in italia da 9 anni) che è nella situazione di separazione consensuale da quasi 2 anni.
    Lei ha un redditto di molto inferiore ai 9mila e rotti euro richiesti dal gratuito patrocinio.
    da pochi mesi siamo registrati nello stato di famiglia come conviventi presso l’anagrafe della città.
    DOMANDA: il mio reddito è da sommare al suo per quanto riguarda le condizioni economiche del gratuito patrocinio?o lei a livello economico risulta da sola?

    grazie

  75. Gentile Gianni salve,
    La norma istitutiva del gratuito patrocinio e la costante giurisprudenza italiana affermano che vanno cumulati i redditi di tutti i conviventi se non in conflitto. Pertanto, non sarà necessario tenere anche conto delle somme percepite da lei, che è convivente.
    Veda qui la norma richiamata e l’ultimo comma che la interessa.

    (L) Condizioni per l’ammissione.
    1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.
    2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
    3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
    4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

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  76. Gent.ma Art. 24,
    lavoro da 27 anni in un Ente di Formazione Professionale con contratto a Tempo Indeterminato.
    L’Ente, considerato privato e senza scopo di lucro, riceve finanziamenti dalla Regione Siciliana.
    Nell’Anno 2010 a detta dell’Ente gli stessi sono risultati insufficienti per coprire l’intera annualità e pertanto il mese di Dicembre non ci è stato corrisposto.
    Alla luce di quanto sopra, gradirei gentilmente sapere se è previsto un periodo di prescrizione per vantare il diritto alla mancata retribuzione ed eventualmente conoscerne le modalità.
    Certa in un cortese riscontro, le porgo cordiali saluti.
    Sabrina Malfi

  77. Gentile Sabrina,
    può agire per il recupero del suo credito da retribuzione entro cinque anni dalla fine del rapporto di lavoro se il datore ha più di 15 dipendenti, o entro 5 anni dallo scorso gennaio se ha meno di 15 dipendenti od è un’associazione di tendenza.
    Deve però prima ottenere l’ammissione al beneficio di Stato: il gratuito patrocinio ha valenza solo per il futuro e non può estendersi ad attività giudiziali svolte nel passato prima dell’ammissione.
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  78. @admin

    Buonasera
    innanzitutto grazie per l’attenzione e per la cortese risposta.

    dal suo commento ho compreso il paragrafo 4 che mi ha evidenziato ma ho dei dubbi sulle righe iniziali scritte di suo pugno forse per mia ignoranza riguardo il corretto significato di alcuni termini giuridici:
    io sono convivente non in conflitto.quindi da quello che scrive Lei anche il mio reddito deve essere cumulato e quindi la mia compagna supererebbe i 9mila e rotti euro.
    forse per “convivente in conflitto/non in conflitto” si fa riferimento, in questo caso di separazione, al marito della mia compagna e quindi non a me?

    grazie di nuovo.
    gianni

  79. gentile avv.,
    mi sono rivolta ad un avv che opera in regime di gratuito patrocinio, ma mi ha comunicato che concorrono a formare il reddito anche gli assegni di mantenimento per i soli figli, mi ha quindi fatto firmare una liberatoria che ero stata edotta di questo particolare.
    io non trovo traccia da nessuna parte che concorrano anche gli assegni di mantenimento per i soli figli!
    mi aiuta?

  80. Gentile Sidisca,

    abbiamo trattato l’argomento QUI: https://www.avvocatogratis.com/2010/04/gratuito-patrocinio-reddito-e-assegno-di-mantenimento-cosa-fare/

    La disciplina che riguarda l’assegno per il mantenimento dei figli è la seguente:

    non è deducibile dal reddito di chi lo paga;
    non costituisce reddito imponibile per chi lo incassa.

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  81. Gent.ma Associazione,
    sono purtroppo disoccupata, percependo quindi come unica fonte di reddito, quanto mi passa l’Inps. Sono passati già tre anni dalla separazione consensuale, e vorrei presentare richiesta di divorzio. Come funziona? Chi paga le spese? Io ho per caso diritto al gratuito patrocinio? Grazie
    E.

  82. Gentile Elisabetta,
    in presenza dei requisiti reddituali, potrà accedere al patrocinio a spese dello Stato per chiedere tutela dei suoi diritti e presentare il ricorso per divorzio (devono essere trascorsi 3 anni dalla prima udienza del processo di separazione personale dei coniugi). Dopo l’ammissione ogni costo è a carico dello Stato.
    Per trovare poi il professionista che fa al caso suo potrà rivolgersi al competente Consiglio dell’Ordine Forense della sua città e lì consultare gli elenchi degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio della sua città.

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  83. Buonasera,
    mi necessita una delucidazione: sono passati ormai i 3 anni dalla separazione consensuale, e purtroppo sono disoccupata. Ho diritto al gratuito patrocinio? Il gratuito patrocinio copre le mie spese, mentre quelle del mio ex marito (se la richiesta di divorzio la presento io).
    Per favore mi può aiutare.
    Grazie

  84. Gentile Eb,
    in presenza dei requisiti reddituali Lei potrà ottenere il gratuito patrocinio per agire in ricorso divorzile. Ciò anche se in sede giudiziale, piuttosto che consensuale .
    Nel primo dei due casi, se suo marito non si costituisce, il procedimento sarà più lungo (12/24 mesi) ma non vi sarà alcun costo a carico suo.

    Potrà quindi rivolgersi al competente Consiglio dell’Ordine Forense della sua città per conoscere gli elenchi degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio della tua città.
    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team del mio studio e che può scaricare cliccando QUI: http://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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  85. Buongiorno.
    la aggiorno dicendo che stanno facendo dei problemi all’avvocato della mia compagna per l’ok al gratuito patrocinio proprio perchè c’è il mio reddito di mezzo.

    saluti
    gianni

  86. buongiorno,
    alcuni chiarimenti sul superamento del reddito previsto.Nel mio caso è stata emessa sentenza a Luglio e solo successivamente ho superato il limite di reddito (lavori a progetto che potevano non essere confermati per cui avrei potuto anche non superarlo per il 2011). Se ai fini del superamento vale il cud o la dichiarazione dei redditi quando devo comunicare il superamento ? Devo farlo dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi nel 2012 ? Non riesco a capire se i 30 giorni sono dopo la fine dell’anno solare ( e quindi comunicazioni di variazione entro il 31/01 dell’anno successivo a quello in cui il reddito è maturato) o quale altra decorrenza. Esiste un ufficio particolare dell’agenzia delle entrate dove va comunicato il superamento del reddito e quindi la perdita del diritto al gratuito patrocinio?
    Grazie per l’aiuto

  87. Gentile Daniele,
    la norma prevede che lei debba

    comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

    Mi pare quindi di capire che il suo processo si è chiuso prima che si completasse l’anno in cui Lei vede un superamento del tetto reddituale e che non è ancora trascorso un anno e 30 giorni dalla sua ultima comunicazione. In tale caso direi che Lei conoscerà effettivamente il suo imponibile variato solamente con il prossimo CUD e non prima. Il processo si sarebbe perciò chiuso antecedentemente ogni possibile comunicazione.
    Per la seconda domanda le preciso che non mi consta l’esistenza di un ufficio apposito per le comunicazioni presso la competente Agenzia dell Entrate: l’invio va perciò svolto in al protocollo centrale.
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  88. Gentile avvocato Vigani,
    ho letto la guida ma sono ugualmente nel marasma totale, mi aiuti lei a capire se anch’io ho diritto al gratuito patrocinio con un reddito da cud 2011(relativo al reddito 2010) di 10.849,19 e una figlia minore a carico.
    Dovrei farmi assistere civilmente per lo scioglimento di una comunione di beni immobili a seguito di un’eredità (praticamente la casa nella quale abito) ma non ho i soldi per pagarne le spese. Inoltre non riuscendo da anni ad ottenere dal padre in via pacifica il mantenimento per mia figlia naturale riconosciuta legalmente (eravamo famiglia di fatto) vorrei obbligarlo grazie alla legge. La ringrazio per i chiarimenti che potrà darmi, cordiali saluti Anna

  89. Gentile Anna,
    sono rammaricato ma il tetto reddituale massimo per le cause civili è di € 10.628,16 e non ammette deroghe in aumento come invece accade nel penale.
    Da quello che mi scrive lei purtroppo non ha i requisiti soggettivi per l’ammissione al gratuito patrocinio.
    Per quanto concerne la richiesta di alimenti a favore della figlia sono a segnalarle che vi sono anche altre strade oltre al gratuito patrocinio, come ad esempio pattuire con l’avvocato un compenso forfettario in caso di vittoria (che, solitamente per tali casi, mi pare facilmente prevedibile).

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    Avv. Alberto Vigani

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  90. Gentile avvocato, vorrei sottopporle la mia situazione sperando lei possa trovare un momento per darmi un consiglio; premetto che l’idea di una causa non mi piace ma non so davvero come risolvere la cosa; l’anno scorso alla morte di mio padre, ho ereditato ( in comune con mia madre ) alcuni appartementi e un terreno in campagna; il problema è che l’eredità è suddisiva tra me, mia madre e mia zia (la sorella di mio padre ) e mia nonna; non ho capito il perchè di questa suddivisione dato che di eredità non me ne intendo per niente; ora, mia zia, prende tutte le decisioni riguardanti l’affitto e la vendita degli appartamenti senza chiedere nulla a nessuno, e incassa gli affitti per intero; sono una ragazza di 26 anni, fatico a trovare lavoro e una casa, avevo chiesto di poter abitare l’appartemento più piccolo, ma mia zia me lo avrebbe concesso solo a patto che avessi pagato un affitto ( non capisco perchè dovrei pagare un affitto su una casa che mi appartiene ), successivamente ha affittato il medesimo appartamento e per l’occasione abbisognando della mia firma mi ha consegnato in anticipo la mia parte di affitto annuale ( non è questa un’ammissione del fatto che io abbia dei diritti su quelle case? ); il problema è questo : lei gestisce tutto quanto, dalle decisioni ai soldi;ora vuole vendere l’appartamento più piccolo per fare riparazioni in quello più grande ( i cui inquilini pagano un affitto ridicolo e sempre in ritardo ) e con i soldi restanti ha deciso di mettere apposto una vecchia casa di famiglia abbandonata da anni e in cui nessuno ( nemmeno lei) ha intenzione di andare a vivere; capisco il valore affettivo, ma mentre lei non ha problemi, io e mia madre fatichiamo ad arrivare a fine mese; è normale che tenga tutto nelle sue mani senza avvertire delle decisioni e senza tenere conto dei nostri bisogni? mia madre non ha la forza di discutere e accetta tutto, io vorrei solo sapere se ho qualche diritto e come potrei procedere, e soprattutto essendo disoccupata al momento ho diritto al gratuito patrocinio?
    grazie per la vostra attenzione.
    Monica

  91. Gentile Monica,
    Il patrocinio a spese dello stato è ammesso nel processo penale, nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo contabile, nel processo tributario e di volontaria giurisdizione (anche nei processi per separazione e divorzio). Quindi mi pare che per materia tu sia coperta dall’istituto.

    L’ammissione è riservata a chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, e qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.
    Se l’interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 10.628,16 euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni ).
    Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell’ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc.
    Se l’interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi non parenti (ad es. convivente more uxorio).

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  92. buon giorno, ho due figli, sono casalinga. Non sono proprietaria della prima casa ma del 50% della seconda. sul cud mio marito dichiara come rendita della seconda casa 260 euro. Non avendo reddito ma avendo il 50% di proprietà posso usufruire del gratuito patrocinio?

  93. Gentile Laura,

    deve verificare il reddito imponibile complessivamente dichiarto da tutti i componenti del nucleo familiare (tutti i conviventi). Lo stesso deve essere inferiore a € 10.628.16 nel processo civile. Se il processo invece è penale il tetto può essere auemntato di € 1.032 per ogni familiare a carico.

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  94. ciao volevo sapere se potevo usufruire del gratuito patrocinio allora mio padre e mia madre sono divorziati da 15 anni e il giudice mi ha affidato a mio padre dicendo che mi doveva mantenere mangiare ecc…. invece lui avevo 13 14 anni non mi ha mai comprato vestiti e ne mangiare e dovevo essere costretto ad arrangiarmi a racimulare soldi per poter vestirmi e mangiare adesso ho 35 anni senza lavoro e mio padre a casa mi ha mandato via e sono andato da mia madre ho diritto ad avere il mantenimento che lui non mi ha mai dato ed al gratuito patrocinio visto che non ho un reddito mensile di nessuna misura?xche’ il mio avvocato ha detto che questo tipo di processi non si ha alcun diritto al gratuito patrocinio grazie per la risposta

  95. Gentile avocato buongiorno.Due anni fa ho affitato una casa con contratto tramite agenzia.Ai tempi ero fidanzata .Che il mio fidanzato faceva da garate.Quatro mesi fa sono andata via ho consegniato le chiave al proprietario dove propieterio aveva firmato che la casa era aposto.Adesso e arrivata una raccomandata al mio ex fidanzato (garante)dove chiede 3000 euro di spese .

  96. Buongiorno.
    Il mio reddito imponibile dell’anno scorso supera il tetto massimo di 10.628,16 euro, però in questo momento non ho alcuna fonte di reddito (i miei 240 gg di disoccupazione sono finiti all’inizio di questo mese). Ho diritto al gratuito patrocinio?

  97. Salve, Monica.
    Per l’ammissione al gratuito patrocinio civile oggi devi avere un un reddito inferiore a € 10.766,33 e può autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla). Al reddito imponibile vanno detratte le detrazioni di legge.

    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.

    Cordialità.
    Alessio
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  98. Salve,
    lavoro a tempo indeterminato per un’azienda che è in liquidazione da novembre 2012, ma ad oggi non ha ancora chiuso, opera e paga gli stipendi ai dipendenti. E’ normale questa cosa? come ci si può appellare? La liquidazione tra l’altro è stata indetta semplicemente per cambiare i contratti di lavoro, riassumendo i dipendenti sotto altre ragioni sociali. Cosa si può fare? Molti dipendenti temono il posto di lavoro e vagano silenziosi a orecchie basse. C’è un compenso che spetta ad ognuno di loro? Attendo vostro riscontro e ringrazio in anticipo.

  99. Salve Avvocato!

    Non so cosa fare, non ce la faccio più!!! devo ridurre la quota di alimenti. Quando ci siamo separati il mio redito era elevato rispetto a quello d’oggi. Adesso que sono con uno stipendio basso devo abassare la quota alimentare…. Quindi ne ho bisogno dell’avvocato…. Ma, se uno è in cassa integrazione guadagni a singhiozzo (cioè vai in CIGS 3 settimane e poi una di ferie per 6 mesi, prendendo quasi 1000 euro al mese) e poi in cassa integrazione a zero ore, è possibile che alla fine dell’anno superi il limite di 10.766,33.

    Allora come si può fare a pagare alimenti (Euro 600) poi mutuo (Euro 300) e anche le sue spese per sopravivere, e poi pagare l’avvocato quando si prendono in media nell’arco dell’anno 1000 euro al mese? L’ordine degli avvocati guarda queste cose? o semplicemente si basa nel limite del redito? E se l’ordine degli avvocati non accetta la domanda come si può fare? Cioè se la persona ha bisogno di un avvocato perche non riesce in questo momento di crisi? Non so se mi spiego.

    In altri paesi, come la spagna ho saputo che la persona si rivolge direttamente al tribunale o al giudice che accoglie la domanda direttamente dall’interessato e modifica la sentenza sotto il compromesso del padre che nel momento che il suo redito sia migliore lo dovrà comunicare subito al giudice o tribunale. Una cosa più giusta secondo me.

    Allora vi chiedo cosa si può fare in questi casi?

    Grazie mille per la vostra risposta!!

  100. Salve, Laura.
    Potete chiedere l’ingiunzione di pagamento per gli stipendi. Vedi qui https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-recupero-crediti-di-lavoro/
    Per l’ammissione al gratuito patrocinio civile oggi devi avere un un reddito inferiore a € 10.766,33 e può autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla). Al reddito imponibile vanno detratte le detrazioni di legge.

    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.

    Cordialità .
    Alessio
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  101. Salve, Antonio.
    Mi spiace ma il sistema italiano non è derogabile. AL più potresti verificare se le detrazioni sono accettate dal tuo Ordine degli Avvocati e ti fanno scendere il reddito.

    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.

    Cordialità .
    Alessio
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  102. Salve, Gaudenzio, senza esame di alcunchè,
    non so dirle così se la causa sia fondata, ma se lo fosse lei avrebbe diritto al gratuito patrocinio in presenza dei requisiti reddituali.
    Per l’ammissione al gratuito patrocinio civile oggi devi avere un un reddito inferiore a € 10.766,33 e può autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla). Al reddito imponibile vanno detratte le detrazioni di legge.

    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.

    Cordialità .
    Alessio
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  103. Salve, Viorica, senza esame di alcunchè,
    non so dirle così se la causa sia fondata, ma se lo fosse lei avrebbe diritto al gratuito patrocinio in presenza dei requisiti reddituali.
    Per l’ammissione al gratuito patrocinio civile oggi devi avere un un reddito inferiore a € 10.766,33 e può autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla). Al reddito imponibile vanno detratte le detrazioni di legge.

    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.

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  104. Buongiorno,
    Vorrei avere delle informazioni: il 16 del corrente mese ho la causa per il divorzio e non un avvocato a mia difesa, come posso fare per averne uno di gratuito patrocinio?
    Vi ringrazio in anticipo.
    Distinti saluti.
    Lorena

  105. Salve Lorena.
    Per l’ammissione al gratuito patrocinio civile deve avere un un reddito inferiore a € 11.528,41 e può autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla).

    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.
    (Lo può scaricare on line in qualunque formato qui: http://www.smashwords.com/books/view/273075)

    Qui trova i redditi da computare nella determinazione del tetto reddituale per l’ammissione: https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/

    Qui invece trova gli avvocati che hanno dato la loro disponibilità al sito e che siamo già riusciti a pubblicare: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/

    Cordialità.
    Alessio
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  106. Buon giorno,
    sono perseguitato con armi ad ultrasuoni, stalking organizzato tutto ciò dopo una mia vendita della casa, quindi da ben 7 anni.
    Mi hanno recato diversi traumi e mi son recato diverse volte al pronto soccorso.
    Dopo svariate denunce ai carabinieri della mia zona non ho avuto alcuna assistenza in merito.
    Mi son rivolto alla corte Europea per i crimini di stato i quali mi hanno consigliato di prendermi un avvocato e andare in tribunale.
    Essendo disoccupato non posso permettermi di pagare le spese legali, come posso muovermi per usufruire dell’assistenza Legale?
    Grazie saluti Luca Russo Venaria Reale (TO)

  107. Per l’ammissione al gratuito patrocinio civile deve avere un un reddito inferiore a € 11.528,41 e può autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla).

    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.
    (Lo può scaricare on line in qualunque formato qui: http://www.smashwords.com/books/view/273075)

    Qui trova i redditi da computare nella determinazione del tettore reddituale per l’ammissione: https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/

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  108. buongiorno
    a luglio mi sono separata dal mio marito abbiamo fatto una separazione tranquilla …devo finire di pagare l avvocato e gli devo dare una piccola parte ma nn ce la faccio più sono senza lavoro e con un mantinimento di 500€ per i mie bimbi piccoli . posso richiedere il saldo con il gratuito patrocinio?

  109. Per l’ammissione al gratuito patrocinio civile deve avere un un reddito inferiore a € 11.528,41 e può autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla).

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    Qui trova i redditi da computare nella determinazione del tettore reddituale per l’ammissione: https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/

    Qui invece trova gli avvocati che hanno dato la loro disponibilità al sito e che siamo già riusciti a pubblicare: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/

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  110. Buongiorno,
    vorrei cortesemente sapere se intestazione di prima casa e di seconda casa valgono ai fini del reddito per ottenere gratuito patrocinio.
    sono disoccupata e il mio reddito è inferiore a quello previsto.
    Grazie.
    Barbara

  111. Salve Barbara.
    La titolarità della casa è rilevante solo ai fini della rendita catastale che è invariata sia che si tratti di prima o seconda casa.

    Per dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.
    (Lo può scaricare on line in qualunque formato qui: http://www.smashwords.com/books/view/273075)

    Ad ogni buon conto, a titolo esemplificativo, fra i redditi da computare nella determinazione del tetto reddituale per l’ammissione si individuano le seguenti voci (https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/) è ovviamente da computare anche il TFR come ogni altra retribuzione.

    Qui invece trova gli avvocati che hanno dato la loro disponibilità al sito e che siamo già riusciti a pubblicare: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/

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