GRATUITO PATROCINIO NELLA CAUSA CIVILE
AVVOCATO GRATIS ANCHE NELLE CAUSE CIVILI
Il patrocinio a spese dello Stato (ovvero l’accesso all’Avvocato gratis) può essere concesso anche nell’ambito dei giudizi civili, sia in quelli già pendenti che nelle controversie civili per le quali si intende agire in giudizio nonchè per la volontaria giurisdizione (ad es. ricorso per nomina amministratore di sosegno).
Chi può richiedere l’ammissione in ambito civile
Purché le loro pretese non risultino manifestatamene infondate possono richiederlo:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
- gli apolidi;
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.
Dove si presenta la domanda di ammissione in ambito civile
Presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al: – luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo; – luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso; – luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
Modalità di presentazione della domanda al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall’interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
- la richiesta di ammissione al patrocinio;
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
- l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione);
- l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio;
- se trattasi di causa già pendente;
- la data della prossima udienza;
- generalità e residenza della controparte;
- ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
- prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).
Cosa fa il Consiglio dell’Ordine dopo il deposito della domanda
- Valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità, – entro 10 giorni emette uno dei seguenti provvedimenti:
- accoglimento della domanda
- non ammissibilità della domanda
- rigetto della domanda
- trasmette copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente e all’Ufficio delle Entrate , per la verifica dei redditi dichiarati.
Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione
L’interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.
Cosa si può fare se la domanda non viene accolta
L’interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. In caso la decisione da parte del Consiglio dell’Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l’interessato può inviare una nota al Consiglio dell’Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.
Esclusione dal patrocinio in ambito civile
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
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Buona lettura!








Gentile Giuseppe, l’assistenza legale con il gratuito patrocinio si può ricevere in tutte le controversie penali purché sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi di legge. In particolare Le segnalo che é necessario che il richiedente abbia un reddito inferiore ad euro 10.628,16 previa sommatoria anche del reddito dei familiari conviventi, salvo l’innalzamento del tetto qualora ci siano familiari a carico. Il modello Isee non da certezza circa la determinazione del reddito imponibile richiesto dal DPR 115/2002. Faccia quindi riferimento solo a quello.
Da ultimo Le segnalo che non era purtroppo necessario La informassero dell’indagine in corso se non erano da svolgersi atti irripetibili.
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Cordialità.
Avv. Alberto Vigani
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