COME SCRIVERE LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO?

Gratuito patrocinio
ISTRUZIONI PER L’USO

Gratuito patrocinio
Spesso non si sa come attivare un servizio a cui si ha diritto e non si riesce a beneficiarne solo perchè non si trovano le istruzioni minime per evitare che la pubblica amministrazione risponda con incomprensibili divieti o rifiuti privi di ogni buon senso.
A volte può capitare anche con l’ammissione al gratuito patrocinio (o, con la dizione aggiornata, “Patrocinio a spese dello stato”).
Al fine di scongiurare giri a vuoto e riuscire nell’attivazione immediata dell’istituto, vediamo assieme come preparare la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, a chi inviarla e come schivare errori che impedirebbero il pagamento delle spese di lite da parte dello stato.
Per facilitare la comprensione del percorso esaminiamo uno ad uno i punti salienti rispondendo alle domande più frequenti (FAQ).
1. Chi può proporre la domanda di ammissione al gratuito patrocinio? Chi può sottoscriverla?
Esclusivamente l’interessato ovvero chi vuole beneficiare del patrocinio a spese dello stato. La sottoscrizione da parte dell’avente diritto è a pena di inammissibilità e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda.
La domanda di ammissione deve essere quindi solo scritta. Non è perciò ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.
2. Chi può presentare la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?
Dopo che l’interessato ha sottoscritto la domanda, il medesimo, o il suo difensore, può presentare la domanda o inviarla anche con raccomandata postale. Per la validità della domanda non si può farla inviare o depositare a soggetti diversi dall’avvocato incaricato della difesa con gratuito patrocinio, salvo che l’invio o il deposito non avvengano da parte dello stesso interessato.
3. Quando si presenta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?
Prima dell’inizio del giudizio (processo) o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono solo dalla domanda: le attività di difesa giudiziale svolte prima della presentazione della domanda di ammissione resteranno perciò a carico dell’assistito e non potranno essere addebitate al patrocinio a spese dello stato.
4. A chi si presenta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?
Nei giudizi penali: la domanda va depositata alla cancelleria del giudice, oppure va presentata al giudice in udienza; la domanda va presentata invece al direttore del carcere, se l’interessato è detenuto o all’ufficiale di polizia giudiziaria, quando l’interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura.
Negli altri giudizi (civile, amministrativo etc.): al consiglio dell’ordine degli avvocati cui è iscritto il legale cui si intende affidare la difesa.
5. Come si scrive la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?
La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l’indicazione del processo cui si riferisce; le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi. Si deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito totale. Occorre anche impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda.
La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile. I cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, inoltre, devono indicare quali redditi possiedono all’estero.
La domanda deve essere firmata dall’interessato e la firma deve essere autenticata dall’avvocato o dal funzionario dell’ufficio che la riceve. Nei giudizi extrapenali: si devono anche descrivere i fatti e i motivi della causa che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che si vogliono chiedere.
6. Quali documenti devono allegarsi alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio?
I cittadini italiani non devono allegare alcuna documentazione in quanto possono autocertificare l’esistenza dei requisiti di legge (vi sarà una successiva verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate).
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese d’origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso all’autocertificazione qualora si provi l’impossibilità di documentarlo.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare. Successivamente alla presentazione della domanda, il giudice o il consiglio dell’ordine possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione.
7. In quanto tempo viene decisa l’ammissione al gratuito patrocinio?
Nei processi penali: l’ammissione è decisa immediatamente, se l’istanza è presentata in udienza, o entro dieci giorni dal momento della presentazione, negli altri casi. Il ritardo nella decisione comporta la nullità assoluta degli atti successivi.
Negli altri giudizi: l’ammissione è decisa entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza.
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Buona lettura!








Gentile Agnese,
ritengo che il bricolage processuale (leggasi: fai da te) sia sempre poco sicuro e pieno di rischi. Comunque si ritenga libera di scegliere quello che preferisce conoscendo i problemi a cui va incontro: quanto dedotto in verbale dell’udienza di convalida dello sfratto può essere fondamentale per l’esito della seguente opposizione a decreto ingiuntivo.
Cordialità.
Avv. Alberto Vigani
Buongiorno,
con la presente per richiederVi se il reddito a cui ci si riferisce è quello
dedotto dal Cud oppure al reddito ISEE.
Cordiali saluti
Manuela Sezzi
Gentile Manuela,
il reddito di riferimento per la determinazione dell’ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato è quello imponibile: va quindi utilizzato quanto risulta dal CUD e ad esso vanno poi sommati tutti i redditi ulteriori come specificato nella circolare del’Agenzia delle Entrate che trovi citata QUI: http://www.avvocatogratis.com/2009/10/gratuito-patrocinio-definizione-di-reddito-imponibile/
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Spero di esserLe stato utile.
Avv. Alberto Vigani
Rieccomi qui per ringraziarla Avv. Vigani,
la mia causa è fra 8 giorni e non mi presento da sola, ma come da Lei suggerito con un avvocato abilitato.
Grazie per la suo aiuto e suoi suggerimenti qui sul sito in pubblico,ma devo dire che lei ha dovuto sopportarmi anche in privato
Le sono veramente grata per suo prezioso aiuto e per il blog.
Cordiali saluti.
Agnese.
Buongiorno,
Vi scrivo perchè da due sono separata consensualmente e il mio ex marito da un anno non versa il mantenimento di 200 euro per i miei due figli. Ho esposto denuncia ma è come se non l’avessi fatto. Come devo comportarmi?
Nell’attesa di una Vostra risposta Vi ringrazio anticipatamente.
Carmelina.
Gentile Carmelina,
in presenza dei requisiti per l’ammissione al gratuito patrocinio potrai procedere per il recupero giudiziale degli importi dovuti in ragione del mancato pagamento dell’assegno di mantenimento. Puoi trovare QUI un articolo che parla appunto di questo.
Puoi anche trovare cliccando QUI la “Guida Breve alla Separazione e al Divorzio con il Gratuito Patrocinio” che parla anche di modifica delle condizioni di separazione e recupero dei crediti inerenti.
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Spero di esserLe stato utile.
Avv. Alberto Vigani
@admin
Gentile avv. Vigani,
la ringrazio intanto per avermi risposto.
La sua sicuramente è una bella soluzione, forse però devo aggiungere una precisazione; il mio ex marito, per questioni di fallimento di un negozio di sua proprietà e con un enorme debito, ha pensato di dichiararsi nulla tenente ovviamente agendo prima di dichiarare il fallimento.
Ancora oggi continua a non aver nulla a suo carico per cui come faccio a procedere col recupero giudiziale?
Gentile avvocato
Le scrivo per un consiglio.
Giorni fa mi sono vista recapitare una lettera raccomandata da un legale al quale si è rivolta una mia conoscente perchè su una pagina di un net work aveva letto un commento scritto da me a una mia amica.
L’avvocato scrive che questo commento risulta diffamatorio della reputazione della sua cliente, la quale appare riconoscibile anche se mai nominata.
Mi invita pertanto a tenere un contegno adeguato e a non diffondere notizie che possano danneggiare la reputazione della cliente.
Premetto che il commento fatto era semplicemente un consiglio che io davo a questa mia amica del Network per un alterco avuto con questa mia conoscente.
Cosa mi consiglia avvocato?E’ il caso che mi rivolga anch’io a un legale per tutelarmi?
Gentile Maria,
l’attività di replica ad una diffida è considerata attività extragiudiziale e come tale non può essere assistita con il Patrocinio a spese dello Stato, che è limitato alla sola attività processuale.
Mi spiace.
Non mi pare tuttavia che la lettera da lei descritta preveda un seguito processuale e quindi mi sembra che lei stessa dia atto della conclusione della vicenda.
Per miglior dettaglio Le indico la nostra “Guida Breve all’ammissione al Gratuito Patrocinio”; la trova QUI: http://www.avvocatogratis.com/2010/03/scarica-il-manuale-sul-gratuito-patrocinio/
Spero di esserLe stato utile.
Cordialità.
Avv. Alberto Vigani
Salve.
Vorrei gentilmente avere informazioni sull’eventuale diritto di mia Nonna al Gratuito Patrocinio.
Premetto che mia Nonna è rimasta vedova dalla fine di Ottobre e gli è stata riconosciuta una pensione sociale di € 467.00.
Ora, la questione per cui scrivo è che il decesso di mio nonno sembra attribuibile a episodio di malasanità e, visti i presupposti, la nonna vorrebbe intraprendere azione legale per venirne a capo circa eventuali responsabilità. Le ha però ha paura a muoversi perchè crede di non riuscire a sostenere eventuali spese.
Anticipatamente ringrazio.
Distinti saluti.
Dennis.
Gentile Dennis, salve.
Lei chiede se sua Nonna ha diritto all’ammissione al gratuito patrocinio con una pensione di € 467 al mese.
Orbene, per la determinazione degli esatti requisiti reddituali bisogna fare riferimento al DPR 115/2002 ed ai decreti di aggiornamento del tetto reddituale di riferimento che vengono promulgati ogni due anni.
Ad oggi, il reddito annuo massimo per essere ammessi al beneficio è di € 10.628,16: pertanto, se l’interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 10.628,16 euro.
Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell’ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc.
Se l’interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi non parenti (ad es. convivente more uxorio).
Si considera invece solo il reddito personale dell’interessato quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Per quanto riguarda l’ammissione al gratuito patrocinio veda anche questa “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
Spero di esserle stato utile. se così fosse clicchi su “mi piace” sul link alla pagina Facebook di http://www.avvocatogratis.com.
Cordialità.
Avv. Alberto Vigani
Salve,
ho in corso dei procedimenti penali c/o l’Ufficio del Giudice di Pace per delle controversie con la mia ex vicina di casa, ci sono 4 cause (1 sono imputato e 3 parte offesa) ho fatto richiesta del gratuito patrocinio per ogni procedimento e sono stati accettati, ma nel presentare la domanda mi sono basato solo sul concetto di “reddito imponibile ai fini IRPEF”, poi vedendo invece che vengono conteggiati anche “tutti” gli altri redditi non rientro più, anche se per poco, nelle condizioni di potere avere il gratuito patrocinio.
Come devo comportarmi?
Devo fare una richiesta di annullamento e/o revoca del gratuito patrocinio?
Ho cambiato residenza nel giugno del 2010, ora risulto solo nello stato di famiglia,in questo caso non supero la soglia di € 10.628,16 come reddito, quindi posso chiedere il gratuito patrocinio in futuro per i procedimenti già in corso?
Grazie
Cordiali Saluti
Rino
Gentile Rino, sicuramente in futuro potrà ripresentare in ogni momento la domanda per ogni procedimento e la stessa produrrà i suoi effetti a partire dall’ammissione al beneficio.
Per il passato Le consiglierei di verificare con il suo avvocato cosa ha efefttivamente dichiarato e così provvederei ad accertare se lei ha reso una dichiarazione falsa o se vi è un errore scusabile. Ad ogni modo, fatta la verifica ed accertata l’eventuale falsità, rinuncerei al patrocinio a spese dello stato e mo consulterei con un penalista per palesare il fatto nel migliore alle autorità competenti.
Cordialità.
Avv. Alberto Vigani
Salve,
il mio reddito annuo è dio circa 15000 euro ma ho mia moglie disoccupata a carico piu di figli minori a carico, ho diritto al gratuito patrocinio ripartendo il reddito globale?
Saluti.
Giuseppe.
Gentile Giuseppe salve.
L’ammissione è riservata a chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, e qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.
Se l’interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 10.628,16 euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni ).
Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell’ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti dall’Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d’accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, nonché delle somme ricevute dal richiedente a titolo di liberalità (gratuitamente) ma con carattere continuativo da familiari non conviventi e da terzi.
Se l’interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi non parenti (ad es. convivente more uxorio).
Al contrario, si considera solo il reddito personale dell’interessato quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (ad es. non si terrà conto del reddito del coniuge nel caso di separazione e/o divorzio oltre che nei procedimenti inerenti i figli).
In tale caso è sempre opportuno specificare nell’istanza il nome ed il cognome della controparte: l’indicazione serve ad evitare errori nel corso delle verifiche effettuate al momento dell’ammissione.
Nel giudizio penale: il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.
Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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Cordialità.
Avv. Alberto Vigani
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Gentile avvocato, sono imputato in 1 processo.
Ora quell che vorrei saper se posso rientrar nei benefici del gratuito patrocinio.
Io abito con 1 amica, vorrei capir perche’ devo aggiungere il mio reddito a lei?
Se cosi fosse non rientrerei nei canoni tengo a precisar che il mio reddito 2010 e’ di soli 3338euro.
Quindi che faccio cambio residenza?
O cosa?
Grazie in anticipo per l’eventuale risposta.
Domenico.
Gentile Domenico salve,
la norma istitutiva del gratuito patrocinio e la costante giurisprudenza italiana affermano che vanno cumulati i redditi di tutti i conviventi. Pertanto, sarà necessario tenere anche conto delle somme percepite dalla sua compagna, se convivente.
(L) Condizioni per l’ammissione.1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Ogni variazione di stato vale per il futuro: ne tenga conto al momento di ogni eventuale dichiarazione.
Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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Avv. Alberto Vigani
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Salve, cercherò di porre il mio problema in maniera più chiara possibile cercando di limitare errori di parole tecniche specifiche utili per la comprensione del quesito.
Mio padre ha 2 figli, e ha effettuato delle donazioni presso un notaio.
La Prima donazione consiste in un terreno di 10000 metri quadrati destinati al figlio A.
La seconda donazione consiste in un terreno di 2000 metri quadrati confinante per gran parte con i 10000 metri quadrati destinati sempre al figlio A.
La terza donazione consiste in un magazzino per uso agricolo posto nel bel mezzo dei 2000 metri quadrati della seconda donazione e destinato al figlio B.
Fatte le donazioni e’ stata fatta una scrittura privata dove si dichiara che quando il figlio A costruirà una casa ( nei 10000 metri quadrati di terreno in suo possesso) con l’ avvenuta certificazione di abitabilità della stessa rilasciata dal comune si impegna a titolo gratuito a consegnare i 2000 metri quadrati di terreno al figlio b.
I lavori di costruzione della casa sono iniziati poco dopo le donazioni ma da 8 anni i lavori sono fermi e la casa non e’ conclusa ne tanto meno si ha un’ idea di quando possa essere finita.
La mia domanda e’ quando il figlio B (quindi io) potrà riavere i 2000 metri quadrati di terreno?
Che tipo di vie legali si possono avviare?
Premetto che i 2000 metri quadrati sono mantenuti, curati e coltivati da ma non giuridicamente in mio possesso, giuridicamente non avrei neanche il permesso di passeggiare intorno al magazzino visto che si trova nel bel mezzo di questi 2000 metri quadrati.
Ho domandato a delle agenzie di vendermi il magazzino ma mi hanno detto che e’ invendibile visto i problemi.
Non so che fare che mi consigliate?
Grazie
Gentile Luca, l’assistenza legale con il gratuito patrocinio si può ottenere in tutte le controversie civili ed amministrative che sfocino in un procedimento giudiziale purché sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi di legge. In particolare Le segnalo che é necessario che il richiedente abbia un reddito inferiore ad euro 10.628,16 previa sommatoria anche del reddito dei familiari conviventi.
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Buonasera, spero di ricevere anch’io un consiglio e ringrazio in anticipo per la disponbilità. Ho prestato 50.000 Euro a titolo personale a una coppia di amici con regolare scrittura privata sottoscritta da entrambi, per aiutarli nella loro nuova attività. Mi sono stati corrisposti gli interessi fino a poche settimane fa, dopodiché sono stata informata a cose fatte che la società, intestata a uno solo dei due, è in scoglimento/liquidazione (data iscrizione 13/6/2011) e che in pratica non dispongono di un solo centesimo per effettuare la restituzione. Mi hanno riferito di aver messo in vendita la loro abitazione, e credo sia vero in quanto ho trovato l’annuncio on-line. Da oltre un mese non ho più contatti. Ho inviato ad entrambi una raccomandata a.r. a fronte della quale non ho avuto alcuna risposta, quindi vorrei procedere per vie legali. Sono disoccupata da circa 5 anni. Come posso muovermi? Grazie ancora.
Gentile Mari salve,
in presenza dei requisiti reddituali lei può farsi assistere con il gratuito patrocinio nel recupero del proprio credito agendo con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ed ipotecando la casa dei debitori.
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Avv. Alberto Vigani
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Buon giorno.
Cortesemente vorrei sapere, per una causa di lavoro, premetto che il mio avv. con il gratuito patrocinio, essendo disoccuppato da due anni, sta presentando il ricorso in cassazione per il mio licenziamento.
Vorrei sapere l’importo del contributo unificato da pagare, prima del ricorso, e se con un reddito di 6400 € sono costretto a pagarlo.
Vi chiedo ancora scusa un ultima domanda, che tempo ci vuole che la cassazione, ci chiami per il giudizio, sul mio ricorso, presentandolo oggi nel mese di Agosto?
Grazie, della vostra cortesia, e professionalità
Cordialmente.
Umberto Romano
Gentile Gianni salve,
Lei non deve pagare contributo unificato se è stato ammesso al gratuito patrocinio.
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Per il ricorso e i suoi tempi deve sentire il suo avvocato.
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Buongiorno,
l’anno scorso sono stato ammesso al gratuito patrocinio a causa del basso reddito.
Quest’anno ho un reddito più alto, ho da poco ritirato il 730. Cosa devo fare? Esiste un modello da compilare e da depositare in cancelleria ove dichiaro che sono cambiate le condizioni di reddito e che quindi voglio rinunciare da questo momento in poi al gratuito patrocinio?
grazie saluti
stessa situazione del sig.Gianni…
grazie
cordiali saluti
Gentili Gianni e Sissi,è necessario dare comunicazione della variazione di reddito nel processo ed alla competente agenzia delle entrate. Non ho visto un formulario ad hoc fra quelli disponibili e quindi ritengo possa essere appropriata una comunicazione in carta semplice.
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Gent.mo avvocato,
L’anno scorso mi è stato notificato un avviso di garanzia e assegnato un legale d’ufficio.
Ho subito detto di essere in difficoltà economiche e chiesto di potermi avvalere del gratuito patrocinio. Il legale ha scartato subito la mia richiesta perché sono in possesso di una casa di proprietà. Ho approfondito per i fatti miei la questione ed ho scoperto che era il reddito a fare testo e non la proprietà o meno di una casa (se si paga il mutuo, è come essere in affitto a livello economico). Infatti, facendo i calcoli risultavo idoneo a fare la domanda e sono stato ammesso al gratuito. Gli incontri con l’avvocato e l’interrogatorio si sono svolti alcuni giorni prima dell’ammissione ufficiale al gratuito patrocinio e nulla mi è stato infatti addebitato. Ora, a distanza di un anno la mia situazione economica fortunatamente è un Po migliorata ed infatti non appena ho ritirato la nuova dichiarazione dei redditi ho fatto presente all’avvocato il cambiamento e la necessita di chiedere la revoca del beneficio. Ora l’avvocato però mi chiede i soldi per i colloqui e l’interrogatorio svolti qualche gg prima dell’ammissione ufficiale al gratuito. Chiedo: secondo lei è un comportamento corretto? Se la perdita del beneficio del gp non ha efficacia retroattiva, perché mi vengono chiesti soldi per prestazioni di oltre un anno fa? Grazie.
Gentile Amedeo, chieda al legale di farsi liquidare la parcella dall’ordine competente segnalando che Lei era stato ammesso al patrocinio a Spese dello Stato. In tal modo potrà avere la verifica di quanto le viene conteggiato. Successivamente chieda la conciliazione avanti l’apposita commissione del medesimo Ordine forense.
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Avv. Alberto Vigani
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Buongiorno.
ho dato una letta alla guida ma non ho trovato risposta alla mia domanda:
vivo da 1 anno con una donna con cittadinanza straniera (in italia da 9 anni) che è nella situazione di separazione consensuale da quasi 2 anni.
Lei ha un redditto di molto inferiore ai 9mila e rotti euro richiesti dal gratuito patrocinio.
da pochi mesi siamo registrati nello stato di famiglia come conviventi presso l’anagrafe della città.
DOMANDA: il mio reddito è da sommare al suo per quanto riguarda le condizioni economiche del gratuito patrocinio?o lei a livello economico risulta da sola?
grazie
Gentile Gianni salve,
La norma istitutiva del gratuito patrocinio e la costante giurisprudenza italiana affermano che vanno cumulati i redditi di tutti i conviventi se non in conflitto. Pertanto, non sarà necessario tenere anche conto delle somme percepite da lei, che è convivente.
Veda qui la norma richiamata e l’ultimo comma che la interessa.
(L) Condizioni per l’ammissione.1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
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Avv. Alberto Vigani
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Gent.mo Avv.,
lavoro da 27 anni in un Ente di Formazione Professionale con contratto a Tempo Indeterminato.
L’Ente, considerato privato e senza scopo di lucro, riceve finanziamenti dalla Regione Siciliana.
Nell’Anno 2010 a detta dell’Ente gli stessi sono risultati insufficienti per coprire l’intera annualità e pertanto il mese di Dicembre non ci è stato corrisposto.
Alla luce di quanto sopra, gradirei gentilmente sapere se è previsto un periodo di prescrizione per vantare il diritto alla mancata retribuzione ed eventualmente conoscerne le modalità.
Certa in un cortese riscontro, le porgo cordiali saluti.
Sabrina Malfi
Gentile Sabrina,
può agire per il recupero del suo credito da retribuzione entro cinque anni dalla fine del rapporto di lavoro se il datore ha più di 15 dipendenti, o entro 5 anni dallo scorso gennaio se ha meno di 15 dipendenti od è un’associazione di tendenza.
Deve però prima ottenere l’ammissione al beneficio di Stato: il gratuito patrocinio ha valenza solo per il futuro e non può estendersi ad attività giudiziali svolte nel passato prima dell’ammissione.
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Avv. Alberto Vigani
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@admin
Buonasera
innanzitutto grazie per l’attenzione e per la cortese risposta.
dal suo commento ho compreso il paragrafo 4 che mi ha evidenziato ma ho dei dubbi sulle righe iniziali scritte di suo pugno forse per mia ignoranza riguardo il corretto significato di alcuni termini giuridici:
io sono convivente non in conflitto.quindi da quello che scrive Lei anche il mio reddito deve essere cumulato e quindi la mia compagna supererebbe i 9mila e rotti euro.
forse per “convivente in conflitto/non in conflitto” si fa riferimento, in questo caso di separazione, al marito della mia compagna e quindi non a me?
grazie di nuovo.
gianni
MI spiace, ma si fa riferimento a Lei come convivente.
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gentile avv.,
mi sono rivolta ad un avv che opera in regime di gratuito patrocinio, ma mi ha comunicato che concorrono a formare il reddito anche gli assegni di mantenimento per i soli figli, mi ha quindi fatto firmare una liberatoria che ero stata edotta di questo particolare.
io non trovo traccia da nessuna parte che concorrano anche gli assegni di mantenimento per i soli figli!
mi aiuta?
Gentile Sidisca,
abbiamo trattato l’argomento QUI: http://www.avvocatogratis.com/2010/04/gratuito-patrocinio-reddito-e-assegno-di-mantenimento-cosa-fare/
La disciplina che riguarda l’assegno per il mantenimento dei figli è la seguente:
non è deducibile dal reddito di chi lo paga;
non costituisce reddito imponibile per chi lo incassa.
Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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Cordialità.
Avv. Alberto Vigani
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Gent.mo Avvocato,
sono purtroppo disoccupata, percependo quindi come unica fonte di reddito, quanto mi passa l’Inps. Sono passati già tre anni dalla separazione consensuale, e vorrei presentare richiesta di divorzio. Come funziona? Chi paga le spese? Io ho per caso diritto al gratuito patrocinio? Grazie
E.
Gentile Elisabetta,
in presenza dei requisiti reddituali, potrà accedere al patrocinio a spese dello Stato per chiedere tutela dei suoi diritti e presentare il ricorso per divorzio (devono essere trascorsi 3 anni dalla prima udienza del processo di separazione personale dei coniugi). Dopo l’ammissione ogni costo è a carico dello Stato.
Per trovare poi il professionista che fa al caso suo potrà rivolgersi al competente Consiglio dell’Ordine Forense della sua città e lì consultare gli elenchi degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio della sua città.
Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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Avv. Alberto Vigani
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Buonasera,
mi necessita una delucidazione: sono passati ormai i 3 anni dalla separazione consensuale, e purtroppo sono disoccupata. Ho diritto al gratuito patrocinio? Il gratuito patrocinio copre le mie spese, mentre quelle del mio ex marito (se la richiesta di divorzio la presento io).
Per favore mi può aiutare.
Grazie
Gentile Eb,
in presenza dei requisiti reddituali Lei potrà ottenere il gratuito patrocinio per agire in ricorso divorzile. Ciò anche se in sede giudiziale, piuttosto che consensuale .
Nel primo dei due casi, se suo marito non si costituisce, il procedimento sarà più lungo (12/24 mesi) ma non vi sarà alcun costo a carico suo.
Potrà quindi rivolgersi al competente Consiglio dell’Ordine Forense della sua città per conoscere gli elenchi degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio della tua città.
Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team del mio studio e che può scaricare cliccando QUI: http://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
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Avv. Alberto Vigani
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Buongiorno.
la aggiorno dicendo che stanno facendo dei problemi all’avvocato della mia compagna per l’ok al gratuito patrocinio proprio perchè c’è il mio reddito di mezzo.
saluti
gianni
buongiorno,
alcuni chiarimenti sul superamento del reddito previsto.Nel mio caso è stata emessa sentenza a Luglio e solo successivamente ho superato il limite di reddito (lavori a progetto che potevano non essere confermati per cui avrei potuto anche non superarlo per il 2011). Se ai fini del superamento vale il cud o la dichiarazione dei redditi quando devo comunicare il superamento ? Devo farlo dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi nel 2012 ? Non riesco a capire se i 30 giorni sono dopo la fine dell’anno solare ( e quindi comunicazioni di variazione entro il 31/01 dell’anno successivo a quello in cui il reddito è maturato) o quale altra decorrenza. Esiste un ufficio particolare dell’agenzia delle entrate dove va comunicato il superamento del reddito e quindi la perdita del diritto al gratuito patrocinio?
Grazie per l’aiuto
Gentile Daniele,
la norma prevede che lei debba
Mi pare quindi di capire che il suo processo si è chiuso prima che si completasse l’anno in cui Lei vede un superamento del tetto reddituale e che non è ancora trascorso un anno e 30 giorni dalla sua ultima comunicazione. In tale caso direi che Lei conoscerà effettivamente il suo imponibile variato solamente con il prossimo CUD e non prima. Il processo si sarebbe perciò chiuso antecedentemente ogni possibile comunicazione.
Per la seconda domanda le preciso che non mi consta l’esistenza di un ufficio apposito per le comunicazioni presso la competente Agenzia dell Entrate: l’invio va perciò svolto in al protocollo centrale.
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Avv. Alberto Vigani
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Gentile avvocato Vigani,
ho letto la guida ma sono ugualmente nel marasma totale, mi aiuti lei a capire se anch’io ho diritto al gratuito patrocinio con un reddito da cud 2011(relativo al reddito 2010) di 10.849,19 e una figlia minore a carico.
Dovrei farmi assistere civilmente per lo scioglimento di una comunione di beni immobili a seguito di un’eredità (praticamente la casa nella quale abito) ma non ho i soldi per pagarne le spese. Inoltre non riuscendo da anni ad ottenere dal padre in via pacifica il mantenimento per mia figlia naturale riconosciuta legalmente (eravamo famiglia di fatto) vorrei obbligarlo grazie alla legge. La ringrazio per i chiarimenti che potrà darmi, cordiali saluti Anna
Gentile Anna,
sono rammaricato ma il tetto reddituale massimo per le cause civili è di € 10.628,16 e non ammette deroghe in aumento come invece accade nel penale.
Da quello che mi scrive lei purtroppo non ha i requisiti soggettivi per l’ammissione al gratuito patrocinio.
Per quanto concerne la richiesta di alimenti a favore della figlia sono a segnalarle che vi sono anche altre strade oltre al gratuito patrocinio, come ad esempio pattuire con l’avvocato un compenso forfettario in caso di vittoria (che, solitamente per tali casi, mi pare facilmente prevedibile).
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Avv. Alberto Vigani
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Gentile avvocato, vorrei sottopporle la mia situazione sperando lei possa trovare un momento per darmi un consiglio; premetto che l’idea di una causa non mi piace ma non so davvero come risolvere la cosa; l’anno scorso alla morte di mio padre, ho ereditato ( in comune con mia madre ) alcuni appartementi e un terreno in campagna; il problema è che l’eredità è suddisiva tra me, mia madre e mia zia (la sorella di mio padre ) e mia nonna; non ho capito il perchè di questa suddivisione dato che di eredità non me ne intendo per niente; ora, mia zia, prende tutte le decisioni riguardanti l’affitto e la vendita degli appartamenti senza chiedere nulla a nessuno, e incassa gli affitti per intero; sono una ragazza di 26 anni, fatico a trovare lavoro e una casa, avevo chiesto di poter abitare l’appartemento più piccolo, ma mia zia me lo avrebbe concesso solo a patto che avessi pagato un affitto ( non capisco perchè dovrei pagare un affitto su una casa che mi appartiene ), successivamente ha affittato il medesimo appartamento e per l’occasione abbisognando della mia firma mi ha consegnato in anticipo la mia parte di affitto annuale ( non è questa un’ammissione del fatto che io abbia dei diritti su quelle case? ); il problema è questo : lei gestisce tutto quanto, dalle decisioni ai soldi;ora vuole vendere l’appartamento più piccolo per fare riparazioni in quello più grande ( i cui inquilini pagano un affitto ridicolo e sempre in ritardo ) e con i soldi restanti ha deciso di mettere apposto una vecchia casa di famiglia abbandonata da anni e in cui nessuno ( nemmeno lei) ha intenzione di andare a vivere; capisco il valore affettivo, ma mentre lei non ha problemi, io e mia madre fatichiamo ad arrivare a fine mese; è normale che tenga tutto nelle sue mani senza avvertire delle decisioni e senza tenere conto dei nostri bisogni? mia madre non ha la forza di discutere e accetta tutto, io vorrei solo sapere se ho qualche diritto e come potrei procedere, e soprattutto essendo disoccupata al momento ho diritto al gratuito patrocinio?
grazie per la vostra attenzione.
Monica
Gentile Monica,
Il patrocinio a spese dello stato è ammesso nel processo penale, nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo contabile, nel processo tributario e di volontaria giurisdizione (anche nei processi per separazione e divorzio). Quindi mi pare che per materia tu sia coperta dall’istituto.
L’ammissione è riservata a chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, e qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.
Se l’interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 10.628,16 euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni ).
Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell’ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc.
Se l’interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi non parenti (ad es. convivente more uxorio).
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Avv. Alberto Vigani
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