AVVOCATO GRATUITO A SPESE DELLO STATO

COME SI FA AD AFFRONTARE UNA CAUSA CIVILE O PENALE NON AVENDO LA POSSIBILITA’ DI PAGARSI L’AVVOCATO?

Il gratuito patrocinio e’ un beneficio previsto dalla Costituzione  della Repubblica Italiana all’art. 24.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Esso consiste nel consentire l’accesso all’assistenza legale gratuita, sia per promuovere un giudizio che per difendersi davanti al giudice, a tutti coloro che non sono in grado di sostenere le correlate spese legali.

Al fine di garantire anche alle persone non abbienti di avvalersi della loro difesa, molti avvocati hanno pertanto ottenuto l’iscrizione alle Liste per il Gratuito Patrocinio: in tal modo i clienti non abbienti  possono per loro tramite, e con il loro incarico, richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza completamente a spese dello Stato, usufruendo appunto dell’istituto del Patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio ).

Chiunque, pertanto, a prescindere dalla propria capacità reddituale ma avendone i requisiti minimi, può accedere alla migliore difesa delle proprie ragioni rivolgendosi ad un legale iscritto nelle liste che consentono di vedere lo stato farsi carico della retribuzione del professionista.


www.avvocati.venezia.it

(legge 134/2001 – T.U. 115/2002)

IL GRATUITO PATROCINIO: IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Cos’é?

Al fine di essere rappresentate in giudizio sia per agire che per difendersi, le persone non abbienti possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell’istituto del Patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio).
(artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – D.P.R. 30/05/2002, n. 115).

A quali condizioni di reddito può essere richiesto il gratuito patrocinio

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84.

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell’art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Patrocinio a spese dello Stato in materia civile

Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell’ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio.

Chi può richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio in ambito civile

Purché le loro pretese non risultino manifestatamene infondate possono richiederlo:
– i cittadini italiani;
– gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
– gli apolidi;
– gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

Gratuito patrocinio a spese dello Stato in materia penale

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, anche in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
La regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è, in questo caso, contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell’art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Chi può richiedere l’ammissione in ambito penale

– i cittadini italiani;
– gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
– indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intendano costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda;
– da chi (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

L’ammissione al gratuito patrocinio può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivante ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).

Contatta subito uno studio abilitato per verificare l’ammissibilità della Tua domanda per accedere al gratuito patrocinio e concordare le modalità per la sua redazione ed il suo invio. Se possiedi i requisiti, l’intervento del legale non ti costerà nulla e potrai avere la difesa necessaria a vincere la causa.

10 Comments

  1. Salve, questo è un commento.
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  2. salva sono uno studente vivo ancora in famiglia il reddito del capofamiglia è pari 20.500€ circa che è anche quello totale,ho diritto al patrocinio gratuito? se no devo uscire dallo stato di famiglia per ottenerlo?
    è valido anche in materia di violazione del domicilio informatico?
    grazie

  3. SALVE …HO AVUTO UNA STORIA CON UNA PERSONA SPOSATA IO NON SAPEVO NIENTE AL INIZIO VOLEVAMO UN BAMBINO ,BIMBO ORA HA 7 MESI……SUO PAPà CI AIUTA MA IO DEVO STARE SEMPRE CHIUSA DENTRO CASA OPPURE USCIRE SOLO CON LUI E MOLTO GELOSO ANCHE SE E TORNATO DA SUA FAMIGLIA QUANDO ERO GIA IN GRAVIDANZA HA SEMPRE MENTITO CHE TORNA CON NOI E NON LO HA MAI FATTO IO NON HO UN REDDITO NON POSSO NE ANCHE LAVORARE DEVO BADARE BIMBO HO PAURA CHE MI POSA PRENDERE BAMBINO VOGLIO DIRE ANCHE SE SONO RUMENA E NE ANKE IN MIO PAESE NON MI FA ANDARE CON BAMBINO COSA POSSO FARE POSSO CHEDERE IO AFIDAMENTO E CONTINUARE LA MIA VITA?POSO CHEDERE PATROCINIO GRATUITO?GRAZIE

  4. Diamo assistenza solo per le attività inerenti il patrocinio a spese dello Stato.

    Veda la Guida Breve in materia che trovi qui:https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/

    Per l’ammissione al gratuito patrocinio civile deve avere un un reddito inferiore a € 10.766,33 e può autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla).

    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.
    (Lo può scaricare on line in qualunque formato qui: http://www.smashwords.com/books/view/273075)

    Qui trova i redditi da computare nella determinazione del tettore reddituale per l’ammissione: https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/

    Qui invece trova gli avvocati che hanno dato la loro disponibilità al sito e che siamo già riusciti a pubblicare: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/

    Cordialità.
    Alessio
    Staff
    Associazione ART. 24 COST.

  5. Salve sono sposata da 13 anni e voglio chiedere il divorzio a mio marito,non lavoro e non ho redito.Cosa devo fare?Grazie e buona giornata

  6. Buongiorno vorrei sapere come fare per essere assistita da un avvocato di libero patrocinio a Messina, visto che il mio stipendio del 2015 era di 600 euro al mese. Mio marito mi ha chiesto la separazione non prima di essere disoccupato, da più di un anno con una scusa mi ha tolto il blocchetto di assegni bancari e fatto sparire tutti i libretti postali. Mi ha praticamente buttata fuori casa dicendo che io non ho mai lavorato quindi la casa e tutti i soldi in comune sono soltanto suoi. Adesso vuole pure il mantenimento dei figli visto che sono favorevoli a lui e vanno all’università.

  7. Salve Daniela,

    per l’ammissione al gratuito patrocinio civile deve avere un un reddito inferiore a € 11.528,41 e può autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla) computando ogni somma percepita a titolo di reddito o integrazione allo stesso: l’agenzia delle entrate spesso computa a tale titolo anche le “prestazioni sociali erogate per conto dei Comuni”.

    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.
    (Lo può scaricare on line in qualunque formato qui: http://www.smashwords.com/books/view/273075)

    Ad ogni buon conto, a titolo esemplificativo, fra i redditi da computare nella determinazione del tetto reddituale per l’ammissione si individuano le seguenti voci (https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/) è ovviamente da computare anche il TFR come ogni altra retribuzione.

    Qui invece trova gli avvocati che hanno dato la loro disponibilità al sito e che siamo già riusciti a pubblicare: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/

    Cordialità.
    Alessio
    Staff
    Associazione ART. 24 COST.
    GUIDA AL GRATUITO PATROCINIO: SCARICALA GRATIS IN E-BOOK
    Patrocinio a spese dello Stato: ecco gratis un PDF di 15 pagine sui segreti per avere l’ammissione al “gratuito patrocinio” e per scoprire una serie di utili
    https://www.avvocatogratis.com

  8. Salve Patrizia,

    per l’ammissione al gratuito patrocinio civile deve avere un un reddito inferiore a € 11.528,41 e può autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla) computando ogni somma percepita a titolo di reddito o integrazione allo stesso: l’agenzia delle entrate spesso computa a tale titolo anche le “prestazioni sociali erogate per conto dei Comuni”.

    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.
    (Lo può scaricare on line in qualunque formato qui: http://www.smashwords.com/books/view/273075)

    Ad ogni buon conto, a titolo esemplificativo, fra i redditi da computare nella determinazione del tetto reddituale per l’ammissione si individuano le seguenti voci (https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/) è ovviamente da computare anche il TFR come ogni altra retribuzione.

    Qui invece trova gli avvocati che hanno dato la loro disponibilità al sito e che siamo già riusciti a pubblicare: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/

    Cordialità.
    Alessio
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